Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
Per la sussistenza del reato previsto dall'art. 12, comma quinto bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 (t.u. della disciplina dell'immigrazione), come novellato del D.L. n. 92 del 2008 conv. con modd. dalla L. n. 125 del 2008, è richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione ovvero dal dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, che può essere desunto da condizioni contrattuali comunque gravose rispetto ai valori di mercato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2009, n. 46914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46914 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2924
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 30814/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR BA, N. IL 25/05/1962;
avverso l?ordinanza n. 50/2009 TRIB. LIBERTA? di CUNEO, del 05/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
sentite le conclusioni del PG Dott. D?ANGELO Giovanni, che ha chiesto dichiararsi l?inammissibilita? del ricorso.
La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa il 05.06.2009 il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del riesame, rigettava l?appello proposto da AR e FR GN avverso il decreto con il quale, il GIP dello stesso tribunale, aveva disposto il sequestro preventivo dell?appartamento posto in Cuneo, alla piazza Galimberti, 9, piano 4^, nell?ambito del procedimento penale che vede indagati i destinatari del provvedimento, l?una quale proprietaria e l?altro quale usufruttuario, in relazione alla ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 bis. A sostegno della decisione il Tribunale rilevava che, in seguito ad un controllo della Guardia di Finanza nell?alloggio di cui innanzi, all?interno del quale risultavano ricavate undici unita? abitative, venivano trovati tre extracomunitari di origine marocchina, due dei quali sprovvisti del permesso di soggiorno ed il terzo destinatario di un provvedimento di espulsione.
Osservava altresi? il giudice a qua che l?appartamento sottoposto a sequestro risultava locato a tale geometra UA, alla cui responsabilita? esclusiva i predetti indagati aveva fatto immediato riferimento, il quale da parte sua aveva riferito della pratica in atto da tempo di locare gli alloggi, i cui introiti venivano poi versati a GN AR, descrivendo poi il suo ruolo come quello di un amministratore condominiale all?interno di un piu? vasto condominio.
Il tribunale concludeva, pertanto, rilevando che le dichiarazioni dei tre stranieri trovati nell?appartamento e che avevano tutti riferito di essere ospitati a titolo gratuito, i primi due, dal geom. UA ed il terzo di altro connazionale, non apparivano credibili e che sussistevano le finalita? proprie del sequestro preventivo cosi? come disciplinate dall?art. 321 c.p.p., primi due commi.
2. Si duole della decisione AR GN, con l?assistenza del suo avvocato di fiducia, denunciandone l?illegittimita? perche?
adottata, secondo avviso difensivo, in violazione di legge. Deduce, in particolare, la difesa ricorrente che alla indagata, in concorso col geom. UA, in qualita? di locatario con facolta? di sub - locare, risulta contestato il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 bis caratterizzato, quanto all?elemento psicologico, dalla necessita? del dolo specifico e precisamente dall?intento di dare alloggio a cittadini marocchini privi del permesso di soggiorno con l?intento di conseguire un ingiusto profitto, requisito insussistente nel caso di specie e rispetto al quale l?ordinanza impugnata non avrebbe motivato nulla.
3. Il ricorso e? fondato.
Giova prendere le mosse dal reato contestato. Dispone l?art. 12, comma 5 bis come di recente novellato dal D.L. 23 maggio 2008, n.492, art. 5 e modificato dalla legge di conversione, eppertanto applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame: "Salvo che il fatto costituisca piu? grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilita?, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e? punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l?applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell?art. 444 c.p.p., anche se e? stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell?immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati...".
Per la sussistenza del reato pertanto, per quello che qui interessa, e? richiesto il fine di trarre ingiusto profitto dalla locazione ovvero dal dare alloggio, requisito questo deducibile da condizioni contrattuali comunque gravose rispetto ai valori di mercato, che nella fattispecie non risultano rappresentati ne? motivati, ancorche?
nei limiti del semplice fumus, pur consentiti processualmente, dalla fase procedimentale in cui il provvedimento impugnato si colloca. Non ignora, certo, la Corte che in tema di sequestro preventivo, la verifica del cosiddetto "fumus" del reato non puo? estendersi fino a far coincidere l?esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restar fuori dall?indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini dell?accertamento della responsabilita? dell?indagato, ed essendo sufficiente la semplice enunciazione, che non sia comunque apodittica rispetto ai dati di fatto accertati, di un?ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessita? di escludere la libera disponibilita? della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilita? possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (Cass., Sez. 6^, 26/04/2004, n. 25056, rv. 229274; in precedenza Cass., Sez. un., 25 marzo 1993, n. 4, rv. 193117). Nel caso di specie pero? omette il Tribunale di individuare elementi e dati fattuali sui quali supporre, anche in assenza di un supporto seppur di natura indiziaria, la gravosita? delle condizioni contrattuali accettate dai fruitori dell?alloggio.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni, si impone, pertanto, l?annullamento con rinvio dell?ordinanza impugnata.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla l?ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cuneo.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009