Sentenza 29 marzo 2000
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione in sede penale avverso l'ordinanza emessa dal giudice a seguito di ricorso del cittadino straniero contro il provvedimento amministrativo di espulsione emanato dal Prefetto. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che, in tale circostanza, è esperibile ricorso per cassazione in sede civile, perché, per espressa disposizione di legge alla fattispecie è applicabile la procedura di volontaria giurisdizione prevista dagli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2000, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 29/03/2000
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 2310
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 34231/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HUAYAMARES LD AN n. il 08.11.1969
avverso ordinanza del 02.07.1999 TRIBUNALE di TORINO sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G., il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
O S S E R V A:
1. Con ordinanza in data 2 luglio 1999 il Tribunale di Torino in composizione monocratica respingeva il ricorso proposto dal cittadino peruviano HUAYAMARES IN NU avverso il provvedimento in data 21 giugno 1999 del Prefetto della stessa città, con il quale ne era stata disposta l'espulsione amministrativa dal territorio dello Stato a norma dell'art. 13 del d.lg. 25.7.1998 n. 286, rilevando che il provvedimento impugnato risultava legittimo per essere stato emanato in presenza dei presupposti di legge.
2. Ricorre per cassazione l'HUAYAMARES, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce carenza e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), assumendo che il ricorrente non era riconducibile alla categoria di soggetti pericolosi ex art. 1 n. 2 e 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, presupposto per l'applicabilità dell'espulsione amministrativa, e che, in ogni caso, non v'era alcuna motivazione in merito all'attualità della sua pericolosità sociale.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero, a prescindere dal rilievo che il gravame rivolge soltanto censure in fatto, come tali non sottoponibili all'esame del giudice di legittimità, all'ordinanza impugnata, lo stesso è inammissibile in quanto avverso l'ordinanza emessa dal pretore - oggi tribunale in composizione monocratica - a norma dell'art. 13 co. 8^ e 9^ del d.lg. 25.7.1998 n. 286 non è prospettabile il ricorso per cassazione in sede penale, ma soltanto in sede civile, ovviamente con le forme e nei termini previsti dal codice di procedura civile. Infatti, nel comma 9^ citato è previsto che avverso il provvedimento prefettizio di espulsione l'interessato può presentare ricorso al pretore - oggi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo sul giudice unico, al tribunale in composizione monocratica -, il quale procede "..nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile..", come, del resto,
correttamente fatto dal tribunale torinese.
Infatti, oltre all'esplicito dettato legislativo sopra riportato, che si tratti di materia regolata dalle norme di procedura civile emerge anche dalle forme della relativa procedura indicate nei primi tre commi dell'art. 13-bis - inserito dall'art. 4 del d.lg. 13.4.1999 n. 113 - del d.lg. 286 del 1998, laddove specificano le modalità di fissazione dell'udienza camerale davanti al giudice - tipiche dei provvedimenti di urgenza in materia civile - della partecipazione delle parti all'udienza e dell'esenzione degli atti del procedimento da ogni tassa e imposta.
Nè a tale interpretazione vale opporre l'argomento che, trattandosi di procedimento concernente una libertà personale - quella di liberamente soggiornare nel territorio dello Stato ovvero di non vederla limitata - costituzionalmente garantita, il giudice più idoneo è quello penale, atteso che ne' la Costituzione, ne' il vigente ordinamento statale riservano la competenza esclusiva a detto giudice in tema di libertà riconosciute ai soggetti di diritto, limitandosi soltanto a prevedere il ricorso per cassazione (art. 111 co. 7^ Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 23.11.1999 n. 2) "..avverso le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale..", così lasciando libertà al legislatore ordinario di regolare la specifica materia, come, in effetti, fatto per le impugnazione innanzi all'autorità giurisdizionale, in sede civile, dei provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa in tema di espulsione del cittadino straniero.
Conseguentemente avverso un provvedimento giurisdizionale emanato con le forme della procedura civile il ricorso per cassazione, previsto dal quarto comma dell'art. 13-bis citato, deve essere esperito davanti alle sezioni civili e non innanzi a quelle penali della Corte di cassazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente le conseguenze di legge di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire cinquecentomila a favore della cassa per le ammende. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2000