Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
Qualora la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5902 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CLASSIC CARS CO. INTERNATIONAL Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO CABRI e UMBERTO FANTINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CLASSIC CARS CO. INTERNATIONAL Srl, RO GI, PUBLIKOMPASS SpA, ARTE GRAFICA 2B di BARBIERI EMILIO, P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1130/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29 settembre 1995 il Tribunale di Milano dichiarò il fallimento della Classic Cars Co. International s.r.l., su ricorso di NT CC, della società Publikompass s.p.a. e di IO BA.
La società fallita, con atto notificato il 27 ottobre 1995 al curatore e ai creditori istanti, propose opposizione davanti allo stesso Tribunale, sostenendo la irregolare composizione del collegio che aveva pronunciato la dichiarazione di fallimento e la insussistenza dello stato di insolvenza. Concluse chiedendo la revoca della sentenza opposta. Si costituirono in contraddittorio il curatore e la Publikompass.
Con sentenza 9509/97 il Tribunale rigettò l'opposizione. La pronuncia fu confermata, in sede di impugnazione proposta dalla società Classic Cars Co., dalla Corte d'appello di Milano con sentenza in data 5 maggio 2000. La Corte considerò (fra l'altro) che il Tribunale, verificata la regolarità della propria composizione, correttamente aveva stabilito la sussistenza dello stato di insolvenza della società fallita, non essendo stata la società Classic Cars Co. in grado di pagare ai creditori istanti le somme ad essi dovute in forza di provvedimenti esecutivi, e risultando lo stato di decozione della società confermato dagli ulteriori ingenti crediti emersi nei suoi confronti dallo stato passivo. Avverso questa pronuncia la società Classic Cars Co. International s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione
1. Col primo motivo del ricorso si denuncia abnormità della decisione per assoluta assenza di motivazione circa l'illegittimo operato degli organi fallimentari. La ricorrente lamenta di essere stata spogliata con violenza e minaccia, nonché dolosamente, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, dei locali di cui era conduttrice e dove era la sede dell'impresa. E deduce che il Tribunale e la Corte d'appello abbiano omesso di valutare la rilevanza di tali circostanze.
La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi su cui la Corte d'appello ha fondato il rigetto della domanda. La sentenza impugnata ha, infatti, basato la propria decisione sul fatto obbiettivo della incapacità della società Classic Cars Co. a soddisfare le proprie obbligazioni, e nessun riferimento essa contiene alle circostanze di fatto richiamate dalla ricorrente.
2. Col secondo motivo si deduce falsa applicazione delle norme sulla querela di falso. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia preso in esame la querela di falso presentata dalla opponente, affermando apoditticamente che la querela era stata presentata tardivamente, e senza considerare che essa può essere proposta in qualsiasi grado e stato del giudizio, sino a quando la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Aggiunge che comunque l'impugnazione di falso e le relative domande cautelari erano già state presentate nella fase prefallimentare e con l'atto introduttivo del giudizio di appello con cui si era dedotta la falsità ideologica della sentenza dichiarativa di fallimento e il dolo dell'organo giudicante.
Quest'ultimo profilo è inammissibile, perché la censura si traduce in un mero rinvio per relationem ad atti e a documenti acquisiti nelle fasi pregresse del giudizio;
rinvio che contrasta con il carattere autonomo e necessariamente esaustivo del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione davanti al giudice di merito delle questioni proposte in sede di legittimità, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio egli lo abbia fatto, in modo che questa Corte possa controllare ex actis la veridicità delle asserzioni e la rilevanza delle censure (cfr. Cass.7 agosto 2001, n. 10902 e Cass. 21 luglio 2001, n. 9946, ex plurimis). Inammissibile è anche il primo profilo, perché la Corte d'appello ha fondato la statuizione di inammissibilità della querela di falso su una duplice ratio decidendi. Per un verso, essa ha ritenuto tardiva la sua proposizione, contestualmente alla comparsa conclusionale e in un unico atto (anziché ritualmente, in udienza) da parte della ricorrente. Per altro verso, ha argomentato la inammissibilità dal fatto che la querela (quale domanda nuova, ex art. 292 c.p.c.) non era stata notificata a tutti gli appellati contumaci. E poiché tale ultima argomentazione, autonoma e distinta dalla prima, idonea da sola a sorreggere la sentenza impugnata, non è stata censurata in alcun modo con il ricorso, la pronuncia della Corte d'appello è destinata a rimanere comunque ferma indipendentemente dalla (eventuale) fondatezza dei rilievi svolti dalla ricorrente, che, pertanto, non ha interesse all'esame della censura svolta (ex plurimis, Cass. 18 aprile 1998, n. 3951). Nè, infine, la querela di falso è proponibile in questa sede, in quanto nel giudizio di cassazione la sua rilevanza è limitata agli atti e ai documenti che possono essere prodotti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., e non concerne gli atti e i documenti che siano stati posti a fondamento della decisione impugnata (Cass. 14 novembre 2001, n. 14147 e Cass. 26 marzo 1997, n. 2654).
3. Col terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata: (a) per irregolare costituzione dell'organo giudicante in primo e in secondo grado, in relazione alla rotazione dei giudici (Vignali e Monti), e del presidente del collegio (Patrono), non appartenente alla sezione fallimentare, che hanno pronunciato le sentenze impugnate, senza che la costituzione del giudice naturale risultasse da atto interno;
(b) per "omessa chiamata in causa del P.M.", il cui intervento sarebbe stato necessario, ex artt. 70 e 221 c.p.c e 2598 c.c.; c) per "invalida costituzione del presidente della
Corte d'appello" (dr. Goggioli, "anch'egli da ritenersi interessato alle vicende processuali per cui è causa").
Il primo (sub (a)) ed il terzo profilo (sub (b)) sono inammissibili perché generici. La censura si risolve, infatti, anche in questi casi in un rinvio per relationem ad atti e a documenti delle fasi pregresse del giudizio, in contrasto con il carattere autonomo e necessariamente esaustivo del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione davanti al giudice di merito delle questioni proposte in sede di legittimità, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio egli lo abbia fatto, in modo da consentire il controllo della veridicità delle asserzioni e la rilevanza delle censure (cfr. sent. 10902/2001 e 9946/2001, cit.). Il secondo profilo è infondato, perché la partecipazione del P.M. al giudizio è necessaria nella sola fase di accertamento della falsità del documento, e non anche nella fase preliminare in cui il giudice accerta la sua influenza sulla decisione, autorizzando eventualmente la presentazione della querela di falso (Cass. 2 settembre 2000, n. 12444 e Cass. 29 marzo 1995, n. 3705).
4. Col quarto motivo si denuncia violazione del diritto di difesa in relazione alla data di trattazione della causa di opposizione a fallimento e vizio di totale, omessa pronuncia sul contenuto delle istanze cautelari. Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di provvedere sia "sull'eccezione di nullità dell'udienza collegiale, svoltasi il 10 luglio l997 (e cioè nell'80^ giorno dall'udienza di precisazione delle conclusioni, corrispondente al termine per il deposito delle repliche conclusionali, in violazione dell'art. 190 c.p.c.)", sia sulle domande cautelari di cui al ricorso ex art. 669 quater, 670, 671, e 700 c.p.c. in data 10 marzo 2000.
Il primo profilo è inammissibile, perché la censura prospetta un vizio basato su un presupposto di fatto inesistente. Infatti, come risulta dal diretto esame degli atti, l'udienza di precisazione delle conclusioni finali si è svolta il giorno 11 gennaio 2000 (v. pg. 3 sentenza impugnata), e la camera di consiglio risale al 12 aprile 2000.
Il secondo profilo è infondato, in quanto la Corte ha
(ancorché implicitamente) pronunciato sulle "domande cautelari" precisate dalla società appellante nelle conclusioni finali, avendo essa respinto le domande dalla stessa proposte in via principale. L'esame delle istanze di carattere cautelare presupponeva, infatti, l'accoglimento della domanda di revoca della sentenza dichiarativa del fallimento.
5. Col quinto motivo si denunciano "erroneità ovvero carenza di motivazione circa il preteso stato di insolvenza e totale omessa pronuncia sui capi 1, 2, 3, 4 dell'opposizione 26 ottobre 1995";
"dolo revocatorio", e "pregiudizialità della querela incidentale di falso". La ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che la Corte d'appello non abbia valutato che la (eventuale) incapacità della società di adempiere le proprie obbligazioni traeva origine dallo spossessamento violento dei beni e della sede sociale. E dichiara di impugnare in questa sede la falsità ideologica della sentenza n. 1130 e dell'ordinanza 19 maggio 1999, nonché della sentenza dichiarativa di fallimento n. 911 emessa dal Tribunale di Milano. Sotto un ulteriore profilo, con riferimento al "dolo revocatorio", deduce che gli organi fallimentari abbiano in malafede avvalorato la tesi secondo cui i locali di corso S. Gottardo, sede dell'attrice, sarebbero stati condotti in locazione non dalla società ma in proprio da ET AU ET, e richiama quali elementi di prova l'intimazione di sfratto dal locali ed altri fatti e documenti. E dichiara di impugnare in via incidentale la falsità del verbale di verifica dei crediti e l'esecutività dello stato passivo. Il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni. Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che la ricorrente non ha assolto - in conformità al carattere necessariamente esaustivo del ricorso per cassazione - all'onere di allegare l'avvenuta deduzione davanti al giudice del merito delle questioni proposte in questa sede, e di indicare contestualmente in quale atto della pregressa fase del giudizio lo abbia fatto, in modo da consentire a questa Corte di verificare la veridicità delle asserzioni e la rilevanza della censura (cfr. Cass. 7 agosto 2001, n. 10902 e Cass. 21 luglio 2001, n. 9946, cit.). Con riferimento alle dedotte falsità, si osserva, inoltre, che (come si è già osservato sub &2) la querela di falso è proponibile nel giudizio di cassazione nella sola ipotesi in cui essa concerna documenti attinenti al relativo procedimento e non anche a documenti posti a fondamento della decisione impugnata (sent. 14147/2001 cit.). Il secondo profilo è inammissibile, perché la questione prospettata (l'avere una parte posto intenzionalmente in essere un comportamento fraudolento a danno dell'altra, idoneo ad influire sulla decisione impugnata) ricade nell'ambito di applicazione del giudizio di revocazione (art. 395 e seg. c.p.c.), e, pertanto, non può essere presa in considerazione in questa sede.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nessun provvedimento va adottato sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 18 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002