Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6518 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL P6 5 1 8 / 0 1 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità civile della SEZIONE TERZA CIVILE P.A. Strade Insidia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 21479/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. IO Silvio COCO Rel. Consigliere Consigliere Cron. 14580 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Rep. 2372 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 19/01/01 Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. 52 3000 AV ES, domiciliata per diritti L. in ROMA presso LA 11.05.1 il CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CHIARAMONTE ✓ CANCELLIERE SALVATORE con studio in 90018 TERMINI IMERESE (PA) VIA FALCONE E BORSELLINO 23, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
COMUNE CAMPOFELICE DI ROCCELLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell'avvocato ELENA SAMBATARO, difeso dall'avvocato SALVATORE RESTIVO con studio in 90015 CEFALU' (PA) VIA M.O. GEN. P. PRESTISIMONE2001 101 17, giusta delega in atti;
". controricorrente avversO la sentenza n. 319/98 della Corte d'Appello di PALERMO, SEZIONE I CIVILE, emessa il 13/03/98 e depositata il 22/04/98 (R.G. 301/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. IO Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. I Premesso in fatto 1°. 1) In data 31.5.1985, VE SC, è caduta mentre attraversava una strada (nel comune di Campofelice Roccella) priva di segnaletica indicante il pericolo per i lavori in corso che erano stati appalta- ti a Lo BO Carmelo e si svolgevano sotto il control- lo di1 IS Antonino responsabile del cantiere. Per effetto di tale caduta la VE ha riportato rile- vanti lesioni alla persona. 1°, 2) Per tali fatti si è instaurato, nei confron- ti del Lo BO, del Di AL e del Sindaco di Campo- felice, procedimento penale dichiarato estinto per am- nistia. 1°, 3) La VE ha citato davanti al Tribunale 2 di Termini Imerese gli stessi Lo BO, Di AL e Sin- daco chiedendo al loro condanna in solido al risarci mento dei danni subiti. 2°, 1) Il Tribunale adito giudicando nel contrad- dittorio tra l'attrice e il Sindaco e nella contumacia degli altri due convenuti li ha, con sentenza in data 10. 10. 1995, condannati in solido al pagamento della somma di L. 29.000.con interessi. 2°, 2) Avverso tale sentenza hanno proposto appello principale la VE e incidentale il Comune. 2°, 3) La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza resa in data 13. 5. 1998, ha, in accoglimento del gra- vame incidentale, rigettato la domanda avanzata nei confronti del Comune, ritenendolo non passivamente le- gittimato con la seguente motivazione. 3°, 1) Dopo avere riesaminato la nascita e la evo- luzione del concetto di insidia e ricostruito esaurien- temente la situazione della strada dove era avvenuto l'incidente, è pervenuto alla conclusione che il Comu- ne non aveva "l'obbligo di segnalare e/o rimuovere il pericolo della strada stradale dissestata"..perchè que- sto "incombeva soltanto alla ditta appaltatrice, alla quale erano stati trasferiti il potere di fatto e la custodia sui tratti di strada interessati allo scavo"; la buca non costituiva un'insidia ..essendo stata per 3 fettamente visibile in ogni suo dettaglio e assoluta- mente evitabile". 4°) Di tale sentenza, la VE ha chiesto la cassazione, con ricorso al quale il Comune resiste con controricorso. Tutto ciò premesso in fatto, si Osserva in diritto quanto segue. I I 1°, 1) Con l'unico motivo formulato per violazione degli artt. 2043 e 3051 C.C., la ricorrente avanza mol- teplici censure: a) la sentenza impugnata contrasta con la giurisprudenza di questo S. C. che impone al Comune l'obbligo della custodia dal quale deriva una presun- zione di responsabilità, a norma dell'art. 2051 C. C.; b) l'ente pubblico concedente deve vigilare sulle mo- dalità di esecuzione dei lavori, per prevenirne la pe- ricolosità;B c) "la insidiosità della buca derivava dal- le non sue rilevanti dimensioni complessive, che non la rendevano particolarmente evidente con specifico riferimento all'ottica pedonale". 2°, 1) Per giudicare sulle predette censure, si de- ve osservare che la sentenza impugnata ha rigettato la domanda risarcitoria con due motivazioni concorrenti. Con la prima si è escluso che la buca costituisse un'insidia con argomentazione adeguata e che comunque 4 la ricorrente ha contestato nel merito con una asser- zione che non può valere come censura specifica. Posto che tale motivazione era da sola sufficien te, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questo S.C. - cfr. ex multis: Cass. 4.12.1988 "L'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito é 40000 tenuto a far si che essa non presenti per l'utente una 290000 situazione di pericolo occulto (c.d. insidia ○ traboc MOST 124,18 chetto) per motivare la decisione, 4557 risultano irrilevanti le critiche relative al al- 1200 8.67 151, FC tri eventuali obblighi di custodia e di prevenzioni po- sti a carico del Comune. 3°) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazio- ne delle spese, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Прита Fidución I CANCELLIERE C1 IO TTTT Depositata in Cancelleria CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'AgenziaSi attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 20.7. 2011 10 MAG. 2001 Oggi, lì serie 4 al n. 37102/002/versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica IL CANCELLIERE (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IO TT R P 21800 U S 5 N E O