Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
La richiesta di riesame può essere validamente presentata in una cancelleria diversa da quella del giudice del riesame, indicata a tal fine dall'art. 309, comma quarto, cod. proc. pen., per il rinvio che la stessa norma opera all'art. 582 cod. proc. pen., e tale facoltà non è limitata alla presentazione dell'atto nella cancelleria del luogo del foro di appartenenza del difensore. Non sussiste infatti alcuna apprezzabile differenza tra la presentazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario del foro di appartenenza del difensore e la presentazione nella cancelleria dell'ufficio di qualsiasi altro luogo, dato che, in ogni caso, l'atto deve essere inoltrato all'ufficio del giudice competente a riceverlo.
Commentario • 1
- 1. Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2005, n. 44215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44215 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/10/2005
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1598
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 25301/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE OR ricorre avverso l'ordinanza, in data 10/05/2005, del Tribunale del riesame di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Fausto Cardella;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen., Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito il difensore del ricorrente, avv. Andrea Martire, del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON FO ricorre avverso l'ordinanza, in data 10/05/2005, del Tribunale del riesame di Milano, con la quale era dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo il provvedimento impugnato, sarebbe stato violato il combinato disposto degli artt. 309, 582 cod. proc. pen. perché il ricorso fu presentato dal difensore dell'indagato non nel luogo del tribunale di appartenenza, quello di S.M.C. Vetere, bensì presso l'ufficio impugnazioni esterne del tribunale del riesame di Napoli. Contestando tale decisione siccome illogica, rileva il ricorrente che, peraltro, la scelta di tale luogo non fu casuale poiché la presentazione del ricorso avvenne a conclusione dell'interrogatorio di garanzia, tenutosi in Napoli su rogatoria dell'A.G. procedente. Il motivo è fondato.
Secondo il giudice del riesame l'espressione "luogo in cui si trovano" usata dal secondo comma dell'art. 582, cod. proc. pen., ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione in una cancelleria diversa da quella del giudice che emise il provvedimento, deve essere circoscritta ad indicare solo il luogo del foro di appartenenza del difensore. Ciò perché detta espressione postula "un legame stabile e documentabile con il luogo medesimo" che ne giustifica la prevalenza rispetto ad ogni altro luogo, e perché, diversamente opinando, si svuoterebbe di significato la norma nella parte in cui da facoltà di presentare l'atto davanti ad un agente consolare all'estero, giacché non vi sarebbe ragione di menzionare tale specifico luogo una volta che qualsiasi luogo fosse consentito. Tali argomenti, pur pregevoli, non convincono.
Essi contrastano con un principio di ragionevolezza, che pur deve presiedere all'interpretazione della norma, dato che non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra la presentazione dell'atto d'impugnazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario del foro di appartenenza del difensore, piuttosto che in qualsiasi altro, posto che, in ogni caso, l'atto deve comunque essere inoltrato all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione. Tanto più ragionevole appare questa interpretazione alla stregua dell'articolo 583 cod. proc. pen., commi 1, 2 che consentono la presentazione dell'impugnazione a mezzo spedizione da qualsiasi ufficio postale. Infatti, non si potrebbe cogliere il motivo di una differenziazione limitativa tra cancelleria e ufficio postale, data l'identità degli effetti nell'uno come nell'altro caso. D'altra parte, l'esplicita menzione dell'agente consolare può spiegarsi per la singolarità del luogo e perché non è un ufficio giudiziario. Va, di conseguenza, annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano affinché proceda a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005