Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2005, n. 44215
CASS
Sentenza 27 ottobre 2005

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La richiesta di riesame può essere validamente presentata in una cancelleria diversa da quella del giudice del riesame, indicata a tal fine dall'art. 309, comma quarto, cod. proc. pen., per il rinvio che la stessa norma opera all'art. 582 cod. proc. pen., e tale facoltà non è limitata alla presentazione dell'atto nella cancelleria del luogo del foro di appartenenza del difensore. Non sussiste infatti alcuna apprezzabile differenza tra la presentazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario del foro di appartenenza del difensore e la presentazione nella cancelleria dell'ufficio di qualsiasi altro luogo, dato che, in ogni caso, l'atto deve essere inoltrato all'ufficio del giudice competente a riceverlo.

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  • 1Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2005, n. 44215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44215
Data del deposito : 27 ottobre 2005

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