Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11293 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA A 022 9⋅ 30 74 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMADÍ LA CORTE ggetto SEZIONE SECONDA INADEMPIMENTO ▷ 1 DI PRELIMINARE CompraFEND ITA Composta dagli Illimi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 710/00 Cron. 28900 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Rep. 2850 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud. 17/04/02 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: A 077-11500 IS SPA, in persona del suo Amm.re e legale CANCELLERIA rappresentante pro - tempore PP OR, domiciliato in ROMA, VIA DEL CARAVITA 5, elettivamente presso lo studio dell'avvocato GAETANO MASSIMO SARDO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE che lo difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3.10 contro "31 LUG 2002 domiciliato in ROMA SALVATI MAURIZIO, elettivamente PLE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato BENITO BONELLI, che lo difende unitamente all'avvocato 2002 MAURIZIO ZUCCHERETTI, giusta delega in atti;
598 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 2008/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Gaetano Massimo SARDO, difensore del ha chiesto l'accoglimento del ricorrente che ricorso;
udito l'Avvocato Benito BONELLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il s rigetto del ricorso. u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 3 marzo 1994 AU LV conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di Roma, la FI Spa, società di intermediazione, chiedendo la restituzione della somma di L.15.000.000 dalla predetta percepita ed imputata а titolo di provvigioni all'atto della proposta d'acquisto da esso attore sottoscritta in data 6 ottobre 1993 e avente ad oggetto l'appartamento in Roma, Via Enrico Fermi 79, scala A, interno 6 di proprietà di IA Di RE e IA MO, proposta non andata a ы н buon fine in quanto non si era provveduto alla а cancellazione di ipoteche iscritte sull'immobile medesimo e alla estinzione di una procedura esecutiva in relazione ad esso pendente presso l'Ufficio Esecuzioni Immobiliari di Roma. Costituitasi, la convenuta deduceva che il mancato perfezionamento del preliminare e del definitivo era dipeso dall'inadempimento dell'attore, tal che, per effetto delle clausole A sub 1) e D) contenute nell'impegno all'acquisto, la somma chiesta in restituzione doveva essere da essa FI legittimamente trattenuta. Con sentenza 1.6-29.8.96 il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava la FI al pagamento, in 3 favore del LV, della somma di L. 15.000.000 oltre interessi e spese di lite. Proposto gravame dalla soccombente, la Corte d'appello 11.5-26.6.99, rigettavadi Roma, con sentenza l'impugnazione comdannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la FI Spa sulla base di due motivi, illustrati do memorio. Resiste con controricorso AU LV. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia illogicità e contraddittorietà della motivazione e sua carenza assoluta in riferimento ad un punto essenziale della controversia. Osserva la ricorrente: a) Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito la lettera 15.11.93, in quanto estranea rispetto alle parti contraenti, non avrebbe determinato la modifica delle condizioni originarie del contratto. b) Se per preliminare doveva intendersi quello costituito da proposta ed accettazione risultava evidente il semplice e lineare contenuto delle rispettive obbligazioni delle parti che null'altro 4 avrebbero dovuto fare se non rispettare gli accordi sottoscritti, tra l'altro attendendo la data prevista in quella sede un suoper il rogito,pretendendo contenuto conforme in fedele esecuzione del preliminare medesimo con ogni verifica del rispetto dei connessi rispettivi oneri (anche anteriori al definitivo) e con ogni conseguenza (di risoluzione per colpa) in presenza, al momento della stipula dell'atto notarile di trasferimento, di un qualsiasi inadempimento (rispetto al compromesso) e/o rischio t u di evizione. E poichè il LV non aveva voluto A eseguire quanto previsto nell''impegno sottoscritto, sottraendosi ad ogni successivo era inequivocabilmente adempimento, lo stesso inadempiente, risultando frutto di errore e confusione qualsiasi riferimento contenuto nella gravata sentenza a previsioni di preliminare e ad obblighi delle parti, in termini temporali e logici diversi. c) Erroneamente la Corte romana aveva sostenuto che nel preliminare non risultava l'esistenza della procedura esecutiva, ben potendo al contrario la dizione contrattuale "ipoteche ed altri vincoli", per e significato ampio eil suo contenuto generale, riferirsi anche al concetto di "pignoramento". 5 d) L'esplicito riferimento ad "ipoteche ed altri vincoli" non consentiva nè in via logica,nè in via di giungere alle conclusioni cui erainterpretativa pervenuta la Corte distrettuale anche con riguardo all'onere del venditore di eliminare ogni pendenza prima del rogito, evidente apparendo l'inconsistenza di qualsiasi addebito (verso il venditore e verso il m mediatore) là dove il rogito stesso era, al tempo dei p fatti, un atto di là da venire, dovendo riconoscersi all'obbligato il tempo necessario per provvedere all'adempimento degli obblighi assunti. erae) Il giudice del gravame di merito non si pronunciato sul rilievo, contenuto in specifico motivo d'appello, secondo cui, trattandosi del contratto preliminare e non del rogito, il LV non aveva ragione alcuna di rifiutarsi di sottoscrivere, nè di eccepire rischi di evizione. Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.5 cpc, inesistenza della decisione e comunque insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punto essenziale della controversia. Rileva la ricorrente come, nonostante non risultasse minimamente dagli atti del processo che il LV specificato le ragioni del suo rifiutoavesse mai a stipulare un preliminare se non con riferimento 6 2 all'esistenza del pignoramento, e in prima battuta delle due ipoteche e quindi a futuri rischi di evizione attinenti a momenti diversi e successivi, mentre nessun addebito lo stesso aveva mai mosso con riguardo al preliminare che era chiamato soltanto a confermare (o all'impegno unilterale ed irrevocabile che egli aveva già sottoscritto), la Corte territotule aveva tenuto conto di fatti e comportamenti diversi da quelli innanzi rappresentati che però, nei termini in cui erano stati evidentemente supposti > non trovavano riscontro nella realtà processuale, non solo per mancanza di prova, ma addirittura per mancanza della loro stessa allegazione storica e fattuale. In sostanza il giudice del gravame di merito, ad avviso della FI, nell'esplicitare il proprio convincimento, si era basata su una situazione diversa e/o erronea, a metà strada tra il preliminare e il definitivo, ovvero immaginato e presunto comportamenti e motivazioni risultati non solo inesistenti e non neppure semplicemente provati nel processo, ma affermati da alcuno. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati. 7 Nel confermare la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda del LV rigettando il gravame dall'attuale ricorrente hadi merito proposto osservato la Corte romana che nel preliminare in atti non risultava l'esistenza di una procedura in corso e comunque era espressamente convenuto tra le parti che l'immobile sarebbe stato liberato da ipoteche e vincoli prima del rogito, mentre nella lettera del 15 novembre 1993, che peraltro non proveniva neppure dai venditori, risultava una modifica delle condizioni dell'originaria proposta, atteso che questi ultimi intendevano comunque stipulare il rogito prima delle cancellazioni, limitandosi a non pretendere ulteriori somme fino a quando il notaio dell'acquirente non avesse provveduto a saldare il debito con la BNL e а far cancellare il pignoramento e le ipoteche. Trattandosi quindi di una sostanziale unilaterale modifica delle condizioni di cui all'originaria offerto al LV diproposta, atteso che veniva acquistare un immobile su cui gravava una procedura esecutiva che lui stesso-diversamente da quanto chiaramente indicato nella proposta medesima-avrebbe dovuto curarsi di estinguere e con tutti i rischi conseguenti alla pendenza di una procedura esecutiva, non poteva pertanto, ad avviso del giudice 0 08 d'appello, ritenersi colpevole il comportamento dell'attuale resistente che legittimamente si era rifiutato di stipulare il preliminare. Ebbene, premesso che la dizione "preliminare in atti" usata dalla Corte distrettuale all'inizio delle sue osservazioni in merito al gravame della FI spa è palesemente frutto di un "lapsus calami" dell'estensore della qui gravata sentenza posto che l'unico accordo tra le parti del processo esistente in atti era la prodotta proposta d'acquisto del 6.10.93, tant'è che a tale documento, qualificato per l'appunto "proposta", fa esplicito riferimento la stessa sentenza per ben tre volte nel prosieguo della motivazione, nel ritenere incolpevole il comportamento del LV che legittimamente si era dichiarato indisponibile ad acquistare un immobile ancora assoggettato a procedura esecutiva, il giudice d'appello ha, con motivazone adeguata, esente da vizi logici come da errori giuridici, e pertanto insindacabile nella attuale sede, ricalcato le pervenuto il primo giudice conclusioni cui era questi ricollegando, più specificamente, alla statuita un inadempimento incolpevole sussistenza di dell'attuale ricorrente, la inoperatività nel caso di specie della clausola penale apposta alla mediazione 9 atipica in cui si era concretizzato l'obbligo che, in deroga all'art. 1755 comma primo Cc, l'intermediato LV aveva assunto nei confronti del mediatore (la IS) ed avente ad oggetto il pagamento dell'importo di L.15.000.000 in caso di rifiuto di concludere l'affare con la persona presentata dal mediatore medesimo (cfr. Cass. n. 5846/91). Perdono pertanto consistenza: -sia l'irrilevanza attribuita dalla ricorrente alla lettera 15 novembre 1993, ridotta dalla predetta al rango di un mero tentativo di risolvere il problema insorto a seguito del riscontro dell'esistenza sull'immobile di ben due ipoteche e di un pignoramento trascritto il 30.6.93 per L.97.761.182 a favore della BNL e contro entrambi i proprietari dell'immobile oggetto della proposta d'acquisto, a fronte della esatta invece, qualificazione di tale documento, da parte della Corte romana, come sostanziale unilaterale modifica della proposta medesima di cui, a seguito di tali verifiche, la stessa mediatrice FI aveva reso edotto il potenziale acquirente;
-sia l'assunto della stessa ricorrente di considerare ricompreso nella generica dizione contrattuale "ipoteche e vincoli" il pignoramento in corso che 10 jo in dola 47551 8 CEN _ 0 0 p. Jo (Dott.ssa T Responsabi N diziari E (Dr. M. RAC1 correttamente la Corte distrettuale ha reputato non ,non potendo di emergente dalla proposta d'acquisto certo la postilla a mano inserita nell'atto del 6.10.93 riferirsi ad ogni situazione pregiudizievole per il proponente, genericamente intesa;
sia infine, la reiterata rappresentazione di una pattuita verifica del rispetto degli impegni assunti con la proposta d'acquisto soltanto al momento della stipula dell'atto notarile, risultata invece superata A modifiche conseguenti aglidalle espletati N legittimato, secondo accertamenti che avevano A l'incensurabile apprezzamento dei giudici del 109T129,11 merito, il rifiuto del LV alla stipula del preliminare, con conseguente diritto alla restituzione 4067 30.99 della somma versata alla IS. То бело Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la della ricorrente alle spise di questocondanna giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,in favore di AU LV, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 261,00 oltre ad euro 1.500,00 per onorari. Roma 17 aprile 2009. - Alfano Meridien st. DEPOSITATO IN CANCELLERA Roma 3 0 LUG. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 11