Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2001, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
023 08 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: mutuo LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 19415/1998 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 4285 composta da: Rep. 739 Presidente Udienza 31 ottobre 2000 Gaetano GAROFALO SC CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Consigliere Roberto Michele TRIOLA Consigliere relatore Carlo CIOFFI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente: IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: IL AN LA ET, elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 60, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Mastrobuono, difeso dall'avv. LIRE 3000 CANCELLERIA Luigi Pucci di Taranto, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
MO SC AO, elettivamente domiciliato in Roma, viale CG064242 delle Milizie n. 114, presso lo studio dell'avv. Lucia Buononato, difeso b dall'avv. Angelo Masini di Taranto, come da procura in atti;
- controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione di- staccata di Taranto, n. 162 del 13 luglio 1998; 1761/00 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 ottobre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. Sebastiano Mastrobuono, delegato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto da ET RZ contro quella del Tribunale di Taranto, con cui era stato condannato a restituire a suo zio, SC AO ON, la somma di lire 19.166.993 che quest'ultimo gli aveva prestato. La Corte ha in particolare osservato che ET RZ non ave- va provato quanto da lui eccepito, ossia che non di mutuo si era trattato, ma del compenso che SC AO ON gli aveva corrisposto per averlo ospitato per circa un anno, se non altro a titolo di donazione remune- ratoria, non essendo emerso, dalle testimonianze raccolte, alcun rapporto tra il versamento del danaro dello zio e l'ospitalità del nipote, e trovando quest'ultima spiegazione nel rapporto di parentela, e in una promessa eredi- tà. ET RZ ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi SC AO ON ha resistito con controricorso, ecce- pendo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione.
2 - Br Il ricorrente ha depositato memoria, con cui ha replicato a tale eccezione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rile- vando che nella copia di quest'ultimo a lui consegnata in sede di notifica- zione non è trascritta la procura rilasciata al suo difensore. L'eccezione è infondata. Questa Corte ha avuto in passato modo di puntualizzare (proprio con la decisione che il controricorrente ha indicato a sostegno della sua tesi: sez. unite, 22 settembre 1984 n. 4817), e recentemente di ribadire (sez. II 26 maggio 1999 n. 5113, sez. I 29 maggio 1999 n. 5249) che quando l'originale del ricorso per cassazione contiene la procura speciale rilasciata dalla parte al difensore che lo ha sottoscritto, l'omessa trascrizione della procura nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, quanto la copia stessa contiene elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore fornito di mandato speciale. Nel caso di specie ricorrono entrambe le dette condizioni: l'originale del ricorso reca a margine la procura rilasciata dal ricorrente al suo difensore;
e nella copia consegnata in occasione della notificazione tale procura è menzionata nella sua epigrafe, ed è attestata la richiesta di notifi- cazione da parte dell'ufficiale giudiziario. Con il primo motivo del suo ricorso ET RZ denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
sostiene in particolare che la promessa di SC AO ON (da quest'ultimo "confessata" 3 in sede di interrogatorio formale") di far testamento in suo favore per com- pensarlo dell'ospitalità e l'assistenza prestatagli, è certamente nulla, ai sensi dell'art. 458 cod. civ., e tuttavia si è convertita in un "negozio di manteni- mento a carattere continuativo", caratterizzato dalla onerosità e dalla sinal- lagmaticità delle prestazioni. La censura è inammissibile. La conversione di un contratto nullo in altro valido, prevista dall'art. 1424 cc., è possibile quando il primo ha i requisiti di sostanza e di forma del secondo. Per verificare la sussistenza dei detti requisiti è necessario l'esame e la valutazione, nella prospettiva detta, del contenuto specifico del contratto nullo, e delle caratteristiche che in concreto ha assunto, nel conte- sto dei rapporti intercorsi tra le parti. Nel caso di specie tale indagine, istituzionalmente riservata al giudice del merito, non è stata effettuata. Non risulta peraltro che le parti l'abbiano richiesta;
come non ri- sulta che ET RZ abbia mai, prima del giudizio di legittimità, propo- sto la tesi che sostanzia la sua censura. Con il primo motivo del suo ricorso ET RZ denunzia violazione dell'art. 770 n. 3 cod. civ.: sostiene in particolare che la Corte d'appello ha errato nel negare al rapporto dedotto in giudizio la qualifica- zione di donazione remuneratoria, pur essendo pacificamente emerso che egli prestò allo zio assistenza materia e morale, e che questi si "sdebitò" per l'appunto regalandogli la somma per cui è causa. Anche questa censura è inammissibile.
4 - Con essa il ricorrente non denunzia violazione di legge, ma con- trappone alla ricostruzione dei fatti di causa della corte di merito, della quale quest'ultima ha dato adeguato conto con motivazione non censurata nelle sue articolazioni, proprie considerazioni peraltro neppure suffragate da ade- guati riscontri probatori. Le spese seguono la soccombenza. hoooo 290000
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna ET RZ a rifondere MOST €29.11 4557 20 35 a SC AO ON le spese del giudizio di legittimità che si liqui- dano in lire 189.000 oltre lire 2.000.000 per onorari. Roma, 31 ottobre 2000 159,7 Il presidente (Gaetano Garofalo) M Deli Стасташ L'estensore (Carlo Cioffi) y IL AN C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 10 TED_2001 CORTE SUPREMA CASSAZIONE NCELLIERE O presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 28.3.2011. deite Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 17482 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 gel 30/5/2002) 5