Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5249
CASS
Sentenza 29 maggio 1999

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Qualora, nel giudizio di cassazione, il controricorrente eccepisca la mancata trascrizione della procura a margine della copia notificata del ricorso, egli, per vincere la presunzione di conformità della copia all'originale, ha l'onere di depositare la copia notificata, in relazione anche al principio per cui, qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l'inammissibilità del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore già munito di mandato speciale (come la trascrizione o l'indicazione della procura, o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).

Il soggetto rimasto contumace in primo grado non può essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ., in fase di appello per l'ammissione di una prova testimoniale contraria a quella già svolta in primo grado dall'altra parte, quando deduca che la mancata costituzione gli sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può essere considerato una causa di impedimento a lui non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura ad hoc per la costituzione.

Commentario1

  • 1Per la Cassazione il convivente more uxorio non può essere cacciato di casa!
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 8 agosto 2014

    Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza del 02-01-2014, n. 7 Matrimonio di fatto – convivenza more uxorio – possesso in materia civile – detenzione qualificata del convivente – ammissibilità dell'azione di reintegrazione o spoglio in genere – sussiste IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA: “la qualità di convivente del comodatario legittimava l'attrice a esperire l'azione di spoglio, quale detentrice qualificata. Ed invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, in considerazione del rilievo sociale che ha ormai assunto per l'ordinamento la famiglia di fatto, la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che da vita ad un autentico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5249
Data del deposito : 29 maggio 1999

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