Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 2
Qualora, nel giudizio di cassazione, il controricorrente eccepisca la mancata trascrizione della procura a margine della copia notificata del ricorso, egli, per vincere la presunzione di conformità della copia all'originale, ha l'onere di depositare la copia notificata, in relazione anche al principio per cui, qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l'inammissibilità del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore già munito di mandato speciale (come la trascrizione o l'indicazione della procura, o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).
Il soggetto rimasto contumace in primo grado non può essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ., in fase di appello per l'ammissione di una prova testimoniale contraria a quella già svolta in primo grado dall'altra parte, quando deduca che la mancata costituzione gli sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può essere considerato una causa di impedimento a lui non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura ad hoc per la costituzione.
Commentario • 1
- 1. Per la Cassazione il convivente more uxorio non può essere cacciato di casa!Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 8 agosto 2014
Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza del 02-01-2014, n. 7 Matrimonio di fatto – convivenza more uxorio – possesso in materia civile – detenzione qualificata del convivente – ammissibilità dell'azione di reintegrazione o spoglio in genere – sussiste IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA: “la qualità di convivente del comodatario legittimava l'attrice a esperire l'azione di spoglio, quale detentrice qualificata. Ed invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, in considerazione del rilievo sociale che ha ormai assunto per l'ordinamento la famiglia di fatto, la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che da vita ad un autentico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5249 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE CA EN, DE CA LI, DE CA IA, nella qualità di eredi di DE CA US, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso il Signor L. GARDIN, rappresentati e difesi dall'avvocato VITO CARELLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ENEL SpA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso l'avvocato US CONSOLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO GIOVANNI, PERCOCO F. P., giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2335/96 del Tribunale di LECCE, depositata il 09/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Ruggieri, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29/6/1987 l'ENEL, in persona del Direttore del Compartimento di Napoli, conveniva dinanzi al Pretore di Lecce De LU US, titolare dell'omonima impresa, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura di £.1.392.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi, assumendo che l'impresa del De LU, nel corso dell'esecuzione di alcuni lavori di scavo in Lecce tra le vie F. De Mura e Conservatorio, aveva tranciato in data 1/4/1985 un cavo sotterraneo MT. Il convenuto non si costituiva ed, al termine dell'istruzione, con sentenza del 29/1-8/2/1992 il Pretore, accogliendo la domanda, condannava il De LU al risarcimento del danno nei confronti dell'ENEL nella misura rivalutata di £.1.948.800, oltre interessi dal 1/4/1985 e spese del giudizio.
Avverso la sentenza proponevano appello De LU ZO, LI e AD, quali eredi di De LU US, sulla base di cinque motivi. Si costituiva l'ENEL, che resisteva all'impugnazione. Con sentenza del 9/4-9/9/1996 il Tribunale di Lecce rigettava il gravame e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese del relativo giudizio. Rilevava, in particolare il giudice di merito che la domanda era ampiamente provata sulla base delle deposizioni testimoniali, tanto più che il convenuto, rimasto contumace in primo grado non aveva provato alcunché. Osservava, altresì, che le condizioni di salute del convenuto stesso, dedotte dagli appellanti, non avevano rilievo, e che lo stesso avrebbe potuto, comunque, costituirsi con un procuratore.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione De LU ZO, LI e AD sulla base di tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti con il primo motivo denunciano "violazione dell'art.345 c.p.c. in relazione agli artt. 184, 294 e 359 c.p.c. - ipotesi di cui all'art. 360 n.3 c.p.c.". Deducono che il convenuto De LU US, sin dal momento della notificazione dell'atto di citazione dinanzi al Pretore di Lecce, si trovava in gravissime condizioni di salute, che gli impedivano di compiere qualsiasi attività nel relativo giudizio, compresa la costituzione a mezzo procuratore;
pertanto, il tribunale ai sensi dell'art. 294, 1 comma c.p.c., avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale richiesta. Deducono, altresì, che costituisca violazione di legge l'affermazione che il convenuto non essendosi costituito non aveva eccepito ne' provato alcunché. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "nullità del procedimento - violazione dell'art. 360 n.4 c.p.c." Deducono che il processo andava interrotto per l'intervenuta morte del convenuto contumace, poiché dal verbale di udienza del 30/3/1990 (nonché da quello del 12/10/1990) risultava che il rinvio veniva concesso per la pendenza di trattative di bonario componimento, le quali non potevano essere condotte con il defunto De LU US ma con gli eredi, sicché, secondo i ricorrenti, la circostanza del decesso doveva essere nota. In ogni caso, sostengono i ricorrenti, alla interruzione del processo si sarebbe pervenuto ove il Pretore avesse disposto una seconda notifica del verbale ammissivo dell'interrogatorio al contumace.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art.360 n.5 c.p.c." Lamentano che il tribunale abbia erroneamente ritenuto provati i fatti di causa, come risultanti dalle emergenze probatorie dei testi addotti dall'attore, e non abbia ammesso la prova da loro richiesta.
Il controricorrente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, deducendo che non è possibile accertare il rilascio della procura in epoca anteriore o coeva alla notificazione del ricorso. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. Infatti, il controricorrente, avendo eccepito la mancata trascrizione della procura a margine nella copia notificata del ricorso, aveva l'onere di depositare tale copia, per vincere la presunzione di conformità di questa all'originale, in base al principio che, "qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l'inammissibilità del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore già munito di mandato speciale (come la trascrizione o l'indicazione della procura, o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione)" (cfr. Cass.-29/3/1995 n. 3754). Nel caso in esame, l'originale del ricorso reca la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura a margine dell'atto. La corte non è stata, però, messa in condizione di effettuare il controllo per il mancato deposito della copia notificata del ricorso. Passando all'esame delle censure mosse dal ricorrente, deve rilevarsi, in ordine al primo motivo, che il tribunale ha correttamente ed esaurientemente motivato in ordine alla irrilevanza del dedotto stato di malattia ai fini del preteso impedimento a costituirsi, rilevando che al convenuto non sarebbe stato richiesto "alcun contributo personale" per contrastare la domanda avversa, perché si sarebbe potuto costituire a mezzo di procuratore. La valutazione del giudice di merito, relativa ai presupposti per una rimessione in termini ai sensi dell'art.294 c.p.c, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, quando è sorretta da sufficiente e non contraddittoria motivazione. (Cfr.:
cass. 18/7/1956 n. 2786). Peraltro, questa corte ha avuto modo di osservare che il contumace in primo grado non può essere rimesso in termini in fase di appello per l'ammissione di una prova testimoniale contraria a quella già svolta in primo grado dall'altra parte, quando deduca che la mancata costituzione gli sia stata impedita da uno stato di malattia, "perché tale stato non può essere considerato una causa di impedimento a lui non imputabile, essendo in ogni caso possibile il rilascio di una procura ad hoc per la costituzione".
(Cfr.: cass. 7/5/1980, n. 3007; cass. 27/12/1990n. 12177). Pertanto, correttamente, il tribunale ha disatteso la richiesta di prova testimoniale dell'appellante, che era contraria a quella già espletata in primo grado.
Anche il secondo motivo è infondato. Infatti, l'interruzione del processo per morte sopravvenuta va dichiarata solo nei casi espressamente previsti dall'art. 300 c.p.c. In particolare, per quanto riguarda la morte della parte contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art.292 c.p.c. Nel caso in esame è pacifico che nessuna notizia, nei modi prescritti dall'art 300, fu data del sopravvenuto decesso di De LU US. Nè possono lagnarsi i ricorrenti della mancata autorizzazione alla rinotifica del verbale ammissivo dell'interrogatorio al convenuto contumace, richiesta dall'attore, al fine, oltretutto, di dedurne come conseguenza la mancata acquisizione della notizia della morte dello stesso contumace nelle forme volute dall'art.300 c.p.c. Infatti, del mancato accoglimento di un'istanza di parte, non può lamentarsi controparte, quando non abbia fatto propria la richiesta e ne abbia interesse;
tanto meno può censurarsi il mancato accoglimento, adducendo uno scopo non raggiunto, diverso da quello cui l'istanza era rivolta (nella fattispecie: la mancata interruzione del processo rispetto agli effetti dell'interrogatorio non reso).
Anche il terzo motivo è infondato ed è, altresì, quanto mai generico. Infatti, posto, come innanzi si è argomentato, che la prova contraria non andava ammessa, correttamente il tribunale ha ritenuto provati i fatti di causa sulla base delle prove assunte ed in particolare delle deposizioni dei testi escussi, ancorché la prova espletata fosse solo quella richiesta dall'attore. Neanche spiegano, peraltro, i ricorrenti quale sia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, genericamente denunciata con il richiamo dell'art. 360, n.5 c.p.c. La motivazione appare, invece, sufficiente ed adeguata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell'ENEL delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in lire 2.146.870 di cui £.
2.000.000 per onorario di difesa.
Cosi deciso in Roma il 3/12/1998.