CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/06/2026, n. 17176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17176 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27576/2021 del ruolo generale, proposto DA CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A. – già Clear Channel Italy Out-Door S.R.L. - (codice fiscale 12710340154), cui è subentrata IGPDECAUX S.P.A. (codice fiscale 00893300152), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti Fulvio Lorigiola (codice fiscale [...]) ed LE LA (codice fiscale [...]). - RICORRENTE – IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ ICP- CIMP Civile Sent. Sez. 5 Num. 17176 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 01/06/2026 2 CONTRO ELPIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (codice fiscale 04777011216), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, dr. ER MO, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dall'avv. Sandro Micelisopo del Foro di Napoli (codice fiscale MCL SDR 59H11 F839 Y). E il COMUNE DI NAPOLI (codice fiscale 80014890638), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Andreottola (codice fiscale [...]) e Barbara Accattatis Chalons d'Oranges (codice fiscale [...]). - CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 3076/7/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 9 aprile 2021, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 24 marzo 2026 dal Consigliere GO AN. UDITA la Sostituta Procuratrice Generale, Anna IA Soldi, che ha chiesto di accogliere il sesto motivo di ricorso. UDITA l’avv. LE LA nell’interesse della ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La controversia riguarda il «canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità» relativo all’anno 2014, pari alla somma 3 di 30.919,00 €, richiesta da PI S.R.L., nell’interesse del Comune di Napoli, quale concessionaria della riscossione dell’ente territoriale, con riferimento a n. 142 impianti pubblicitari realizzati dalla contribuente sul suolo comunale. 2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da PI S.R.L. in liquidazione avverso la sentenza n. 4838/5/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, assumendo, in linea con la ribadita giurisprudenza della Commissione territoriale, che: - il Comune di Napoli non aveva istituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità (da ora anche I.C.P.), il canone previsto dall'art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (canone installazione mezzi pubblicitari, cd. C.I.M.P.), in quanto il regolamento attuativo previsto dall'art. 62 citato non veniva adottato, restando solo un obiettivo programmatico, né esso poteva individuarsi nella deliberazione del consiglio comunale n. 419/1999, che aveva approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (da ora anche P.G.I.); - il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'imposta comunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con la deliberazione del consiglio comunale n. 80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, punto 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (aumento del 20%); - all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo), veniva aggiunto il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti, detto cumulo risultando consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 4 1993, n. 507, precisando che non si tratta di un tributo (come l'I.C.P. o il C.I.M.P.), ma di un canone concessorio, il cui presupposto applicativo è ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr. Cass., Sez. Un. n. 21545/2017), canone questo introdotto dal predetto Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che ne aveva determinato le tariffe in base alle zone di insediamento degli impianti, prevedendone l'entrata in vigore in via progressiva negli anni 2000-2002, nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002; - l'emolumento, sia pure impropriamente definito "canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità", non andava confuso con il C.I.M.P. di cui all'art. 62 d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, in quanto in esso venivano accorpati, con la stessa base di calcolo (ovvero la superficie pubblicitaria), l'imposta comunale sulla pubblicità ex art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 507 (tributo) ed il canone per la locazione dei luoghi pubblici di installazione degli impianti pubblicitari ex art., 9 comma 7, del medesimo decreto;
- non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario del C.I.M.P. in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell'I.C.P., asseritamente stabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001, poi annullata con sentenza del TAR del 2006, passata in giudicato, poiché detta ordinanza non aveva determinato le nuove tariffe C.I.M.P., ma si era limitata a convertire in euro le previgenti tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per la locazione dei luoghi;
- le voci e le tariffe del "canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità" erano state rese conoscibili ai contribuenti, in quanto 5 trasfusi in atti amministrativi generali e tariffari oggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazione nell'atto impositivo delle diverse componenti, tributaria e non tributaria, non poteva essere invocata a sostegno dell'illegittimità dell'avviso di accertamento;
- la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamente dall'I.C.P., non aveva subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con deliberazione del consiglio comunale n.80/1998; - «In definitiva, a parere di questa Commissione, il contribuente muove da un'errata interpretazione della Deliberazione n. 419/1999 emanata ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 507/1993 e dell'Ordinanza Sindacale del 31 dicembre 2001, e non ha fornito la prova né dell'intervenuta eliminazione del tributo originario (ICP) e della sua sostituzione con il nuovo tributo (CIMP) con apposito regolamento attuativo, ai sensi dell'art. 62 Dlgs. 446/1997 né della riconducibilità degli importi asseritamente richiesti in eccedenza alla normativa statale ad illegittimi aumenti della componente tributaria di detto emolumento» (così a pagina n. 5 della sentenza impugnata). 2. Con ricorso notificato il 9 novembre 2021 ai suindicati controinteressati, Clear Channell Italia S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di sei motivi, successivamente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. 6 3. Il Comune di Napoli notificava controricorso in data 17 dicembre 2021, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., chiedendo il rigetto del ricorso. 4. PI S.R.L. in liquidazione resisteva con controricorso notificato il 20 dicembre 2021, concludendo per il rigetto del ricorso. 6. La Sostituta Procuratrice Generale, SA De NZ, depositava il 1° giugno 2023 motivate conclusioni scritte. 7. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, con ordinanza interlocutoria depositata il 24 luglio 2023, la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di ufficio al fine di verificare il contenuto dell’avviso impugnato e delle domande proposte dalla contribuente nei gradi di merito in relazione alle censure proposte con il ricorso per cassazione. 8. Successivamente, sia la Sostituta Procuratrice Generale, SA De NZ, che la ricorrente hanno nuovamente depositato rispettivamente in data 8 febbraio 13 marzo 2026 conclusioni scritte e memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’«error in iudicando per omessa motivazione sulla dirimente ordinanza n. 2185/2020 della Corte di Cassazione allegata dalla contribuente» (v. pagina n. 12 del ricorso). 7 2. Con la seconda ragione di censura, l’istante ha dedotto, sempre a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. l’«error in iudicando per omessa e/o apparente motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello - apparente motivazione sull’accoglimento del gravame» (cfr. pagina n. 13 del ricorso). 3. Con la terza doglianza la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’«error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la C.T.R. posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’«error in iudicando per omessa motivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domande ed eccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmente provati, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati, avrebbero comportato una pronuncia di accoglimento» (v. pagina n. 14 del ricorso). 4. Con il quarto motivo di impugnazione, l’istante ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. l’«error in iudicando: violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato esterno formatosi sulla sentenza C.T.P. di Napoli n. 1194/2019 relativa alla stessa contribuente, allo stesso anno di imposta (2014) e ad avvisi di accertamento pressoché identici» (v. pagina n. 19 del ricorso). 5. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente ha lamentato, in ordine al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’«error in iudicando: violazione della riserva di legge in materia tributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in 8 rapporto all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art. 62, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMP copre anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico dell’impianto e deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suolo privato», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. l’«error in iudicando per violazione del limite massimo delle tariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97 e per omessa considerazione di un fatto decisivo, documentalmente provato, mai contestato dal Comune di Napoli né dall’PI, che comporta l’accoglimento del ricorso di primo grado» (v. pagina n. 20 del ricorso). 6. Con la sesta ragione di contestazione, sviluppata in termini subordinati al mancato accoglimento del quinto motivo di impugnazione, Clear Channell Italia ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’«error in iudicando: violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun periodo d’imposta hanno effetti a partire dall’anno successivo alla loro entrata in vigore;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 27.7.2000 n. 212 e dell’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97; violazione dell’art. 23 del D.L. 83/2012 (convertito in Legge 7.8.2012, n. 134, oggetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208); violazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55 della Legge 23.12.2000, n. 388)» (v. pagine nn. 23 e 24 del ricorso). 7. Il ricorso va accolto in relazione al suo sesto motivo. 9 IO di ordine logico-giuridico impongono però di esaminare, in primo luogo, la seconda e la quarta censura del ricorso, in ragione della sua natura pregiudiziale. 7.1. Ciò, non senza aver prima respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle controricorrenti. Non è, infatti, fondata l’eccezione di giudicato interno avanzata dal Comune per la dedotta mancata impugnazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata dalla contribuente «la riconducibilità degli importi asseritamente pagati in eccedenza e oggetto dell’istanza di rimborso ad illegittimi aumento della componente tributaria di detto emolumento» (v. pag. n. 14 del controricorso). Il rilievo non risulta pertinente, in quanto l’oggetto del giudizio non riguarda un’istanza di rimborso, ma l’avviso di accertamento per il mancato pagamento delle somme ritenute dovute dall’ente territoriale. Il riferimento contenuto nella pronuncia impugnata alla ritenuta assenza di «riconducibilità degli importi asseritamente pagati in eccedenza e oggetto di istanza di rimborso ad illegittimi aumenti della componente tributaria di detto emolumento» (v. pag. n. 5 della sentenza), va letta in relazione all’oggetto del giudizio e delle domande proposte dalla contribuente, per come rappresentante dallo stesso Giudice regionale nella parte in cui ha riferito che il ricorso era stato presentato avverso un avviso di accertamento in quanto privo di titolo, non sussistendo valide tariffe CIMP approvate dall’ente, con richieste di accertamento del tempestivo ed integrale pagamento per l’anno 2014 del canone unico di pubblicità nel limite massimo fissato da dalla legge ed 10 eccependo l’illegittimità delle tariffe per superamento del limite normativo, nonchè dell’avviso di accertamento in quanto le tariffe ivi considerate corrispondevano alle tariffe CIMP approvate con ordinanza sindacale annullata dal giudice amministrativo. Si comprende allora, nel delineato contesto, che il tema decisorio non ha avuto ad oggetto un inesistente istanza di rimborso, quanto l’illegittimità dell’avviso in ragione della non applicabilità delle tariffe applicate e la conseguenziale correttezza degli importi pagati. Cosi intese le ragioni effettive del contendere e della sentenza impugnata, non sussiste alcun giudicato interno sull’istanza di rimborso, né sulla prova del versamento «in eccedenza», che va interpretato nel senso della ritenuta insufficienza del pagamento eseguito dalla contribuente. 7.2. Come pure inammissibili sono le eccezioni di inammissibilità avanzate da PI circa la diversa ricostruzione fattuale operata dalla ricorrente ed il difetto di autosufficienza per omessa localizzazione, in quanto le contestazioni di cui al sesto motivo, per quanto più direttamente rileva, attengono alle dedotte violazioni di legge, fondate proprio sulla ricostruzione fattuale operata dal Giudice regionale (canone sostitutivo diverso dal CIMP in cui sono accorpato l’ICP con la maggiorazione del 20% e canone patrimoniale introdotto dall’art. 3 del PGI parametrato sulla superfice pubblicitaria). 8. Non è fondato il secondo motivo di ricorso. Al di là, infatti, dell’improprio canone censorio prescelto (360, primo comma, num. 5, c.p.c.), che non attiene all’omessa pronuncia su di un’eccezione e nemmeno alla modalità di stesura 11 della sentenza attraverso il richiamo a pronunce ritrascritte, va ribadito che nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione, essendosi considerata sufficiente anche la riproposizione in appello delle ragioni esposte in primo grado (cfr. Cass., Sez. T. 28 ottobre 2024, n.27799). 9. Il quarto motivo di ricorso, con cui si è invocato il giudicato esterno formatosi sulla sentenza C.T.P. di Napoli n. 1194/2019 non può essere accolto. A tacer d’altro, infatti, dai contenuti della predetta sentenza (riportati in ricorso) emerge che la valutazione della Commissione provinciale risulta fondata sul rilievo dell’inapplicabilità della tariffa ordinaria dell’I.C.P. dall’anno di imposta 2002, per essere stata sostituita dal C.I.M.P., nonché sulla considerazione del menzionato giudicato amministrativo, mentre nella sentenza impugnata è stata considerata legittima l’applicazione della tariffa di cui all’art. 12 d.lgs. n. 507/1993 (come aggiornata con delibera consiliare n. 80/1998 ed in base al disposto dell’art. 11, punto 10, della legge n. 449/1997), non essendo stato riconosciuto operativo il C.I.M.P. per non essere stato adottato il relativo regolamento e reputando, invece, non rilevante, ai fini che occupano, la predetta sentenza del TAR. 12 Le due pronunce si differenziano, quindi, per una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti, il che esclude che possa essere utilmente invocato il giudicato esterno, giacchè l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante"), che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215/2021). Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limitano il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la disposizione applicabile al caso controverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (così sempre, Cass. Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass. I sez. 29 aprile 1976 n 1531; Cass., Sez. L., 23 dicembre 2003, n. 19679; Cass. Sez. III, 20 ottobre 2010, n, 216561; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23723 e nello stesso Cass., Sez. T. 23 marzo 2023). 10. Con la sesta ragione di contestazione, sviluppata in termini subordinati al mancato accoglimento del quinto motivo di 13 impugnazione, Clear Channell Italia ha eccepito – come sopra esposto – la violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria e, poi, la violazione delle predette disposizioni di legge sotto il duplice profilo, da un lato, dell’illegittimità della maggiorazione della tariffa dell’ICP nella misura del 20% prevista dalla deliberazione del Consiglio comunale n 80/1998 e, dall’altro, dell’illegittimità del canone concessorio di occupazione del suolo commisurato alla (maggiore) superficie pubblicitario, in base all’art. 3 del PGI, in luogo dell’effettiva occupazione di suolo pubblico del mezzo pubblicitaria previsto dall’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993. 10.1. Il tema in questione ha costituito oggetto di recente e ripetuto esame da parte di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass., Sez. T., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. T., 23 giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez. T., 10 dicembre 2025, n. 32157; Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838). 10.2. Va sul punto richiamata la normativa secondaria di riferimento ben nota alle parti;
e, dunque, in particolare: - le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26 febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggiorata la tariffa relativa all’I.C.P.M.; - la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24 settembre 1999, confermata dalla deliberazione del medesimo Consiglio n. 419 del 15 ottobre 1999, con cui venne approvato il Piano Generale degli Impianti (P.G.I.); - le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto, all’art. 3, un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivo 14 dell’imposta comunale sulla pubblicità, con previsione che dal 1.1.2002 veniva accorpato al canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità; - la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il Dipartimento Attività Commerciali dell’11 maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31 dicembre 2001, le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canone sostitutivo della TOSAP»; - la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato) che aveva annullato l’ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, la quale aveva ordinato l’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti. 10.3. Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dalle menzionate pronunce, ai cui più ampi contenuti pure si rimanda, confermando, in assenza di argomenti contrari, quanto segue: - la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), di cui al d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.), che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in 15 esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione;
- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n. 448/2001; - la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento in sede giudiziale, da parte del giudice amministrativo, della tariffa corrispondente al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impedivano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsione della delibera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI)], consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazione del tributo, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.); - quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno di riferimento, degli incrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10, d.lgs. n. 449/1997, va dato conto della previsione dell’art. 1, comma 739, della legge n. 2028/2015, secondo cui 16 «L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto- legge n. 83 del 2012»; - detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertane dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; - ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sotto l’illegittimo predicato di canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) - abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012; - per il resto, in linea di principio, si è osservato (Cass., Sez. T., 14 luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838) che il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ovvero per canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di 17 pagamento e considerato che lo stesso legislatore ha espressamente stabilito per l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997, che l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario»; - la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributi alternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelievi T.O.S.A.P./C.O.S.A.P., alla luce della disciplina normativa (art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997; come modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge n. 388/2000) e prevede, anzi, che la tariffa del C.I.M.P. sia «comprensiva» della T.O.S.A.P. o del C.O.S.A.P. (comma 2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997; lettera modificata dal comma 5, lett. b), dell'art. 10 della legge n. 448/2001) (cfr., sul punto, Cass. Sez. T., 10 dicembre 2025, n. 32157; Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2018, n. 10499; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078); - la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né alla T.O.S.A.P. di cui agli 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, né al prelievo di natura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato C.O.S.A.P., non essendo mai richiamati, neppure 18 indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dall'importo dovuto per T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. dell'ammontare del canone concessorio «riscosso» (v. art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997); - gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per la locazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, non essendo stata approvata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopo l’annullamento della tariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 d.lgs. n. 446/1997, per l’introduzione del C.I.M.P., a prescindere dalla mera riserva del Comune di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall’1 gennaio 2002; - pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancora in vigore l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopo l’annullamento dell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997 (nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n. 448/2000), non poteva valere anche per la determinazione del canone per l’occupazione di spazi pubblici, di 19 cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.). 10.4. Per le suddette ragioni, la censura in esame va accolta, osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto più direttamente rileva, che i principi rilevanti ed applicabili alla fattispecie in rassegna vanno così ricapitolati: a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale di pubblicità (ICP) che abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012; b. - la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impediva l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsione della delibera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.) e relativa norma di attuazione], consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito;
c. con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), restava operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubblici espresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, non 20 potendo trovare applicazione il metodo di calcolo di cui all’art. 3 delle norme di attuazione del PGI, il quale presuppone l’operatività del C.I.M.P., qui negata per le ragioni sopra esposte. 10.5. Va solo aggiunto che non preclude la soluzione che precede quanto dedotto dal Comune nella parte in cui ha richiamato la previsione dell’art. 243- bis, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 142/2000 (“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), quale introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 012”), a tenore del quale: «Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano: a) l'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente». Come, infatti, già osservato da questa Corte, tale deroga è espressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesione dell’ente locale alla «procedura di riequilibrio finanziario pluriennale», in presenza di «squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario» (comma 1 del citato art. 243-bis) – alla successiva adozione di un’apposita deliberazione in materia tariffaria, che non può che essere logicamente successiva all’entrata in vigore della norma abilitante (11 ottobre 2012). Laddove, nel caso di specie, il Comune aveva aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ma non aveva mai deciso il successivo incremento fino alla misura massima delle tariffe relative ai tributi locali (in deroga alle limitazioni vigenti), 21 non potendo valere a tal fine (“allora per ora”) – per la fattispecie in disamina - la deliberazione adottata a suo tempo dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, con la quale era stato approvato l’aumento fino al 20% della tariffa-base per l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), in quanto la relativa efficacia era definitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) con l’abrogazione dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, da parte dell’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo l’interpretazione autentica del comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (così Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838). 10.6. La pronuncia impugnata, per larga parte coerente con quanto sopra esposto, non ha fatto applicazione di tali principi nella parte in cui ha ritenuto applicabile, per l’anno di imposta 2014; alla tariffa ICP la maggiorazione del 20% stabilita dalla deliberazione n. 89/1998 e laddove ha considerato legittima la commisurazione del canone di occupazione in base ai metri quadri di superfice pubblicitaria e non in base al criterio di cui all’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, basato sulla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (cd. proiezione pubblicitaria). Per tali motivi, la pronuncia va cassata per un nuovo accertamento con il quale determinare la pretesa fiscale in base ai suddetti principi. 11. Resta - come anticipato – assorbito, perchè reso ininfluente per effetto dell’accoglimento della censura appena esaminata, lo scrutinio dei restanti motivi. 22 12. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il sesto motivo del ricorso principale, rigetta il secondo ed il quarto motivo e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE GO AN CO IA ST
- non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario del C.I.M.P. in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell'I.C.P., asseritamente stabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001, poi annullata con sentenza del TAR del 2006, passata in giudicato, poiché detta ordinanza non aveva determinato le nuove tariffe C.I.M.P., ma si era limitata a convertire in euro le previgenti tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per la locazione dei luoghi;
- le voci e le tariffe del "canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità" erano state rese conoscibili ai contribuenti, in quanto 5 trasfusi in atti amministrativi generali e tariffari oggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazione nell'atto impositivo delle diverse componenti, tributaria e non tributaria, non poteva essere invocata a sostegno dell'illegittimità dell'avviso di accertamento;
- la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamente dall'I.C.P., non aveva subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con deliberazione del consiglio comunale n.80/1998; - «In definitiva, a parere di questa Commissione, il contribuente muove da un'errata interpretazione della Deliberazione n. 419/1999 emanata ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 507/1993 e dell'Ordinanza Sindacale del 31 dicembre 2001, e non ha fornito la prova né dell'intervenuta eliminazione del tributo originario (ICP) e della sua sostituzione con il nuovo tributo (CIMP) con apposito regolamento attuativo, ai sensi dell'art. 62 Dlgs. 446/1997 né della riconducibilità degli importi asseritamente richiesti in eccedenza alla normativa statale ad illegittimi aumenti della componente tributaria di detto emolumento» (così a pagina n. 5 della sentenza impugnata). 2. Con ricorso notificato il 9 novembre 2021 ai suindicati controinteressati, Clear Channell Italia S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di sei motivi, successivamente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. 6 3. Il Comune di Napoli notificava controricorso in data 17 dicembre 2021, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., chiedendo il rigetto del ricorso. 4. PI S.R.L. in liquidazione resisteva con controricorso notificato il 20 dicembre 2021, concludendo per il rigetto del ricorso. 6. La Sostituta Procuratrice Generale, SA De NZ, depositava il 1° giugno 2023 motivate conclusioni scritte. 7. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, con ordinanza interlocutoria depositata il 24 luglio 2023, la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di ufficio al fine di verificare il contenuto dell’avviso impugnato e delle domande proposte dalla contribuente nei gradi di merito in relazione alle censure proposte con il ricorso per cassazione. 8. Successivamente, sia la Sostituta Procuratrice Generale, SA De NZ, che la ricorrente hanno nuovamente depositato rispettivamente in data 8 febbraio 13 marzo 2026 conclusioni scritte e memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’«error in iudicando per omessa motivazione sulla dirimente ordinanza n. 2185/2020 della Corte di Cassazione allegata dalla contribuente» (v. pagina n. 12 del ricorso). 7 2. Con la seconda ragione di censura, l’istante ha dedotto, sempre a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. l’«error in iudicando per omessa e/o apparente motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello - apparente motivazione sull’accoglimento del gravame» (cfr. pagina n. 13 del ricorso). 3. Con la terza doglianza la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’«error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la C.T.R. posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’«error in iudicando per omessa motivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domande ed eccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmente provati, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati, avrebbero comportato una pronuncia di accoglimento» (v. pagina n. 14 del ricorso). 4. Con il quarto motivo di impugnazione, l’istante ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. l’«error in iudicando: violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato esterno formatosi sulla sentenza C.T.P. di Napoli n. 1194/2019 relativa alla stessa contribuente, allo stesso anno di imposta (2014) e ad avvisi di accertamento pressoché identici» (v. pagina n. 19 del ricorso). 5. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente ha lamentato, in ordine al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’«error in iudicando: violazione della riserva di legge in materia tributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in 8 rapporto all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art. 62, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMP copre anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico dell’impianto e deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suolo privato», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. l’«error in iudicando per violazione del limite massimo delle tariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97 e per omessa considerazione di un fatto decisivo, documentalmente provato, mai contestato dal Comune di Napoli né dall’PI, che comporta l’accoglimento del ricorso di primo grado» (v. pagina n. 20 del ricorso). 6. Con la sesta ragione di contestazione, sviluppata in termini subordinati al mancato accoglimento del quinto motivo di impugnazione, Clear Channell Italia ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’«error in iudicando: violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun periodo d’imposta hanno effetti a partire dall’anno successivo alla loro entrata in vigore;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 27.7.2000 n. 212 e dell’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97; violazione dell’art. 23 del D.L. 83/2012 (convertito in Legge 7.8.2012, n. 134, oggetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208); violazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55 della Legge 23.12.2000, n. 388)» (v. pagine nn. 23 e 24 del ricorso). 7. Il ricorso va accolto in relazione al suo sesto motivo. 9 IO di ordine logico-giuridico impongono però di esaminare, in primo luogo, la seconda e la quarta censura del ricorso, in ragione della sua natura pregiudiziale. 7.1. Ciò, non senza aver prima respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle controricorrenti. Non è, infatti, fondata l’eccezione di giudicato interno avanzata dal Comune per la dedotta mancata impugnazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata dalla contribuente «la riconducibilità degli importi asseritamente pagati in eccedenza e oggetto dell’istanza di rimborso ad illegittimi aumento della componente tributaria di detto emolumento» (v. pag. n. 14 del controricorso). Il rilievo non risulta pertinente, in quanto l’oggetto del giudizio non riguarda un’istanza di rimborso, ma l’avviso di accertamento per il mancato pagamento delle somme ritenute dovute dall’ente territoriale. Il riferimento contenuto nella pronuncia impugnata alla ritenuta assenza di «riconducibilità degli importi asseritamente pagati in eccedenza e oggetto di istanza di rimborso ad illegittimi aumenti della componente tributaria di detto emolumento» (v. pag. n. 5 della sentenza), va letta in relazione all’oggetto del giudizio e delle domande proposte dalla contribuente, per come rappresentante dallo stesso Giudice regionale nella parte in cui ha riferito che il ricorso era stato presentato avverso un avviso di accertamento in quanto privo di titolo, non sussistendo valide tariffe CIMP approvate dall’ente, con richieste di accertamento del tempestivo ed integrale pagamento per l’anno 2014 del canone unico di pubblicità nel limite massimo fissato da dalla legge ed 10 eccependo l’illegittimità delle tariffe per superamento del limite normativo, nonchè dell’avviso di accertamento in quanto le tariffe ivi considerate corrispondevano alle tariffe CIMP approvate con ordinanza sindacale annullata dal giudice amministrativo. Si comprende allora, nel delineato contesto, che il tema decisorio non ha avuto ad oggetto un inesistente istanza di rimborso, quanto l’illegittimità dell’avviso in ragione della non applicabilità delle tariffe applicate e la conseguenziale correttezza degli importi pagati. Cosi intese le ragioni effettive del contendere e della sentenza impugnata, non sussiste alcun giudicato interno sull’istanza di rimborso, né sulla prova del versamento «in eccedenza», che va interpretato nel senso della ritenuta insufficienza del pagamento eseguito dalla contribuente. 7.2. Come pure inammissibili sono le eccezioni di inammissibilità avanzate da PI circa la diversa ricostruzione fattuale operata dalla ricorrente ed il difetto di autosufficienza per omessa localizzazione, in quanto le contestazioni di cui al sesto motivo, per quanto più direttamente rileva, attengono alle dedotte violazioni di legge, fondate proprio sulla ricostruzione fattuale operata dal Giudice regionale (canone sostitutivo diverso dal CIMP in cui sono accorpato l’ICP con la maggiorazione del 20% e canone patrimoniale introdotto dall’art. 3 del PGI parametrato sulla superfice pubblicitaria). 8. Non è fondato il secondo motivo di ricorso. Al di là, infatti, dell’improprio canone censorio prescelto (360, primo comma, num. 5, c.p.c.), che non attiene all’omessa pronuncia su di un’eccezione e nemmeno alla modalità di stesura 11 della sentenza attraverso il richiamo a pronunce ritrascritte, va ribadito che nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione, essendosi considerata sufficiente anche la riproposizione in appello delle ragioni esposte in primo grado (cfr. Cass., Sez. T. 28 ottobre 2024, n.27799). 9. Il quarto motivo di ricorso, con cui si è invocato il giudicato esterno formatosi sulla sentenza C.T.P. di Napoli n. 1194/2019 non può essere accolto. A tacer d’altro, infatti, dai contenuti della predetta sentenza (riportati in ricorso) emerge che la valutazione della Commissione provinciale risulta fondata sul rilievo dell’inapplicabilità della tariffa ordinaria dell’I.C.P. dall’anno di imposta 2002, per essere stata sostituita dal C.I.M.P., nonché sulla considerazione del menzionato giudicato amministrativo, mentre nella sentenza impugnata è stata considerata legittima l’applicazione della tariffa di cui all’art. 12 d.lgs. n. 507/1993 (come aggiornata con delibera consiliare n. 80/1998 ed in base al disposto dell’art. 11, punto 10, della legge n. 449/1997), non essendo stato riconosciuto operativo il C.I.M.P. per non essere stato adottato il relativo regolamento e reputando, invece, non rilevante, ai fini che occupano, la predetta sentenza del TAR. 12 Le due pronunce si differenziano, quindi, per una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti, il che esclude che possa essere utilmente invocato il giudicato esterno, giacchè l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante"), che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215/2021). Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limitano il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la disposizione applicabile al caso controverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (così sempre, Cass. Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass. I sez. 29 aprile 1976 n 1531; Cass., Sez. L., 23 dicembre 2003, n. 19679; Cass. Sez. III, 20 ottobre 2010, n, 216561; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23723 e nello stesso Cass., Sez. T. 23 marzo 2023). 10. Con la sesta ragione di contestazione, sviluppata in termini subordinati al mancato accoglimento del quinto motivo di 13 impugnazione, Clear Channell Italia ha eccepito – come sopra esposto – la violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria e, poi, la violazione delle predette disposizioni di legge sotto il duplice profilo, da un lato, dell’illegittimità della maggiorazione della tariffa dell’ICP nella misura del 20% prevista dalla deliberazione del Consiglio comunale n 80/1998 e, dall’altro, dell’illegittimità del canone concessorio di occupazione del suolo commisurato alla (maggiore) superficie pubblicitario, in base all’art. 3 del PGI, in luogo dell’effettiva occupazione di suolo pubblico del mezzo pubblicitaria previsto dall’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993. 10.1. Il tema in questione ha costituito oggetto di recente e ripetuto esame da parte di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass., Sez. T., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. T., 23 giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez. T., 10 dicembre 2025, n. 32157; Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838). 10.2. Va sul punto richiamata la normativa secondaria di riferimento ben nota alle parti;
e, dunque, in particolare: - le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26 febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggiorata la tariffa relativa all’I.C.P.M.; - la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24 settembre 1999, confermata dalla deliberazione del medesimo Consiglio n. 419 del 15 ottobre 1999, con cui venne approvato il Piano Generale degli Impianti (P.G.I.); - le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto, all’art. 3, un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivo 14 dell’imposta comunale sulla pubblicità, con previsione che dal 1.1.2002 veniva accorpato al canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità; - la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il Dipartimento Attività Commerciali dell’11 maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31 dicembre 2001, le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canone sostitutivo della TOSAP»; - la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato) che aveva annullato l’ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, la quale aveva ordinato l’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti. 10.3. Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dalle menzionate pronunce, ai cui più ampi contenuti pure si rimanda, confermando, in assenza di argomenti contrari, quanto segue: - la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), di cui al d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.), che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in 15 esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione;
- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n. 448/2001; - la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento in sede giudiziale, da parte del giudice amministrativo, della tariffa corrispondente al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impedivano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsione della delibera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI)], consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazione del tributo, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.); - quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno di riferimento, degli incrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10, d.lgs. n. 449/1997, va dato conto della previsione dell’art. 1, comma 739, della legge n. 2028/2015, secondo cui 16 «L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto- legge n. 83 del 2012»; - detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertane dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; - ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sotto l’illegittimo predicato di canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) - abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012; - per il resto, in linea di principio, si è osservato (Cass., Sez. T., 14 luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838) che il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ovvero per canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di 17 pagamento e considerato che lo stesso legislatore ha espressamente stabilito per l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997, che l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario»; - la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributi alternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelievi T.O.S.A.P./C.O.S.A.P., alla luce della disciplina normativa (art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997; come modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge n. 388/2000) e prevede, anzi, che la tariffa del C.I.M.P. sia «comprensiva» della T.O.S.A.P. o del C.O.S.A.P. (comma 2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997; lettera modificata dal comma 5, lett. b), dell'art. 10 della legge n. 448/2001) (cfr., sul punto, Cass. Sez. T., 10 dicembre 2025, n. 32157; Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2018, n. 10499; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078); - la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né alla T.O.S.A.P. di cui agli 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, né al prelievo di natura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato C.O.S.A.P., non essendo mai richiamati, neppure 18 indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dall'importo dovuto per T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. dell'ammontare del canone concessorio «riscosso» (v. art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997); - gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per la locazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, non essendo stata approvata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopo l’annullamento della tariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 d.lgs. n. 446/1997, per l’introduzione del C.I.M.P., a prescindere dalla mera riserva del Comune di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall’1 gennaio 2002; - pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancora in vigore l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopo l’annullamento dell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997 (nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n. 448/2000), non poteva valere anche per la determinazione del canone per l’occupazione di spazi pubblici, di 19 cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.). 10.4. Per le suddette ragioni, la censura in esame va accolta, osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto più direttamente rileva, che i principi rilevanti ed applicabili alla fattispecie in rassegna vanno così ricapitolati: a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale di pubblicità (ICP) che abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012; b. - la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impediva l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsione della delibera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.) e relativa norma di attuazione], consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito;
c. con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), restava operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubblici espresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, non 20 potendo trovare applicazione il metodo di calcolo di cui all’art. 3 delle norme di attuazione del PGI, il quale presuppone l’operatività del C.I.M.P., qui negata per le ragioni sopra esposte. 10.5. Va solo aggiunto che non preclude la soluzione che precede quanto dedotto dal Comune nella parte in cui ha richiamato la previsione dell’art. 243- bis, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 142/2000 (“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), quale introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 012”), a tenore del quale: «Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano: a) l'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente». Come, infatti, già osservato da questa Corte, tale deroga è espressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesione dell’ente locale alla «procedura di riequilibrio finanziario pluriennale», in presenza di «squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario» (comma 1 del citato art. 243-bis) – alla successiva adozione di un’apposita deliberazione in materia tariffaria, che non può che essere logicamente successiva all’entrata in vigore della norma abilitante (11 ottobre 2012). Laddove, nel caso di specie, il Comune aveva aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ma non aveva mai deciso il successivo incremento fino alla misura massima delle tariffe relative ai tributi locali (in deroga alle limitazioni vigenti), 21 non potendo valere a tal fine (“allora per ora”) – per la fattispecie in disamina - la deliberazione adottata a suo tempo dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, con la quale era stato approvato l’aumento fino al 20% della tariffa-base per l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), in quanto la relativa efficacia era definitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) con l’abrogazione dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, da parte dell’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo l’interpretazione autentica del comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (così Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838). 10.6. La pronuncia impugnata, per larga parte coerente con quanto sopra esposto, non ha fatto applicazione di tali principi nella parte in cui ha ritenuto applicabile, per l’anno di imposta 2014; alla tariffa ICP la maggiorazione del 20% stabilita dalla deliberazione n. 89/1998 e laddove ha considerato legittima la commisurazione del canone di occupazione in base ai metri quadri di superfice pubblicitaria e non in base al criterio di cui all’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, basato sulla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (cd. proiezione pubblicitaria). Per tali motivi, la pronuncia va cassata per un nuovo accertamento con il quale determinare la pretesa fiscale in base ai suddetti principi. 11. Resta - come anticipato – assorbito, perchè reso ininfluente per effetto dell’accoglimento della censura appena esaminata, lo scrutinio dei restanti motivi. 22 12. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il sesto motivo del ricorso principale, rigetta il secondo ed il quarto motivo e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE GO AN CO IA ST