Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9156 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AMINANT 6/04 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat Dott. Francesco Presidente R.G.N. 22855/00 Consigliere Cron. 4075 PRESTIPING Dott. Giovanni Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Ud. 20/04/01 SIMONESCHI Rel. ConsigliereDott. Guglielmo ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: RO SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE che lo rappresenta e difende, giusta delega inNAPPI, atti;
ricorrente -
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO-SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio in dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
1877 -1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21974/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/11/99 R.G.N. 9762/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato RACCUGLIA per delega OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del Processo Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da Francesco RO nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, per la condanna al pagamento di compensi per lavoro straordinario, ritenendo che nonostante la genericità della contestazione del debito da parte della convenuta, era rimasto pur sempre non assolto l'onere della prova da parte del ricorrente, cui incombeva prioritariamente provare l'an e il quantum delle prestazioni straordinarie di lavoro, con la conseguenza che la domanda doveva essere respinta. Né doveva accogliersi l'istanza di esibizione, ex art. 210 c.p.c., riproposta dall'appellato, della documentazione e prospetti paga, sia perché, non trattandosi di mera difesa, doveva ritenersi operante la preclusione derivante dal combinato disposto di cui all'art. 436-416 c.p.c., sia perché comunque l'esibizione documentale può essere disposta sol quando i fatti di causa non possano essere altrimenti provati. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione Francesco RO censurandola con due motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituita la società intimata resistendo alle avversarie censure. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione degli artt 210 e 213 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. oltre a vizio di motivazione, rilevando non solo l'erroneità della ragioni che hanno indotto il Tribunale a non accogliere l'istanza di esibizione documentale, ritualmente proposta sin dal primo grado di giudizio e, in secondo grado, da ritenersi automaticamente riproposta, senza che preclusione alcuna si sia verificata per l'appellato, ancorché tardivamente costituitosi in appello, risultato totalmente vittorioso nel giudizio di primo grado;
ma anche che, una volta decisa dal Pretore la controversia sulla base dei documenti acquisiti nella prima fase del giudizio (bollettini stipendio ), il Tribunale ben poteva decidere la causa in maniera difforme, indicando tuttavia i motivi per i quali aveva ritenuto di discostarsi dalla decisione del Pretore, ed in particolare i motivi della insufficienza delle prove documentali poste a fondamento della domanda. Con il secondo motivo deduce il ricorrente violazione delle disposizioni già richiamate in epigrafe del primo motivo, ribadendo che, in base alle prove acquisite, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere assolto dal lavoratore l'onere della prova relativa al lavoro straordinario effettuato. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione: non può infatti che condividersi la censura volta a far rilevare, nella sostanza, un difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ove si è rilevato che il Tribunale non ha affatto motivato sulla insufficienza probatoria di quei bollettini dello stipendio in base ai quali la domanda era stata accolta dal primo giudice. Sì che, non vi è dubbio che il giudice di appello possa addivenire ad una decisione diversa da quella impugnata, anche tramite una diversa valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primo grado, ma è altrettanto indubbio che quando ritenga di dover così ( in senso difforme ) decidere la causa, dovrà anche indicare i motivi della diversa valutazione delle prove e di tutte le altre ragioni per le quali ritenga di dissentire dalla prima decisione. Resta assorbito il motivo di ricorso nella parte in cui si contesta al Tribunale la ritenuta tardività della istanza di esibizione documentale.
Per questi motivi
la Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte di appello designata in dispositivo.
P.Q.M.
u rants dicazione La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 20 aprile 2001 Il Presidente Il Cons. Est. J Итомени IL CANCELLIERE Depostato in Cancelleria od 2 SLUG 2001 E R P IL CANCELLIERE BOD