Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2016, n. 48907
CASS
Sentenza 30 agosto 2016

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L'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che ai sensi dell'art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'Erario può anticipare onorari e spese al solo avvocato difensore del soggetto ammesso al beneficio, sicchè lo stesso non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, spese che sono conseguenza della sua soccombenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2016, n. 48907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48907
    Data del deposito : 30 agosto 2016

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