Sentenza 30 agosto 2016
Massime • 1
L'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che ai sensi dell'art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'Erario può anticipare onorari e spese al solo avvocato difensore del soggetto ammesso al beneficio, sicchè lo stesso non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, spese che sono conseguenza della sua soccombenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2016, n. 48907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48907 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2016 |
Testo completo
48 9 0 7 / 1 6 in caso di diffusione del presente provvedimentio PONTATA IN CANCELLERVA omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ad 18 NOV 2016 a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto REPUBBLICA ITALIANA IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO disposto d'ufficio In nome del Popolo Italiano ☐ a richiesta di parte arzuse ✓ imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE х SEZIONE FERIALE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 30/08/2016 Composta da: Sent. n. sez. 56 MAURIZIO FUMO - Presidente - REGISTRO GENERALE N.31227/2016 GRAZIA CC DR IN EN NG -Rel. Consigliere - ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C. S. nato il OMISSIS avverso la sentenza del 10/03/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/08/2016, la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per l' A SSIBILITA' DEL RICORSO Udit i difensor Avv.; AR S RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 marzo 2016, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 10 novembre 2010, con la quale per quanto qui rileva – l'imputato era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno alle parti civili, liquidato in via definitiva, per il reato di cui al capo A dell'imputazione (art. 572 cod. pen.), per avere maltrattato omissis con continue vessazioni fisiche e psichiche, minacce e offese quotidiane, costringendole anche a tollerare le sue frequenti connessioni dal computer con siti a contenuto erotico e il suoi gesti di autoerotismo, omissis nonché picchiando e minacciando di morte la (fino al settembre 2008). Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso 2.- per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo che le testimonianze raccolte si erano focalizzate sugli episodi verificatisi tra ill omissis omissis e il Si sostiene, in particolare, che la omissis dell'imputato aveva collocato l'ultimo episodio della serie lesiva al 21 luglio 2008, allorquando era stato richiesto l'intervento del medico di guardia ed era stata depositata la querela. E non si potrebbe ritenere che i maltrattamenti si siano protratti fino al 13 settembre 2008 solo perché in quella data l'imputato si era allontanato dall'abitazione familiare. Vi sarebbe una totale mancanza di motivazione nella sentenza impugnata sul punto, pure in presenza di uno "specifico motivo di appello", verbalizzato all'udienza del 10 marzo 2016. 2.2. In secondo luogo, si lamenta che l'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, era stato condannato alle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, liquidate in euro 1600,00 oltre accessori. Secondo la prospettazione difensiva, le spese processuali e le spese sostenute dalla parte civile avrebbero dovuto essere poste a carico dello Stato. Il ricorrente chiede che venga posto rimedio alle censurate violazioni, «eventualmente attraverso la procedura della correzione dell'errore materiale». -2.3. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza davanti a questa Corte, la difesa sostiene che il ricorso deve essere ritenuto ammissibile, con la conseguenza che deve essere dichiarata, nel giudizio di cassazione, la prescrizione del reato ormai intervenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.-Il ricorso è inammissibile. ARE -3.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si invoca la prescrizione del reato sul rilievo che la sua consumazione andrebbe retrodatata al omissis è formulato in modo non specifico ed è, comunque, manifestamente infondato. La difesa sostiene che, dalle testimonianze espletate, risulta che gli ultimi maltrattamenti risalgono a tale data ed allega al ricorso uno spezzone del verbale della testimonianza omissis della dell'imputato, persona offesa. Dalla semplice lettura delle pagine allegate non emerge, però, che l'ultimo episodio di maltrattamenti sia quello verificatosi ai omissis dell'imputato nel luglio 2008, perché la testimone si limita a riferire danni della tale episodio, ma non esclude affatto che ve ne siano altri verificatisi successivamente. E ciò, a fronte di una eccezione di prescrizione non compiutamente proposta con l'appello ma solamente - come affermato dallo stesso ricorrente - formulata in sede di precisazione delle conclusioni, in termini assolutamente generici e senza alcun riferimento alla retrodatazione del tempus commissi delicti. In ogni caso, anche a voler retrodatare la consumazione del reato al omissis la prescrizione dello stesso non sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello (10 marzo 2016), perché al termine massimo complessivo di sette anni e sei mesi, applicabile alla fattispecie ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono essere sommati, ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. pen. e dell'art. 304, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., 90 giorni per il deposito della sentenza di primo grado, giungendosi così alla data finale del 20 aprile 2016. E alla rilevata inammissibilità della doglianza consegue che trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex plurimis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). -3.2. L'inammissibilità del primo motivo di ricorso preclude a questa Corte l'esame della doglianza sopra riportata sub 2.2., perché con essa non si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, ma la correzione dell'errore materiale che consisterebbe nella condanna dell'imputato alle spese processuali e al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile. E si richiama espressamente, in tal senso, la sentenza di questa Corte, sez. 2, n. 37695 del 2014, che riguarda, appunto, una correzione di errore materiale avente ad oggetto la statuizione di condanna alla 3 Ali rifusione delle spese della parte civile. Trova, perciò, applicazione il disposto della seconda parte del comma 1 dell'art. 130 cod. proc. pen., ai sensi del quale la correzione può essere disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione anziché dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato solo nell'ipotesi in cui impugnazione non sia dichiarata inammissibile. In ogni caso, deve rilevarsi che l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non esclude che lo stesso possa essere condannato alle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, perché la fattispecie trova la sua disciplina nell'art. 107, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale prevede che l'erario possa anticipare onorari e spese al solo avvocato difensore del soggetto ammesso al beneficio;
con la conseguenza che lo stesso non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza (sez. 5, 17 luglio 2008, n. 38271, rv. 242026). Non può, dunque, essere condivisa l'affermazione di segno contrario contenuta nella sentenza sez. 3, 13 aprile 2010, n. 22006, rv. 247652 (punto 4.5.3.), la quale non reca peraltro una specifica motivazione in punto di diritto su tale questione. -4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 agosto 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maurizio Fumo Alessandro M. Are myezuiar In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. r 4