Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2003, n. 15894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15894 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 10776/00 Cro0332406 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consiliere94 Rep. 4170 Dott. Olindo 158 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Salvatore BOGNAN Consigliere Ud.11/06/03 Rel. Consigliere SCHETTI O - ha pronunciato la seguente SENT ENZA 土 sul ricorso proposto da: RT LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 72, presso lo studio dell'avvocato CECILIA REANDA, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIO FACCHIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
US NT, USRT FERDINANDO, CLEMENTE -т AL questi due eredi di MA RA, RT CO (in religione PADRE CAMILLO), RT CA, nonchè in qualità di eredi di RT BRIGIDA: STROFFOLINO 2003 RAFFAELE, STROFFOLINO LUIGIA, STROFFOLINO RAFFAELINA, STROFFOLINO MARIA, STROFFOLINO CLEMENTINA, STROFFOLINO 967 -1- CIRA;
intimati avverso il provvedimento R.G.418/95 del Tribunale di BENEVENTO, depositato il 21/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per inammissibilità del ricorso. - -2- R.G.N.10776/00 Oggetto: Progetto di divisione del giudice istruttore-impugnazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art.111 Costituzione, AN ON ha impugnato tre ordinanze emesse dal giudice istruttore del tribunale di Benevento nel giudizio promosso da FE ON nei confronti di esso ricorrente, del genitore e dei fratelli germani, per la divisione dei beni relitti da FI IA, rispettivamente moglie e madre delle parti in causa. I provvedimenti impugnati sono i seguenti: 1) ordinanza 18-3-1997, con cui veniva fissata per il 29-5-1997 la comparizione delle parti "per acquisire i chiarimenti di cui in motivazione" (idest, in ordine alla esatta consistenza dell'asse ereditario di FI IA); 2) ordinanza 11-2-1999, con cui veniva fissata l'udienza del 22-4-1999, per la discussione del progetto di divisione, con mandato alla cancelleria di "avvisare anche le parti contumaci"; 3) ordinanza del 27-4-1999, depositata in pari data, こ 2 con la quale il giudice istruttore ha dichiarato esecutivo il progetto di divisione ed estinto il giudizio. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente ha chiesto la cassazione dei tre menzionati provvedimenti per violazione dell'art. 789 c.p.c., in quanto gli stessi non sono stati comunicati né notificati alla parte contumace ON BR (deceduta 1'8-12-1989), e neppure ai di lei eredi ST AF, GI, IN, IA, TI e RA. Si osserva, preliminarmente, che il provvedimento eventualmente impugnabile ex art.111 Cost. è soltanto l'ordinanza del giudice istruttore del 27- 4-1999, con cui è stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione, essendosi date, con le altre due precedenti ordinanze, semplicemente la necessarie disposizioni per la prosecuzione del processo;
e, con riguardo a siffatta ordinanza, il ricorso è certamente tempestivo, in quanto notificato entro il termine di un anno dal deposito dell'ordinanza- 3 (27-4-1999) (Cass.SS.UU., 8-6-1998 n.5615). Esso è, peraltro, inammissibile, in quanto, non risultando che nel caso concreto siano sorte contestazioni, neppure da parte dell'attuale ricorrente, come si rileva dal verbale del 27-4- 1999 nel quale il giudice, dato atto espressamente che "il progetto di divisione può ritenersi non contestato", lo dichiara esecutivo - ' ad manca nel ricorrente medesimo l'interesse impugnare l'ordinanza predetta. Se è vero, infatti, che nella fattispecie il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione non risulta essere stato comunicato alle parti non costituite (ved., per tale adempimento, sent.n.8441/97, n.1818/96, n.9305/93), nel cui interesse evidentemente l'adempimento stesso è voluto - e, era stato anche disposto dal nel caso in esame, giudice (ved.verbale dell'11-2-1999) altrettanto vero, peraltro, che a dolersi della successiva approvazione del progetto "non declaratoria di contestato" e conseguente esecutività dello stesso non possono essere evidentemente se non i soggetti che, non essendo stati informati della udienza di discussione 4 all'uopo fissata, avrebbero avuto interesse ad impugnare l'ordinanza de qua. Interesse che, con riferimento alle impugnazioni in genere, deve necessariamente essere correlato al pregiudizio derivante dalla lesione di diritti soggettivi, che il soggetto subisce in dipendenza del provvedimento del giudice, con il quale è stata risolta la controversia sottoposta al suo esame in senso contrario a quello prospettato dal soggetto medesimo e che costui tende a far riesaminare, per ottenere un provvedimento a sé favorevole (ved., e plurimis, sull'interesse ad impugnare 1 sent.n.4267/86, n.617/86, n.7021/83). Ora, alla luce del principio testè richiamato, nel non si ravvisa, nell'odiernocaso in esame ricorrente, come Si detto, un interesse ad impugnare l'ordinanza predetta, emessa senza sua contestazione e, soprattutto, senza che dalla denunciata violazione dell'art.789 c.p.c., per la mancata comunicazione alle parti della precedente ordinanza con cui era stata fissata l'udienza di discussione del progetto, sia derivato pregiudizio alle sue ragioni. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. 5
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, l'11 giugno 2003 Il consigliere est. Il presidente His Aletting (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) Арабми IL CANCELLIERE IA Di ZO DEPOSITATA IN CANCELLERIA Marie DS for 23.OIT 2003 Oggi, - IL CANCELLIERE IA Di ZZ 25 hore 9