Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12542
CASS
Sentenza 27 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice, definendo un procedimento di carattere contenzioso, ha il potere - dovere, ai sensi degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., di statuire sulle spese, anche senza espressa istanza dell'interessato, salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi; ne' rileva la circostanza che la parte, a norma dell'art. 86 cod. proc. civ., abbia esercitato la facoltà di difesa personale, atteso che ciò non tocca la natura professionale dell'attività processuale svolta dall'avvocato in proprio favore, ne' quindi incide sulla qualificabilità come spese del giudizio dei diritti e degli onorari previsti per tale attività.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12542
    Data del deposito : 27 agosto 2003

    Testo completo