Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
Il giudice, definendo un procedimento di carattere contenzioso, ha il potere - dovere, ai sensi degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., di statuire sulle spese, anche senza espressa istanza dell'interessato, salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi; ne' rileva la circostanza che la parte, a norma dell'art. 86 cod. proc. civ., abbia esercitato la facoltà di difesa personale, atteso che ciò non tocca la natura professionale dell'attività processuale svolta dall'avvocato in proprio favore, ne' quindi incide sulla qualificabilità come spese del giudizio dei diritti e degli onorari previsti per tale attività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12542 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Vincenzo PU, senza domicilio eletto in Roma, difeso dall'avv. Armando Simonati per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro;
- intimato -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Brescia 252/01 del 20-27 febbraio 2002;
sentiti:
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. LA CORTE CONSIDERATO - che l'avv. Vincenzo PU il 21 novembre 2001 ha chiesto alla Corte d'appello di Brescia, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, di condannare il Ministero della giustizia al pagamento di un'equa riparazione, in relazione all'eccessiva durata di una causa promossa nel 1997 per contestare i provvedimenti con i quali era stato sospeso e poi radiato da un'associazione sportiva e culturale (il Club alpino italiano);
- che la Corte di Brescia, con decreto depositato il 27 febbraio 2002, ha accolto in parte la domanda, accordando la somma di euro 250,00, sul rilievo che detta causa, in fase di gravame, aveva in primo grado superato di circa dieci mesi il termine ragionevole, per ingiustificato ritardo del deposito della sentenza, e che la riparazione spettava solo per il turbamento arrecato da detto ritardo, non potendosi calcolare, come invece sosteneva l'istante, la sofferenza esistenziale provocata dai menzionati provvedimento sanzionatori (deducibile nel giudizio in cui i provvedimenti medesimi erano stati impugnati);
- che la Corte d'appello ha escluso di dover pronunciare sulle spese processuali, osservando che queste non erano state reclamate e che la parte attrice si era difesa in proprio, avvalendosi della sua qualità di avvocato;
- che il PU, con ricorso notificato il 20 maggio 2002, ha chiesto la cassazione di detto decreto, con riguardo al diniego del rimborso delle spese, deducendo che esso spetta alla parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., anche in assenza di esplicita sollecitazione e deposito della relativa nota, e pure quando si sia autodifesa;
- che il Ministero non ha presentato controdeduzioni;
- che il ricorso è fondato, in entrambe le censure, in quanto il giudice, definendo un procedimento di carattere contenzioso, ha il potere-dovere, ai sensi degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., di statuire sulle spese, anche senza espressa istanza dell'interessato, salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi (v., ex pluribus, Cass. s.u. 18 novembre 1988 n. 6242), ed in quanto l'esercizio della facoltà di difesa personale, a norma dell'art. 86 cod. proc. civ., non tocca la natura professionale dell'attività
processuale svolta dall'avvocato in proprio favore, ne' quindi incide sulla qualificabilità come spese del giudizio dei diritti e degli onorali previsti per tale attività (v. Cass. 24 gennaio 1994 n. 691);
- che l'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento del decreto impugnato, nella parte in cui ha mancato di pronunciare sulle spese, e richiede, ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ., di emendare la relativa omissione mediante decisione sul punto;
- che sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del procedimento dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, tenendosi conto che le tesi e le richieste avanzate dal PU sono risultate in modesta misura fondate;
- che le spese di questa fase processuale vanno poste a carico del soccombente Ministero;
P.Q.M.
- accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, nella parte in cui non ha provveduto sulle spese del giudizio di merito, e, decidendo a norma dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ., compensa tali spese, condannando il Ministero della giustizia al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, nella complessiva misura di euro 250,00 di cui euro 170,00 per onorali, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 7 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003