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Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2023, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) DA AR, nato a [...] il [...]; 2) DA NO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 11/02/2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 17 settembre 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, che all'esito di giudizio abbreviato condannava AR DA alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro trentamila di multa e NO DA alla pena di anni tre di reclusione ed euro sedicimila di multa, ritenendoli responsabili per il concorso nei reati di Penale Sent. Sez. 6 Num. 523 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 29/11/2022 coltivazione ed illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cannabis di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A) e B), nonché per il concorso nei reati di furto pluriaggravato di energia elettrica di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (capi D) ed E). 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AR DA, censurando, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla denegata configurabilità dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto ostativa al riguardo la circostanza relativa alla multipla detenzione di sostanze stupefacenti, con valutazione di irrilevanza del dato qualitativo (cannabis), del mancato accertamento del principio attivo e finanche del dato ponderale. Erronea deve altresì ritenersi, alla luce dei principii al riguardo stabiliti dalla Suprema Corte, l'affermazione secondo cui la natura organizzata dell'attività di spaccio - sia pure in modo artigianale, come la stessa decisione riconosce - e la sua ripetitività siano elementi ostativi alla qualificazione del fatto come di lieve entità, non essendo quest'ultimo incompatibile con lo svolgimento di un'attività di spaccio non occasionale e continuativa, come si desume del resto dal combinato disposto di cui agli artt. 73, comma 5 e 74, comma 6, d.P.R. cit. 2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in relazione alla omessa contestazione dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. cit., dai Giudici di merito erroneamente applicata per entrambi i reati, nonostante la specifica doglianza difensiva sul punto formulata in sede di gravame, con la conseguente violazione dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si contesta il difetto di motivazione in relazione all'aumento di pena operato per effetto della contestata recidiva, non emergendo dalla decisione impugnata alcuna valutazione in ordine alla sua concreta incidenza sul disvalore del fatto, sì da giustificare il giudizio di maggiore pericolosità sociale dell'imputato. 3. Il difensore di NO DA ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata decisione della Corte di appello, deducendo, sulla base di argomenti analoghi a quelli oggetto del ricorso proposto nell'interesse di AR DA (v., supra, i parr. 2 e 2.1.), due motivi di doglianza incentrati su violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento sia alla denegata configurabilità della meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., sia alla omessa contestazione dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. cit. 2 4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 novembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno pertanto accolti entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. 2. Infondato deve ritenersi il primo motivo di doglianza, comune ad entrambi i ricorrenti, avendo la sentenza impugnata congruamente esaminato e disatteso le medesime censure attinenti alla configurabilità dell'evocata ipotesi di reato disciplinata nel quinto comma dell'art. 73 d.P.R. cit., condividendo l'esclusione già affermata dal primo Giudice non sulla base del mero dato quantitativo, ma in considerazione delle circostanze complessive della condotta dagli imputati posta in essere a titolo concorsuale, in quanto motivatamente ritenute dimostrative di una gestione in forma professionale e sistematica dell'attività di coltivazione di piante di stupefacenti di varia tipologia, e in luoghi diversi, così da garantire una stabile e rilevante fornitura di droga sul mercato di riferimento. Al riguardo, invero, la decisione impugnata ha richiamato le condivise ed univoche emergenze del compendio probatorio già vagliato dal primo Giudice, ponendo in rilievo, segnatamente, le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito indicate: a) le operazioni di perquisizione e sequestro condotte dai militari della Guardia di Finanza all'esito di un controllo svolto in un fabbricato di proprietà di una terza persona, separatamente giudicata, che consentiva di rinvenire, alla presenza dei predetti imputati, entrambi impegnati nell'attività di coltivazione, n. 23 piante di marijuana in essiccazione, n. 38 vasi con piante di marijuana dell'altezza di mt. 1,5, numerosi vasi contenenti ognuno un tronco reciso di pianta della stessa tipologia, ventilatori, trasformatori, numerose lampade munite di irradiatore termico ed altro materiale ritenuto utile per la coltivazione;
b) il rinvenimento, all'interno di un magazzino di proprietà di un terzo, ma nella disponibilità di entrambi gli imputati, di n. 31 piantine di marijuana di varia grandezza, di una busta contenente 4,7 kg. di marijuana e di un'altra busta con 1,925 kg. della stessa sostanza;
c) il rinvenimento, in un terreno di pertinenza dell'abitazione degli imputati, di n. 4 piante adulte di cannabis alte circa un metro e di n. 10 piantine dello stesso tipo, alte fra i 5 e i 20 cm. (per un peso complessivo di kg. 4,195); d) il rinvenimento, all'interno di una stanza della predetta abitazione, di due bustine e di un barattolo contenenti cannabis essiccata (del 3 complessivo peso lordo di un chilogrammo), nonché di n. 199 piantine di marijuana, bilancini di precisione ed altro materiale. Sulla base delle risultanze probatorie testé richiamate, la sussistenza della predetta, meno grave, fattispecie di reato è stata coerentemente negata dai Giudici di merito, che hanno in tal senso proceduto ad un vaglio analitico e globale del rilevante numero di piante rinvenute, della loro tipologia, delle loro specifiche caratteristiche e dello stato di crescita (altezza, peso complessivo, quantità di principio attivo ecc.), degli ulteriori quantitativi di stupefacente rinvenuti in loco, degli strumenti ritenuti utili allo svolgimento dell'illecita attività di coltivazione, degli impianti di ventilazione, illuminazione e irrigazione tal fine predisposti, della diretta e indiretta disponibilità di una pluralità di luoghi appositamente predisposti e utilizzati da entrambi gli imputati, logicamente inferendone, sulla base di un impianto argomentativo immune da vizi in questa Sede rilevabili, l'esercizio di un'attività professionalmente condotta in maniera continuativa e sistematica per un rilevante lasso temporale, sì da incidere in misura rilevante sul mercato dell'area territoriale interessata. 3. Inammissibile in questa Sede, poiché non previamente dedotto fra i motivi del giudizio di appello, deve inoltre ritenersi, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il terzo motivo di doglianza oggetto del ricorso proposto nell'interesse del solo DA AR, vedente sul riconoscimento a suo carico della contestata recidiva reiterata e specifica. 4. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, che deve tuttavia accogliersi limitatamente al solo reato di cui al capo B), ove l'imputazione a titolo concorsuale è stata in effetti limitata alla posizione dei due DA, in assenza di una formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'ad. 73, comma 6, d.P.R. cit. sia in relazione ai predetti imputati, sia riguardo ad altra persona, che vi figura menzionata senza precisarne il ruolo effettivamente assunto con riferimento alla formulazione del tema d'accusa. A diverse conclusioni deve giungersi in relazione alla formulazione della precedente imputazione di cui al capo A), ove figura puntualmente enunciata e individuata, con la descrizione della relativa condotta, la posizione di un terzo concorrente nel reato (EO DO), potendosi in tal guisa ritenere correttamente contestata la richiamata aggravante, atteso che, indipendentemente dal suo mancato formale richiamo nella rubrica del capo d'imputazione, essa risulta chiaramente desumibile dal numero di persone alle quali è stato contestato il reato. Con riguardo al reato di cui al capo A) deve ritenersi, pertanto, che la decisione impugnata ha fatto buon governo, sotto il profilo considerato, del principio costantemente affermato da questa Suprema Corte (ex m ultis v. Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335), secondo cui, ai fini della contestazione di un'aggravante, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente, come verificatosi nel caso in esame, la chiara e precisa enunciazione "in fatto" della stessa e che l'imputato abbia piena cognizione degli elementi di fatto che la integrano. 5. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione, per entrambi gli imputati, dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. cit. in relazione al solo reato di cui al capo B), con il conseguente rinvio per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata. I ricorsi vanno rigettati nel resto, dichiarandosi la irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità degli imputati ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione al capo B) dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990. Rigetta nel resto i ricorsi. Dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità. Rinvia per nuova determinazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 17 settembre 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, che all'esito di giudizio abbreviato condannava AR DA alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro trentamila di multa e NO DA alla pena di anni tre di reclusione ed euro sedicimila di multa, ritenendoli responsabili per il concorso nei reati di Penale Sent. Sez. 6 Num. 523 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 29/11/2022 coltivazione ed illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cannabis di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A) e B), nonché per il concorso nei reati di furto pluriaggravato di energia elettrica di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (capi D) ed E). 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AR DA, censurando, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla denegata configurabilità dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto ostativa al riguardo la circostanza relativa alla multipla detenzione di sostanze stupefacenti, con valutazione di irrilevanza del dato qualitativo (cannabis), del mancato accertamento del principio attivo e finanche del dato ponderale. Erronea deve altresì ritenersi, alla luce dei principii al riguardo stabiliti dalla Suprema Corte, l'affermazione secondo cui la natura organizzata dell'attività di spaccio - sia pure in modo artigianale, come la stessa decisione riconosce - e la sua ripetitività siano elementi ostativi alla qualificazione del fatto come di lieve entità, non essendo quest'ultimo incompatibile con lo svolgimento di un'attività di spaccio non occasionale e continuativa, come si desume del resto dal combinato disposto di cui agli artt. 73, comma 5 e 74, comma 6, d.P.R. cit. 2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in relazione alla omessa contestazione dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. cit., dai Giudici di merito erroneamente applicata per entrambi i reati, nonostante la specifica doglianza difensiva sul punto formulata in sede di gravame, con la conseguente violazione dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si contesta il difetto di motivazione in relazione all'aumento di pena operato per effetto della contestata recidiva, non emergendo dalla decisione impugnata alcuna valutazione in ordine alla sua concreta incidenza sul disvalore del fatto, sì da giustificare il giudizio di maggiore pericolosità sociale dell'imputato. 3. Il difensore di NO DA ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata decisione della Corte di appello, deducendo, sulla base di argomenti analoghi a quelli oggetto del ricorso proposto nell'interesse di AR DA (v., supra, i parr. 2 e 2.1.), due motivi di doglianza incentrati su violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento sia alla denegata configurabilità della meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., sia alla omessa contestazione dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. cit. 2 4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 novembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno pertanto accolti entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. 2. Infondato deve ritenersi il primo motivo di doglianza, comune ad entrambi i ricorrenti, avendo la sentenza impugnata congruamente esaminato e disatteso le medesime censure attinenti alla configurabilità dell'evocata ipotesi di reato disciplinata nel quinto comma dell'art. 73 d.P.R. cit., condividendo l'esclusione già affermata dal primo Giudice non sulla base del mero dato quantitativo, ma in considerazione delle circostanze complessive della condotta dagli imputati posta in essere a titolo concorsuale, in quanto motivatamente ritenute dimostrative di una gestione in forma professionale e sistematica dell'attività di coltivazione di piante di stupefacenti di varia tipologia, e in luoghi diversi, così da garantire una stabile e rilevante fornitura di droga sul mercato di riferimento. Al riguardo, invero, la decisione impugnata ha richiamato le condivise ed univoche emergenze del compendio probatorio già vagliato dal primo Giudice, ponendo in rilievo, segnatamente, le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito indicate: a) le operazioni di perquisizione e sequestro condotte dai militari della Guardia di Finanza all'esito di un controllo svolto in un fabbricato di proprietà di una terza persona, separatamente giudicata, che consentiva di rinvenire, alla presenza dei predetti imputati, entrambi impegnati nell'attività di coltivazione, n. 23 piante di marijuana in essiccazione, n. 38 vasi con piante di marijuana dell'altezza di mt. 1,5, numerosi vasi contenenti ognuno un tronco reciso di pianta della stessa tipologia, ventilatori, trasformatori, numerose lampade munite di irradiatore termico ed altro materiale ritenuto utile per la coltivazione;
b) il rinvenimento, all'interno di un magazzino di proprietà di un terzo, ma nella disponibilità di entrambi gli imputati, di n. 31 piantine di marijuana di varia grandezza, di una busta contenente 4,7 kg. di marijuana e di un'altra busta con 1,925 kg. della stessa sostanza;
c) il rinvenimento, in un terreno di pertinenza dell'abitazione degli imputati, di n. 4 piante adulte di cannabis alte circa un metro e di n. 10 piantine dello stesso tipo, alte fra i 5 e i 20 cm. (per un peso complessivo di kg. 4,195); d) il rinvenimento, all'interno di una stanza della predetta abitazione, di due bustine e di un barattolo contenenti cannabis essiccata (del 3 complessivo peso lordo di un chilogrammo), nonché di n. 199 piantine di marijuana, bilancini di precisione ed altro materiale. Sulla base delle risultanze probatorie testé richiamate, la sussistenza della predetta, meno grave, fattispecie di reato è stata coerentemente negata dai Giudici di merito, che hanno in tal senso proceduto ad un vaglio analitico e globale del rilevante numero di piante rinvenute, della loro tipologia, delle loro specifiche caratteristiche e dello stato di crescita (altezza, peso complessivo, quantità di principio attivo ecc.), degli ulteriori quantitativi di stupefacente rinvenuti in loco, degli strumenti ritenuti utili allo svolgimento dell'illecita attività di coltivazione, degli impianti di ventilazione, illuminazione e irrigazione tal fine predisposti, della diretta e indiretta disponibilità di una pluralità di luoghi appositamente predisposti e utilizzati da entrambi gli imputati, logicamente inferendone, sulla base di un impianto argomentativo immune da vizi in questa Sede rilevabili, l'esercizio di un'attività professionalmente condotta in maniera continuativa e sistematica per un rilevante lasso temporale, sì da incidere in misura rilevante sul mercato dell'area territoriale interessata. 3. Inammissibile in questa Sede, poiché non previamente dedotto fra i motivi del giudizio di appello, deve inoltre ritenersi, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il terzo motivo di doglianza oggetto del ricorso proposto nell'interesse del solo DA AR, vedente sul riconoscimento a suo carico della contestata recidiva reiterata e specifica. 4. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, che deve tuttavia accogliersi limitatamente al solo reato di cui al capo B), ove l'imputazione a titolo concorsuale è stata in effetti limitata alla posizione dei due DA, in assenza di una formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'ad. 73, comma 6, d.P.R. cit. sia in relazione ai predetti imputati, sia riguardo ad altra persona, che vi figura menzionata senza precisarne il ruolo effettivamente assunto con riferimento alla formulazione del tema d'accusa. A diverse conclusioni deve giungersi in relazione alla formulazione della precedente imputazione di cui al capo A), ove figura puntualmente enunciata e individuata, con la descrizione della relativa condotta, la posizione di un terzo concorrente nel reato (EO DO), potendosi in tal guisa ritenere correttamente contestata la richiamata aggravante, atteso che, indipendentemente dal suo mancato formale richiamo nella rubrica del capo d'imputazione, essa risulta chiaramente desumibile dal numero di persone alle quali è stato contestato il reato. Con riguardo al reato di cui al capo A) deve ritenersi, pertanto, che la decisione impugnata ha fatto buon governo, sotto il profilo considerato, del principio costantemente affermato da questa Suprema Corte (ex m ultis v. Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335), secondo cui, ai fini della contestazione di un'aggravante, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente, come verificatosi nel caso in esame, la chiara e precisa enunciazione "in fatto" della stessa e che l'imputato abbia piena cognizione degli elementi di fatto che la integrano. 5. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione, per entrambi gli imputati, dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. cit. in relazione al solo reato di cui al capo B), con il conseguente rinvio per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata. I ricorsi vanno rigettati nel resto, dichiarandosi la irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità degli imputati ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione al capo B) dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990. Rigetta nel resto i ricorsi. Dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità. Rinvia per nuova determinazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore