CASS
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 6147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6147 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR JU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di Ravenna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 6147 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 12/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ravenna, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato UR JU colpevole del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies, Cod. strada. In breve il fatto, per agevolare l'illustrazione dei motivi di ricorso. In data 8 ottobre 2021, l'imputato, intorno alle ore 00.45, era stato fermato alla guida di una Mercedes Classe A in via Casolana, all'intersezione con via Emilia Ponente, nel Comune di Castel Bolognese. I Carabinieri della Compagnia di Faenza, intervenuti a seguito di segnalazione della centrale operativa, avevano notato il veicolo procedere a zig-zag, rasentando la linea di delimitazione della carreggiata. Una volta fermato presso un'area di servizio, il conducente presentava evidenti sintomi di ebbrezza alcolica: alito vinoso, euforia, tono di voce alto ed equilibrio precario. Sottoposto a test con etilometro, l'imputato aveva fatto registrare un tasso alcolemico di 2,26 grammi per litro alla prima misurazione e di 2,20 grammi per litro alla seconda. All'udienza dibattimentale, l'imputato chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato. Il Tribunale, ritenuta pienamente provata l'ipotesi accusatoria sulla base dell'annotazione di servizio e degli allegati alla notizia di reato, accertava la sussistenza del reato e dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 sexies, Cod. strada, atteso che il fatto era stato commesso nell'orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 07.00. Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice negava le attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti dell'imputato e dell'assenza di elementi favorevoli. Fissava una pena di anni 1 e mesi 6 di arresto ed euro 4.800 di ammenda, già aumentata per effetto dell'aggravante riferita all'orario notturno, per poi ridurla, in applicazione della diminuente del rito abbreviato, alla pena finale di anni 1 di arresto ed euro 3.200 di ammenda. La pena veniva poi sostituita, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis del Codice della Strada, con il lavoro di pubblica utilità, in misura di un anno e tredici giorni, da svolgersi presso la Cooperativa Sociale "CILS" di Cesena. Il Tribunale, inoltre, disponeva la sospensione della patente di guida per la durata di due anni, con sospensione dell'esecuzione di tale sanzione amministrativa accessoria fino all'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 2. UR JU ha proposto appello, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 Con la prima censura ha lamentato l'errata motivazione in ordine al calcolo della pena e la violazione dell'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. Il ricorrente ha evidenziato come il giudice di merito abbia applicato una pena base di anni 1 e mesi 6 di arresto, quando la pena edittale massima prevista per l'ipotesi di reato contestata 2 - segnatamente quella di cui alla lettera c) dell'art. 186 del Codice della Strada - è invece di un anno di arresto. In secondo luogo, ha contestato la modalità di calcolo della riduzione per il rito abbreviato: il giudice ha infatti effettuato la detrazione di un terzo, mentre l'art. 442, comma 2, cod.proc. pen. prevede, per i reati contravvenzionali, come quello in esame, la riduzione della pena alla metà. Pertanto, anche volendo condannare l'imputato al massimo della pena edittale, il Tribunale avrebbe dovuto irrogare quella di anni 1 di arresto per poi ridurla, in ragione del rito prescelto, a mesi 6. Analoghe considerazioni hanno riguardato la determinazione dell'ammenda: l'importo di euro 4.800, già aumentato per effetto dell'aggravante notturna, avrebbe dovuto essere ridotto alla metà e non di un terzo, giungendo così ad euro 2.400 anziché ad euro 3.200 come effettivamente irrogati. La pena finale corretta, secondo il ricorrente, avrebbe dunque dovuto essere di mesi 6 di arresto ed euro 2.400 di ammenda, con conseguente rideterminazione anche della durata del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. 3. La sentenza, oggetto di appello depositato il 17 aprile 2024, è stata dichiarata inappellabile dalla Corte d'Appello di Bologna, in applicazione dell'art. 593, comma 3, cod.proc.pen., secondo cui sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Contestualmente, la Corte territoriale, avendo osservato che la sentenza è impugnabile con ricorso per Cassazione e, richiamato il disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per l'ulteriore corso. 4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L'art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada prevede, per la condotta di guida in. stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la pena dell'ammenda da euro millecinquecento a euro seimila e dell'arresto da sei mesi ad un anno. La determinazione della pena detentiva operata dal Tribunale di Ravenna appare illegale, per superamento del limite massimo edittale contemplato dalla norma. Invero, per quanto concerne l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 sexies, Cod. strada, va osservato che la disposizione stabilisce espressamente che l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà, quando il reato è commesso dopo le ore ventidue e prima delle ore sette. 3 Dalla formulazione letterale della norma si evince che l'aggravante comporta esclusivamente l'aumento della pena pecuniaria, senza alcuna incidenza sulla pena detentiva dell'arresto. E' da escludere pertanto che la suddetta disposizione consenta l'aumento della pena detentiva, così come operata dal Tribunale nella misura di anni 1 e mesi 6. Quanto alla riduzione per il rito abbreviato, l'art. 442, co. 2, seconda parte, cod.proc.pen. dispone, per le contravvenzioni, la riduzione alla metà e non di un terzo. Il Tribunale ha invece operato una riduzione pari ad un terzo, passando dalla pena (peraltro illegale) di un anno e sei mesi di arresto alla pena finale di un anno, in evidente violazione della norma processuale che, in virtù del rito prescelto, imponeva una diminuzione più consistente. Applicando correttamente la riduzione alla metà, la pena finale, anche volendo considerare quale pena base il massimo edittale di un anno di arresto, avrebbe dovuto essere di sei mesi di arresto. Analoghe considerazioni, quanto alla riduzione per il rito abbreviato, valgono per la pena pecuniaria. L'ammenda di euro 4.800 indicata dal Tribunale risulta già aumentata in applicazione dell'aggravante relativa all'orario notturno. L'importo indicato avrebbe dovuto essere ridotto alla metà in ragione del rito abbreviato, giungendo ad euro 2.400, e non di un terzo come operato dal giudice di merito che ha determinato l'ammenda finale in euro 3.200. L'errore commesso dal Tribunale si riverbera necessariamente anche sulla durata del lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva e pecuniaria, la cui quantificazione deve essere ricalcolata sulla base della corretta determinazione della sanzione principale. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Ravenna per la rideterminazione della pena nei termini sopra indicati e per il conseguente ricalcolo della durata del lavoro di pubblica utilità. Si dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così è deciso, 12/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 6147 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 12/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ravenna, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato UR JU colpevole del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies, Cod. strada. In breve il fatto, per agevolare l'illustrazione dei motivi di ricorso. In data 8 ottobre 2021, l'imputato, intorno alle ore 00.45, era stato fermato alla guida di una Mercedes Classe A in via Casolana, all'intersezione con via Emilia Ponente, nel Comune di Castel Bolognese. I Carabinieri della Compagnia di Faenza, intervenuti a seguito di segnalazione della centrale operativa, avevano notato il veicolo procedere a zig-zag, rasentando la linea di delimitazione della carreggiata. Una volta fermato presso un'area di servizio, il conducente presentava evidenti sintomi di ebbrezza alcolica: alito vinoso, euforia, tono di voce alto ed equilibrio precario. Sottoposto a test con etilometro, l'imputato aveva fatto registrare un tasso alcolemico di 2,26 grammi per litro alla prima misurazione e di 2,20 grammi per litro alla seconda. All'udienza dibattimentale, l'imputato chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato. Il Tribunale, ritenuta pienamente provata l'ipotesi accusatoria sulla base dell'annotazione di servizio e degli allegati alla notizia di reato, accertava la sussistenza del reato e dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 sexies, Cod. strada, atteso che il fatto era stato commesso nell'orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 07.00. Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice negava le attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti dell'imputato e dell'assenza di elementi favorevoli. Fissava una pena di anni 1 e mesi 6 di arresto ed euro 4.800 di ammenda, già aumentata per effetto dell'aggravante riferita all'orario notturno, per poi ridurla, in applicazione della diminuente del rito abbreviato, alla pena finale di anni 1 di arresto ed euro 3.200 di ammenda. La pena veniva poi sostituita, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis del Codice della Strada, con il lavoro di pubblica utilità, in misura di un anno e tredici giorni, da svolgersi presso la Cooperativa Sociale "CILS" di Cesena. Il Tribunale, inoltre, disponeva la sospensione della patente di guida per la durata di due anni, con sospensione dell'esecuzione di tale sanzione amministrativa accessoria fino all'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 2. UR JU ha proposto appello, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 Con la prima censura ha lamentato l'errata motivazione in ordine al calcolo della pena e la violazione dell'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. Il ricorrente ha evidenziato come il giudice di merito abbia applicato una pena base di anni 1 e mesi 6 di arresto, quando la pena edittale massima prevista per l'ipotesi di reato contestata 2 - segnatamente quella di cui alla lettera c) dell'art. 186 del Codice della Strada - è invece di un anno di arresto. In secondo luogo, ha contestato la modalità di calcolo della riduzione per il rito abbreviato: il giudice ha infatti effettuato la detrazione di un terzo, mentre l'art. 442, comma 2, cod.proc. pen. prevede, per i reati contravvenzionali, come quello in esame, la riduzione della pena alla metà. Pertanto, anche volendo condannare l'imputato al massimo della pena edittale, il Tribunale avrebbe dovuto irrogare quella di anni 1 di arresto per poi ridurla, in ragione del rito prescelto, a mesi 6. Analoghe considerazioni hanno riguardato la determinazione dell'ammenda: l'importo di euro 4.800, già aumentato per effetto dell'aggravante notturna, avrebbe dovuto essere ridotto alla metà e non di un terzo, giungendo così ad euro 2.400 anziché ad euro 3.200 come effettivamente irrogati. La pena finale corretta, secondo il ricorrente, avrebbe dunque dovuto essere di mesi 6 di arresto ed euro 2.400 di ammenda, con conseguente rideterminazione anche della durata del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. 3. La sentenza, oggetto di appello depositato il 17 aprile 2024, è stata dichiarata inappellabile dalla Corte d'Appello di Bologna, in applicazione dell'art. 593, comma 3, cod.proc.pen., secondo cui sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Contestualmente, la Corte territoriale, avendo osservato che la sentenza è impugnabile con ricorso per Cassazione e, richiamato il disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per l'ulteriore corso. 4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L'art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada prevede, per la condotta di guida in. stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la pena dell'ammenda da euro millecinquecento a euro seimila e dell'arresto da sei mesi ad un anno. La determinazione della pena detentiva operata dal Tribunale di Ravenna appare illegale, per superamento del limite massimo edittale contemplato dalla norma. Invero, per quanto concerne l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 sexies, Cod. strada, va osservato che la disposizione stabilisce espressamente che l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà, quando il reato è commesso dopo le ore ventidue e prima delle ore sette. 3 Dalla formulazione letterale della norma si evince che l'aggravante comporta esclusivamente l'aumento della pena pecuniaria, senza alcuna incidenza sulla pena detentiva dell'arresto. E' da escludere pertanto che la suddetta disposizione consenta l'aumento della pena detentiva, così come operata dal Tribunale nella misura di anni 1 e mesi 6. Quanto alla riduzione per il rito abbreviato, l'art. 442, co. 2, seconda parte, cod.proc.pen. dispone, per le contravvenzioni, la riduzione alla metà e non di un terzo. Il Tribunale ha invece operato una riduzione pari ad un terzo, passando dalla pena (peraltro illegale) di un anno e sei mesi di arresto alla pena finale di un anno, in evidente violazione della norma processuale che, in virtù del rito prescelto, imponeva una diminuzione più consistente. Applicando correttamente la riduzione alla metà, la pena finale, anche volendo considerare quale pena base il massimo edittale di un anno di arresto, avrebbe dovuto essere di sei mesi di arresto. Analoghe considerazioni, quanto alla riduzione per il rito abbreviato, valgono per la pena pecuniaria. L'ammenda di euro 4.800 indicata dal Tribunale risulta già aumentata in applicazione dell'aggravante relativa all'orario notturno. L'importo indicato avrebbe dovuto essere ridotto alla metà in ragione del rito abbreviato, giungendo ad euro 2.400, e non di un terzo come operato dal giudice di merito che ha determinato l'ammenda finale in euro 3.200. L'errore commesso dal Tribunale si riverbera necessariamente anche sulla durata del lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva e pecuniaria, la cui quantificazione deve essere ricalcolata sulla base della corretta determinazione della sanzione principale. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Ravenna per la rideterminazione della pena nei termini sopra indicati e per il conseguente ricalcolo della durata del lavoro di pubblica utilità. Si dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così è deciso, 12/11/2025