CASS
Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12048 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LD EL, nato a [...] il [...]
Contro
: Ministero dell’Economia e Finanze avverso l'ordinanza del 11/09/2025 della Corte di appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere CE IG AN;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12048 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione proposta da LD EL per la custodia cautelare sofferta dal 20 novembre 2012 al 7 marzo 2013. Il richiedente era stato sottoposto a misura cautelare carceraria in esecuzione dell'ordinanza adottata il 12 novembre 2012 da Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, il quale aveva ravvisato gravi indizi di concorso in estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso. La vicenda traeva origine dalle dichiarazioni di TA, il quale aveva denunciato di aver ricevuto dal padre del ricorrente, LD CE, la somma di lire 500 milioni come caparra per l'acquisto di un immobile mai perfezionatosi. Secondo l'ipotesi accusatoria, LD EL avrebbe agito per conto del padre nel richiedere la restituzione della somma, esercitando pressioni estorsive. Il 7 marzo 2013 il ricorrente venne scarcerato per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari. In data 23 ottobre 2014 il GUP del Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, lo assolse per insussistenza del fatto. L'assoluzione fu confermata dalla Corte di Appello il 2 marzo 2021 e divenne definitiva il 7 settembre 2021. Il fondamento dell'assoluzione risiedeva nell'inattendibilità delle dichiarazioni di TA. Il GUP evidenziava numerose contraddizioni e inverosimiglianze nel racconto del denunciante, ritenendo che questi fosse in realtà consapevole e partecipe della truffa perpetrata da LD CE in danno di Poste Italiane. Il giudice di primo grado rilevava come l'accusa fosse priva di adeguati riscontri e smentita da diverse risultanze processuali. Nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente si era difeso sostenendo di non conoscere affatto TA e di non essersi mai recato presso la sua agenzia di viaggi. Aveva ammesso soltanto di sapere che il padre si era trovato accreditata sul proprio conto un'ingente somma di denaro. A seguito di integrazione documentale, era emerso che successivamente LD EL aveva reso dichiarazioni diverse, ammettendo di essere a conoscenza che il padre aveva consegnato a TA la somma di lire 500 milioni per l'acquisto di un immobile e che tale denaro proveniva dall'erroneo accredito operato da Poste Italiane. I giudici della riparazione hanno fondato il rigetto sulla condotta gravemente colposa dell'istante, ritenendo che l'atteggiamento menzognero tenuto nell'interrogatorio di garanzia avesse concorso a determinare l'applicazione della custodia cautelare. 3 Secondo la Corte di merito, il diniego iniziale di conoscere TA e la successiva ammissione della consapevolezza dei rapporti economici tra questi e il padre avevano celato un atteggiamento connivente, quanto meno nei confronti del genitore, e avevano contribuito a offrire la falsa apparenza della penale responsabilità del ricorrente, inducendo il giudice della cautela a ritenere, anche se erroneamente, la sussistenza dei gravi indizi. 2. LD EL affida il suo ricorso al seguente motivo. 2.1 Il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 606 lettera b) ed e) del codice di rito in relazione agli articoli 314 e 315 dello stesso codice, nonché manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la presenza di una condotta gravemente colposa, ostativa alla concessione dell'indennizzo. La difesa evidenzia come l'aver negato o preso le distanze da TA durante l'interrogatorio di garanzia costituisca un comportamento comprensibile e giustificabile, garantito dal diritto di difesa e dalla facoltà di non rispondere. Questo atteggiamento processuale non può essere annoverato quale colpa grave o macroscopica imprudenza idonea a determinare da sola l'errore giudiziario. Il ricorrente sottolinea che il proprio ruolo nella vicenda era oggettivamente marginale, essendo il padre CE il reale interessato. Inoltre, già nell'interrogatorio di garanzia aveva confermato la vicenda relativa all'accredito di una ingente somma di danaro a favore del genitore. Nel caso di specie, all'infuori del riferimento all'accredito della somma al padre, il ricorrente null'altro poteva chiarire. La difesa censura inoltre l'evidente illogicità della motivazione laddove i giudici, a pagina 5 dell'ordinanza impugnata, hanno sostenuto che la dichiarazione iniziale avrebbe celato un atteggiamento connivente volto a proteggere il padre. Il ricorso evidenzia come gli stessi giudici abbiano completamente trascurato che anche il genitore del ricorrente è stato assolto, dovendosi conseguentemente escludere l’intenzione di proteggere il genitore. In sintesi, ad avviso del ricorrente, la motivazione secondo cui l'atteggiamento iniziale di negazione avrebbe costituito colpa determinante o concorrente nell'errore giudiziario appartiene al novero delle mere affermazioni di stile, prive di concreto fondamento fattuale e logico, imponendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Con il motivo di impugnazione, articolato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., il ricorrente censura la decisione con cui la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta dal 20 novembre 2012 al 7 marzo 2013. Il ricorrente lamenta che sia stata erroneamente ravvisata una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, trascurando il fatto che il comportamento tenuto da LD EL nell'interrogatorio di garanzia potesse costituire legittimo esercizio del diritto di difesa, ovvero — subordinatamente — una scelta processuale neutra. Deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione per non avere considerato che anche il genitore, al cui interesse il ricorrente avrebbe prestato copertura, è stato definitivamente assolto. 3. Va premesso che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti. Ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato;
nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio. La valutazione deve concentrarsi particolarmente sull'individuazione di condotte che rivelino negligenza, imprudenza o violazioni normative di carattere eclatante o macroscopico, richiedendo una motivazione adeguata e congrua che, se correttamente formulata, risulta insindacabile in sede di legittimità (Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, Rv. 222263). In tale prospettiva, assume rilievo decisivo il principio secondo cui il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato abbia dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Rv. 268238; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 5 266808; Sez. 4, n. 17845 del 07/03/2014, Rv. 259225; Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, Rv. 257651). Con particolare riferimento al tema di decisione, va affrontato il profilo che il ricorrente pone al centro della sua critica incentrato sulla dedotta equiparabilità della condotta tenuta nell'interrogatorio di garanzia all'esercizio del diritto a non autoaccusarsi. È noto che l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen, così come modificato dal d.lgs. d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ha previsto che “L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo”. Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Mentre in passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l’accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419; Sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min. Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941), per effetto della modifica legislativa, il silenzio serbato dall’indagato o dall’imputato nel corso dell’interrogatorio o esame non può, di per se solo, integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. La giurisprudenza di legittimità, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 314 cod. proc. pen., ha sottolineato come dal silenzio vada tenuta distinta la dichiarazione menzognera. Si è così stabilito che il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al 6 silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581-01). Le dichiarazioni dell’incolpato potranno, dunque, rilevare ai fini della sussistenza della colpa grave, quando hanno ad oggetto falsa rappresentazione di fatti e situazioni, ovvero rappresentazioni di circostanze che si accerta non essersi verificate o essersi verificate in maniera differente. Le menzogne rilevanti, in quanto sintomatiche di colpa grave, non possono tuttavia consistere nella mera negazione, da parte dell’incolpato, della fondatezza delle accuse a proprio carico, in quanto tale negazione deve ritenersi espressione del diritto di difesa (Sez. 4, n.6321 del 17/01/2024, Rv. 285806 – 01). Se è vero, infatti, che la nuova formulazione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. esclude che possa essere attribuito rilievo all’esercizio della facoltà di non rispondere, è altrettanto vero che a tale situazione debba essere equiparata quella in cui l’indagato o imputato si difenda, affermando la sua innocenza: in entrambi i casi, infatti, l’incolpato esercita legittimamente il suo diritto di difesa, senza che tale esercizio possa riverberarsi a suo danno, neppure nel giudizio di riparazione. 4. Alla luce di questo quadro normativo e interpretativo, la decisione impugnata si rivela immune dai vizi denunciati. La Corte d'appello non ha ravvisato la condizione ostativa nel fatto che il ricorrente si sia avvalso della facoltà di non rispondere o abbia negato gli addebiti. La condotta contestata è diversa;
precisamente è stato evidenziato che LD EL ha reso dichiarazioni positive e false, affermando di non conoscere affatto il TA e di non sapere nulla di eventuali rapporti tra costui e il padre. Si tratta di un mendacio, non di un silenzio. La successiva dichiarazione — resa ai fini della revoca della misura e valutata dal Tribunale del Riesame nell'ordinanza del 7 marzo 2013 — ha svelato che il ricorrente era ben a conoscenza dell'acconto versato al TA per l'asserito acquisto dell'immobile e della provenienza delittuosa di quella somma. Questa condotta si inscrive precisamente nel perimetro della colpa grave processuale delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Si ribadisce che la condizione ostativa al diritto all'indennizzo deve concretarsi in comportamenti non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extraprocessuale o processuale, in ordine ai quali il giudice della riparazione è tenuto a motivare 7 specificamente tanto sull'attribuzione di quei comportamenti all'interessato quanto sulla loro incidenza causale rispetto alla detenzione subita (Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074). La Corte d'appello ha assolto a questo onere motivazionale, precisando che, ove il ricorrente avesse offerto sin dall'interrogatorio di garanzia la spiegazione — poi finalmente resa — circa la sua conoscenza dell'intera vicenda e del contesto in cui quei fondi si collocavano, il giudice della cautela avrebbe potuto valutare diversamente il quadro indiziario nei suoi confronti, con la conseguenza che il mendacio ha operato come concausa dell'errore del giudice chiamato ad applicare la misura. 5. Su quest'ultimo profilo va segnalato un elemento di particolare rilievo, che rende il ricorso ulteriormente infondato. Il ricorrente, nei motivi di impugnazione, ha contestato la qualificazione della propria condotta come mendace e ne ha rivendicato la riconducibilità alla sfera del diritto di difesa. Non ha invece mosso alcuna specifica censura in ordine alla valutazione del nesso di concausalità tra quella condotta e l'adozione della misura cautelare. Il profilo dell'efficacia sinergica — ossia la valutazione, compiuta dalla Corte d'appello, per cui il mendacio ha concorso sinergicamente con le dichiarazioni del TA a determinare l'errore del giudice della cautela — è rimasto privo di impugnazione specifica. 6. L'argomentazione difensiva secondo cui la motivazione sarebbe contraddittoria, per non avere considerato che anche il genitore del ricorrente è stato definitivamente assolto, è infondata. Il giudizio di riparazione si svolge su piani di analisi del tutto autonomi rispetto al giudizio penale di cognizione: esso non mira a stabilire se la condotta del richiedente integri un reato, bensì se quella stessa condotta abbia costituito il presupposto che ha ingenerato, ex ante, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764-01). Il fatto che l'assoluzione abbia riguardato anche il padre — il cui interesse il ricorrente intendeva tutelare con il mendacio — non incide sulla valutazione della condotta processuale di LD EL, né la neutralizza. Ciò che rileva, nella prospettiva riparatoria, è che quella condotta ha ingenerato, nel momento in cui è stata tenuta, una rappresentazione della realtà atta a rafforzare il quadro indiziario a carico del ricorrente, contribuendo a mantenere la cautela. 8 7. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CE IG AN AL DO
Contro
: Ministero dell’Economia e Finanze avverso l'ordinanza del 11/09/2025 della Corte di appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere CE IG AN;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12048 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione proposta da LD EL per la custodia cautelare sofferta dal 20 novembre 2012 al 7 marzo 2013. Il richiedente era stato sottoposto a misura cautelare carceraria in esecuzione dell'ordinanza adottata il 12 novembre 2012 da Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, il quale aveva ravvisato gravi indizi di concorso in estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso. La vicenda traeva origine dalle dichiarazioni di TA, il quale aveva denunciato di aver ricevuto dal padre del ricorrente, LD CE, la somma di lire 500 milioni come caparra per l'acquisto di un immobile mai perfezionatosi. Secondo l'ipotesi accusatoria, LD EL avrebbe agito per conto del padre nel richiedere la restituzione della somma, esercitando pressioni estorsive. Il 7 marzo 2013 il ricorrente venne scarcerato per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari. In data 23 ottobre 2014 il GUP del Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, lo assolse per insussistenza del fatto. L'assoluzione fu confermata dalla Corte di Appello il 2 marzo 2021 e divenne definitiva il 7 settembre 2021. Il fondamento dell'assoluzione risiedeva nell'inattendibilità delle dichiarazioni di TA. Il GUP evidenziava numerose contraddizioni e inverosimiglianze nel racconto del denunciante, ritenendo che questi fosse in realtà consapevole e partecipe della truffa perpetrata da LD CE in danno di Poste Italiane. Il giudice di primo grado rilevava come l'accusa fosse priva di adeguati riscontri e smentita da diverse risultanze processuali. Nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente si era difeso sostenendo di non conoscere affatto TA e di non essersi mai recato presso la sua agenzia di viaggi. Aveva ammesso soltanto di sapere che il padre si era trovato accreditata sul proprio conto un'ingente somma di denaro. A seguito di integrazione documentale, era emerso che successivamente LD EL aveva reso dichiarazioni diverse, ammettendo di essere a conoscenza che il padre aveva consegnato a TA la somma di lire 500 milioni per l'acquisto di un immobile e che tale denaro proveniva dall'erroneo accredito operato da Poste Italiane. I giudici della riparazione hanno fondato il rigetto sulla condotta gravemente colposa dell'istante, ritenendo che l'atteggiamento menzognero tenuto nell'interrogatorio di garanzia avesse concorso a determinare l'applicazione della custodia cautelare. 3 Secondo la Corte di merito, il diniego iniziale di conoscere TA e la successiva ammissione della consapevolezza dei rapporti economici tra questi e il padre avevano celato un atteggiamento connivente, quanto meno nei confronti del genitore, e avevano contribuito a offrire la falsa apparenza della penale responsabilità del ricorrente, inducendo il giudice della cautela a ritenere, anche se erroneamente, la sussistenza dei gravi indizi. 2. LD EL affida il suo ricorso al seguente motivo. 2.1 Il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 606 lettera b) ed e) del codice di rito in relazione agli articoli 314 e 315 dello stesso codice, nonché manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la presenza di una condotta gravemente colposa, ostativa alla concessione dell'indennizzo. La difesa evidenzia come l'aver negato o preso le distanze da TA durante l'interrogatorio di garanzia costituisca un comportamento comprensibile e giustificabile, garantito dal diritto di difesa e dalla facoltà di non rispondere. Questo atteggiamento processuale non può essere annoverato quale colpa grave o macroscopica imprudenza idonea a determinare da sola l'errore giudiziario. Il ricorrente sottolinea che il proprio ruolo nella vicenda era oggettivamente marginale, essendo il padre CE il reale interessato. Inoltre, già nell'interrogatorio di garanzia aveva confermato la vicenda relativa all'accredito di una ingente somma di danaro a favore del genitore. Nel caso di specie, all'infuori del riferimento all'accredito della somma al padre, il ricorrente null'altro poteva chiarire. La difesa censura inoltre l'evidente illogicità della motivazione laddove i giudici, a pagina 5 dell'ordinanza impugnata, hanno sostenuto che la dichiarazione iniziale avrebbe celato un atteggiamento connivente volto a proteggere il padre. Il ricorso evidenzia come gli stessi giudici abbiano completamente trascurato che anche il genitore del ricorrente è stato assolto, dovendosi conseguentemente escludere l’intenzione di proteggere il genitore. In sintesi, ad avviso del ricorrente, la motivazione secondo cui l'atteggiamento iniziale di negazione avrebbe costituito colpa determinante o concorrente nell'errore giudiziario appartiene al novero delle mere affermazioni di stile, prive di concreto fondamento fattuale e logico, imponendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Con il motivo di impugnazione, articolato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., il ricorrente censura la decisione con cui la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta dal 20 novembre 2012 al 7 marzo 2013. Il ricorrente lamenta che sia stata erroneamente ravvisata una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, trascurando il fatto che il comportamento tenuto da LD EL nell'interrogatorio di garanzia potesse costituire legittimo esercizio del diritto di difesa, ovvero — subordinatamente — una scelta processuale neutra. Deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione per non avere considerato che anche il genitore, al cui interesse il ricorrente avrebbe prestato copertura, è stato definitivamente assolto. 3. Va premesso che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti. Ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato;
nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio. La valutazione deve concentrarsi particolarmente sull'individuazione di condotte che rivelino negligenza, imprudenza o violazioni normative di carattere eclatante o macroscopico, richiedendo una motivazione adeguata e congrua che, se correttamente formulata, risulta insindacabile in sede di legittimità (Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, Rv. 222263). In tale prospettiva, assume rilievo decisivo il principio secondo cui il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato abbia dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Rv. 268238; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 5 266808; Sez. 4, n. 17845 del 07/03/2014, Rv. 259225; Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, Rv. 257651). Con particolare riferimento al tema di decisione, va affrontato il profilo che il ricorrente pone al centro della sua critica incentrato sulla dedotta equiparabilità della condotta tenuta nell'interrogatorio di garanzia all'esercizio del diritto a non autoaccusarsi. È noto che l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen, così come modificato dal d.lgs. d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ha previsto che “L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo”. Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Mentre in passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l’accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419; Sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min. Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941), per effetto della modifica legislativa, il silenzio serbato dall’indagato o dall’imputato nel corso dell’interrogatorio o esame non può, di per se solo, integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. La giurisprudenza di legittimità, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 314 cod. proc. pen., ha sottolineato come dal silenzio vada tenuta distinta la dichiarazione menzognera. Si è così stabilito che il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al 6 silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581-01). Le dichiarazioni dell’incolpato potranno, dunque, rilevare ai fini della sussistenza della colpa grave, quando hanno ad oggetto falsa rappresentazione di fatti e situazioni, ovvero rappresentazioni di circostanze che si accerta non essersi verificate o essersi verificate in maniera differente. Le menzogne rilevanti, in quanto sintomatiche di colpa grave, non possono tuttavia consistere nella mera negazione, da parte dell’incolpato, della fondatezza delle accuse a proprio carico, in quanto tale negazione deve ritenersi espressione del diritto di difesa (Sez. 4, n.6321 del 17/01/2024, Rv. 285806 – 01). Se è vero, infatti, che la nuova formulazione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. esclude che possa essere attribuito rilievo all’esercizio della facoltà di non rispondere, è altrettanto vero che a tale situazione debba essere equiparata quella in cui l’indagato o imputato si difenda, affermando la sua innocenza: in entrambi i casi, infatti, l’incolpato esercita legittimamente il suo diritto di difesa, senza che tale esercizio possa riverberarsi a suo danno, neppure nel giudizio di riparazione. 4. Alla luce di questo quadro normativo e interpretativo, la decisione impugnata si rivela immune dai vizi denunciati. La Corte d'appello non ha ravvisato la condizione ostativa nel fatto che il ricorrente si sia avvalso della facoltà di non rispondere o abbia negato gli addebiti. La condotta contestata è diversa;
precisamente è stato evidenziato che LD EL ha reso dichiarazioni positive e false, affermando di non conoscere affatto il TA e di non sapere nulla di eventuali rapporti tra costui e il padre. Si tratta di un mendacio, non di un silenzio. La successiva dichiarazione — resa ai fini della revoca della misura e valutata dal Tribunale del Riesame nell'ordinanza del 7 marzo 2013 — ha svelato che il ricorrente era ben a conoscenza dell'acconto versato al TA per l'asserito acquisto dell'immobile e della provenienza delittuosa di quella somma. Questa condotta si inscrive precisamente nel perimetro della colpa grave processuale delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Si ribadisce che la condizione ostativa al diritto all'indennizzo deve concretarsi in comportamenti non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extraprocessuale o processuale, in ordine ai quali il giudice della riparazione è tenuto a motivare 7 specificamente tanto sull'attribuzione di quei comportamenti all'interessato quanto sulla loro incidenza causale rispetto alla detenzione subita (Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074). La Corte d'appello ha assolto a questo onere motivazionale, precisando che, ove il ricorrente avesse offerto sin dall'interrogatorio di garanzia la spiegazione — poi finalmente resa — circa la sua conoscenza dell'intera vicenda e del contesto in cui quei fondi si collocavano, il giudice della cautela avrebbe potuto valutare diversamente il quadro indiziario nei suoi confronti, con la conseguenza che il mendacio ha operato come concausa dell'errore del giudice chiamato ad applicare la misura. 5. Su quest'ultimo profilo va segnalato un elemento di particolare rilievo, che rende il ricorso ulteriormente infondato. Il ricorrente, nei motivi di impugnazione, ha contestato la qualificazione della propria condotta come mendace e ne ha rivendicato la riconducibilità alla sfera del diritto di difesa. Non ha invece mosso alcuna specifica censura in ordine alla valutazione del nesso di concausalità tra quella condotta e l'adozione della misura cautelare. Il profilo dell'efficacia sinergica — ossia la valutazione, compiuta dalla Corte d'appello, per cui il mendacio ha concorso sinergicamente con le dichiarazioni del TA a determinare l'errore del giudice della cautela — è rimasto privo di impugnazione specifica. 6. L'argomentazione difensiva secondo cui la motivazione sarebbe contraddittoria, per non avere considerato che anche il genitore del ricorrente è stato definitivamente assolto, è infondata. Il giudizio di riparazione si svolge su piani di analisi del tutto autonomi rispetto al giudizio penale di cognizione: esso non mira a stabilire se la condotta del richiedente integri un reato, bensì se quella stessa condotta abbia costituito il presupposto che ha ingenerato, ex ante, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764-01). Il fatto che l'assoluzione abbia riguardato anche il padre — il cui interesse il ricorrente intendeva tutelare con il mendacio — non incide sulla valutazione della condotta processuale di LD EL, né la neutralizza. Ciò che rileva, nella prospettiva riparatoria, è che quella condotta ha ingenerato, nel momento in cui è stata tenuta, una rappresentazione della realtà atta a rafforzare il quadro indiziario a carico del ricorrente, contribuendo a mantenere la cautela. 8 7. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CE IG AN AL DO