Sentenza 21 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7424 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
REGISTRAZIONE 9 DEELALICA ITALIANA 07424/02 NJNNOME DEL POPOLO ITALIANO DA AI SENSI DELL'ART. "ESENTE 3-5-1967 LEGGE LA CORTE SUPREMA DI A Oggetto OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 1396/00 Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 20654 Cron. Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere - Rep. Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere - Ud. 08/02/2002 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SAVONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso 1'Avvocato NATOLI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE DI CERBO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
LEASING SPA, in persona del legale LIGURE elettivamente domiciliata rappresentante pro tempore, in ROMA VIA BOEZIO 6, presso l'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli2002 301 avvocati DANTE MIRENGHI, RAFFAELLA FEMIA, giusta mandato in calce sulla copia notificata del ricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 127/99 del Pretore di SAVONA, depositata il 21/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/02/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Mirenghi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 La Ligure Leasing s.p.a., con ricorso 27 febbraio 1998, propose opposizione avverso la comunicazione di iscrizione a ruolo n. 8017979 e la cartella n. 8017978, relative a sanzioni per violazioni del codice della strada accertate dalla polizia municipale del Comune di Savona. Instauratosi il contraddittorio con il Comune di Savona, il Pretore di Savona, sentenza del 18 maggio 1999, depositata il 2 giugno 1999, notificata il 9 no- vembre 1999, accoglieva l'opposizione ritenendo tardiva l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del d. P. R. n. 602 del 1973. 2 Avverso la sentenza il Comune di Savona ha propo- sto ricorso a questa Corte con atto notificato alla controparte il 7 gennaio 2000. La Ligure Leasing s.p.a. resiste con controricorso notificato il 16 febbraio 2000. Il Comune di savona ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denunciano: a) la violazione dell'art. 17, comma 3, del d. P. R. n. 602 del 1973; b) l'omessa applicazione dell'art. 23 del d. P.R. n. 46 del 1999. In relazione al primo profilo si deduce che l'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 non é applicabile alla iscrizione a ruolo delle pene pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, ma solo alla esa- zione delle imposte sui redditi. In relazione al secon- do profilo si deduce che l'art. 23 del d. lgs. 26 feb- come tale braio 1999, n. 46, con norma interpretativa - ha espressamente statui- applicabile retroattivamente to l'applicabilità di detto art. 17, nel testo da esso sostituito, esclusivamente in materia di imposte sui redditi ed IVA. 2 Il ricorso é fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consoli- data nel senso che in tema di riscossione dei proventi 3 delle sanzioni amministrative il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del codice della strada, che a sua volta richiama l'art. 27 - al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme relative alla esazione delle imposte dirette, non ricomprende l'art. 17 del d. P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza prevista da tale norma a detta riscossione (Cass. 5 maggio 2000, n. 5672; 19 aprile 2000, n. 5071; 23 novembre 1999, n. 1299). Al riguardo questa Corte ha osservato che l'art. 206 del codice della strada e l'art. 27 della legge n. 689 del 1981 non rinviano alle singole disposizioni del d. P. R. n. 602 del 1973 (applicabile alla fattispecie ratione temporis essendo essa anteriore all'entrata in vigore del d.lgsl. n. 46 del 1999), ma al sistema di esazione delle imposte dirette, nei limiti in cui lesue norme non debbano intendersi implicitamente o esplici- tamente derogate dalla specificità della disciplina della materia. Da tale principio si è tratta la conseguenza che la decadenza prevista dall'art. 17 del d. p. R. n. 602 de qua, in del 1973 non sia applicabile alla materia quanto la materia della formazione e trasmissione dei ruoli ha ricevuto dagli artt. 27 della legge n. 689 del 4 1981 e 206 del codice della strada una specifica disci- plina, che individua le autorità che predispongono i ruoli e prevede che, una volta formati, essi siano tra- smessi all'Intendente di finanza competente che li dà in carico all'esattore. La disciplina speciale prevale su quella generale e la mancanza della previsione di un termine per la formazione e la consegna dei ruoli im- plica una voluntas legis di non porre alcun termine di decadenza in materia, fermo restando il termine di pre- ؟ ؟ scrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Per altro verso la lettura dell'art. 17 consente di rilevare la estraneità della materia in questione alle varie fattispecie in esso enunciate, alle quali si riferiscono i termini per la iscrizione a ruolo, fatti- specie tutte estranee alla materia de qua. Alla stregua di queste considerazioni il motivo deve essere ritenuto fondato in relazione al primo pro- filo, ancorché non possa riconoscersi all'art. 23 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 carattere interpretativo del testo dell'art. 17 vigente prima della sua entrata in vigore applicabile alla fattispecie ratione tempo- ris, concernendo essa una iscrizione а ruolo avvenuta in quanto, avendo l'art. 6 di tale d. lgs. nel 1998 - sostituito il previgente testo dell'art. 17, la inter- 5 pretazione autentica contenuta nell'art. 23 (che ne li- mita l'applicazione alle imposte sui redditi e sul va- lore aggiunto) é espressamente riferita solo alla nuova normativa. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata, e decidendosi la causa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., l'opposizione, fondata sull'unico motivo della tardiva iscrizione a ruolo, va rigettata in forza del principio affermato al riguardo in questa sede. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spe- se dell'intero giudizio. P. M. La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnţa e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Mario Delli Priscoli, биде в Francesco Felicetti Часто снесет онз мо V DEPOSITATA IN CAN A RIA Oggi, Marie Di duore CAR JERE VEZO Диа