Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
L'incertezza non risolvibile sulla base degli atti, sulla tempestività della convalida dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia imposto dal Questore in concomitanza di manifestazioni sportive, comporta la caducazione della misura con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida. (Fattispecie di ordinanza recante la data, ma sprovvista dell'indicazione dell'ora del deposito, nella quale la Corte ha precisato che l'annullamento senza rinvio si giustifica non essendo ipotizzabile una restituzione degli atti al giudice "a quo" per un accertamento "ora per allora" del momento di deposito dell'atto in cancelleria, posto che esso non sarebbe altrimenti desumibile per assenza di valida documentazione al riguardo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 20785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20785 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/04/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 616
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 32892/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER LU, nato a [...] il [...];
indagato L. n. 401 del 1989, art. 6;
avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Lecce in data 8.5.08;
Sentita la relazione del Cons. Dr. MULLIRI Guicla;
Visto il parere scritto del P.M. nella persona del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con l'ordinanza qui impugnata, il G.i.p. ha convalidato il provvedimento del Questore con cui è stato imposto all'odierno ricorrente il divieto di accedere agli stadi ed il contemporaneo obbligo di presentarsi in questura in occasione delle partite disputate dalla squadra di calcio del Gallipoli.
Avverso tale decisione, il sottoposto ha mosso ricorso, tramite il difensore, deducendo:
1) violazione di legge per violazione del diritto di difesa. Ed infatti, sebbene il provvedimento del questore sia stato notificato all'interessato il 6.5.09, la richiesta di convalida avanzata dal P.M. è del 7.5.09 mentre quello del G.i.p. è stato depositato in cancelleria l'8.5.09, senza precisazione dell'orario sì che non è dato verificare se sia stato rispettato termine il 48 ore entro cui la difesa avrebbe potuto depositare memorie e tale incertezza (come affermato da questa s.u. n. 4441/05) comporta la caducazione della misura;
2) e 3) violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il preposto debba anche essere obbligato a presentarsi due volte in occasione delle partite esterne del Gallipoli. Ciò è illegittimo, non solo perché la misura viene ad incidere pesantemente sulla libertà personale del sottoposto ma anche perché non se ne ravvisano valide ragioni alla luce del rilievo che essa non è una sanzione punitiva ma deve rispondere a precise esigenze cautelari da specificare;
4) violazione di legge per mancata indicazione del termine di durata della prescrizione e manca, altresì, qualsiasi valutazione in ordine alla graduazione della misura che prevede un massimo ma può essere determinata anche in misura minore a seconda delle circostanze. Aspetti tutti sui quali nulla è stato detto.
5) erronea applicazione della legge per mancata indicazione delle ragioni di necessità ed urgenza sia da parte del Questore che del G.i.p..
6) difetto di motivazione nel provvedimento di convalida in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, della misura limitativa della libertà personale.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Ed infatti, la successione degli eventi (cosi come giustamente evocata dal ricorrente) è tale da impedire di avere elementi certi in ordine alla tempestività del provvedimento di convalida del G.i.p..
Dopo qualche incertezza ed oscillazione iniziali, la giurisprudenza ha, da ultimo, assunto un atteggiamento preciso a proposito del fatto che il termine concesso all'interessato per depositare memorie non può essere inferiore a quello previsto dalla legge per il P.M., e cioè, di 48 ore dalla notifica del decreto.
Sulla scia della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si era, da subito, andato formando il convincimento secondo cui, in tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, fosse da ritenere illegittima la convalida del G.i.p. intervenuta prima della scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, in quanto, in un'ipotesi del genere, è reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al giudice. Si è espressa in tal senso Sez. 1, 28.1.00, Bucciarelli (Rv. 215496) e le ha fatto eco Sez. 1, 9.5.03, Michelotto (Rv. 226034) che ha ribadito la necessità di un termine congruo per la preparazione di memorie ed atti defensionali da identificarsi in quello concesso dalla legge al P.M.. Da ultima, proprio questa sezione (sez. 3, 11.12.07, castellano, Rv. 238537) ha esplicitato ulteriormente il concetto attraverso l'affermazione che, nel procedimento di convalida di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, si deve realizzare una sorta di "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento;
detto termine è quello entro il quale, il P.M., può richiedere la convalida e, l'interessato, può presentare memorie e deduzioni.
Ne consegue inevitabilmente che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.
Nella specie, il provvedimento del Questore risulta notificato il 6.5.09 alle ore 16.05 mentre l'ordinanza di convalida è stata depositata in cancelleria il giorno 8.5.09, senza indicazione di data.
Come affermato chiaramente questa S.C. a S.U. nel risolvere un contrasto interpretativo determinatosi proprio con riferimento alla eventualità che il provvedimento del G.i.p. sia privo di orario, si è verificata una incertezza sulla tempestività della convalida, non risolvibile alla stregua degli atti e che "comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione" (s.u., 29.11.05, zito, rv. 232711). In quel caso, la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, ha anche precisato che, "in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari".
Pertanto, in dubio pro reo, la convalida qui impugnata deve essere considerata emessa in violazione del diritto di difesa (prima delle 48 ore previste per eventuali memorie) e, per l'effetto, annullata senza rinvio non essendo ipotizzabile una restituzione degli atti al giudice a quo (come ipotizzato dal P.G. nel suo parere) per un accertamento "ora per allora" del momento di deposito dell'atto in cancelleria posto che esso non sarebbe altrimenti desumibile per assenza di valida documentazione a riguardo (lo stesso registro di "passaggio", infatti non reca l'orario e la eventuale data di "carico e scarico" dei dati su supporto informatico si riferisce a momento che ben può essere stato non contestuale all'effettivo deposito dell'atto).
Si impone, quindi, un annullamento senza rinvio con contestuale dichiarazioni di cessazione di efficacia del provvedimento del Questore di Lecce in data 5.5.09, limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Visti l'art. 615 c.p.p., e ss.;
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Lecce in data 5.5.09 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 15 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010