Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 20785
CASS
Sentenza 15 aprile 2010

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L'incertezza non risolvibile sulla base degli atti, sulla tempestività della convalida dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia imposto dal Questore in concomitanza di manifestazioni sportive, comporta la caducazione della misura con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida. (Fattispecie di ordinanza recante la data, ma sprovvista dell'indicazione dell'ora del deposito, nella quale la Corte ha precisato che l'annullamento senza rinvio si giustifica non essendo ipotizzabile una restituzione degli atti al giudice "a quo" per un accertamento "ora per allora" del momento di deposito dell'atto in cancelleria, posto che esso non sarebbe altrimenti desumibile per assenza di valida documentazione al riguardo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 20785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20785
    Data del deposito : 15 aprile 2010

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