Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione, la prova della buona condotta necessita della acquisizione di indici positivi che abbiano il significato univoco di recupero dell'istante ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita; in presenza di tali indici, tuttavia, non può attribuirsi ad un singolo episodio occasionale di intemperanza - non espressivo di una generale condotta di vita - valore automaticamente ostativo alla concessione della riabilitazione. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento della Corte di appello con cui, a fronte delle informative di polizia con cui veniva segnalato che l'istante era dedito al lavoro e alla famiglia, la richiesta di riabilitazione era stata rigettata per aver l'interessato riportato una condanna a pena pecuniaria per il delitto di minaccia e ingiuria in danno di un ufficiale della Guardia di Finanza per un fatto commesso diciotto mesi dopo la cessazione della misura di prevenzione e otto anni prima della presentazione della istanza di riabilitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2013, n. 43383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43383 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/09/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1269
Dott. MICHELI P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 7559/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
EC EL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 21/12/2012 dalla Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania, con ordinanza del 04/08/2011, rigettava una istanza di riabilitazione presentata da EL EC nel precedente mese di marzo, con riferimento alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, per tre anni, che il medesimo aveva scontato fino all'aprile 2001.
La reiezione era fondata sul rilievo che il richiedente non aveva dato prova costante ed effettiva di buona condotta, atteso che egli risultava avere partecipato nel 2008 al funerale di un soggetto che doveva ritenersi un elemento di spicco di un clan mafioso;
inoltre, veniva segnalato che il EC, terminata di scontare l'anzidetta misura, era stato oggetto nel 2002 di altre due richieste per l'applicazione di misure di prevenzione (sia personali che reali), per quanto rigettate dal Tribunale di Ragusa.
La Sezione Prima di questa Corte, su ricorso presentato nell'interesse del EC, annullava la predetta ordinanza rinviando per nuovo esame alla Corte di appello di Catania: segnalava in particolare che "la partecipazione ad un funerale di un boss mafioso, da sola, non può costituire prova del venir meno della buona condotta dimostrata nel corso degli anni, anche se ad esso avevano partecipato altri affiliati, dovendosi valutare in concreto se tale condotta si sia rivelata uno strumento per riallacciare i rapporti con esponenti mafiosi, con comportamenti attivi, o se invece sia stata una partecipazione meramente passiva".
2. In sede di rinvio, la Corte territoriale rigettava nuovamente l'istanza di riabilitazione, pur non ancorando più la propria decisione sugli elementi evidenziati nella precedente decisione: con ordinanza adottata il 21/12/2012, i giudici catanesi rilevavano che la mancata prova di costante ed effettiva buona condotta derivava dalla circostanza della condanna del EC a pena pecuniaria - in virtù di sentenza del Giudice di pace di Vittoria emessa il 06/02/2006 - per fatti risalenti al 09/10/2002 (quando l'istante si era reso responsabile di ingiurie e minacce all'indirizzo di un ufficiale della Guardia di Finanza).
3. Propone nuovamente ricorso il difensore del EC, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 327 del 1988, art.15, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
La difesa si duole del mancato esame, da parte della Corte territoriale, delle risultanze positive sul comportamento del richiedente negli ultimi anni, consacrate fra l'altro in un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa dell'01/07/2010, dove si rilevava il difetto della pericolosità del prevenuto (in vista dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, che quell'ufficio riteneva infatti di non disporre) in ragione della lontananza nel tempo dei reati a lui ascritti e delle informazioni positive raccolte dalle stesse forze di polizia. Sul conto del EC era in quegli atti evidenziata l'assenza di frequentazioni devianti, la gestione di una attività imprenditoriale a carattere familiare e la conduzione di uno stile di vita imperniato su famiglia e lavoro.
Nel ricorso vengono richiamati precedenti giurisprudenziali secondo cui, al fine di valutare la regolarità della condotta di un soggetto che insta per la riabilitazione, deve aversi riguardo al comportamento complessivamente tenuto nel corso degli anni ed in particolare nell'ultimo periodo, senza che un singolo episodio negativo possa assumere carattere di decisività, specialmente se risalente ad epoca immediatamente successiva alla espiazione della pena o della misura di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Ai sensi della L. n. 327 del 1988, art. 15, dopo tre anni dalla cessazione di una misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione, che è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta;
un tempo, dunque, più breve rispetto a quello previsto dagli artt. 179 c.p. e segg., e che nella fattispecie concreta era abbondantemente decorso al momento della domanda (marzo 2011), visto che il EC scontò la misura della sorveglianza speciale fino all'aprile 2001.
Come rilevato dalla difesa, questa Corte ha avuto modo di affermare - con riguardo all'istituto previsto dalla parte generale del codice penale, ma in termini certamente applicabili anche alla riabilitazione prevista dalla L. n. 327 del 1988 - che "ai fini della verifica del requisito della buona condotta, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di cinque anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sulla istanza prodotta, per cui, qualora il condannato abbia, per un primo periodo, tenuto cattiva condotta e successivamente, per un periodo di cinque anni o superiore, dato prove effettive e costanti di buona condotta, la possibilità della riabilitazione non può ritenersi preclusa dalla iniziale condotta negativa, dovendo la valutazione essere attuata globalmente, tenendosi conto anche, e soprattutto, del comportamento tenuto nell'ultimo quinquennio" (Cass., Sez. 1^, n. 2314 del 20/03/1997, Maione, Rv 207324). Mutuando gli stessi principi nella materia oggi in esame, si dovrebbe quindi avere particolare riguardo al triennio precedente il 21/03/2011, data dell'istanza di riabilitazione: in detto periodo non parrebbe acquisito alcunché di negativo sul conto del EC, se si eccettua la partecipazione alle esequie di un presunto capo-mafia (nel 2008, anche se non viene chiarita la data esatta di quel funerale), cui del resto la stessa Corte di appello in sede di rinvio non risulta avere riconosciuto alcuna importanza. Ad avviso della Corte territoriale sarebbe invece decisiva la sentenza emessa dal Giudice di pace di Vittoria nel 2006 (per fatti che però risalgono all'ottobre 2002, epoca immediatamente successiva all'esecuzione della misura di prevenzione). In vero, ancora richiamando la giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'art.179 c.p., "alla riabilitazione non sono di ostacolo, di per se stesse, eventuali condanne riportate successivamente alla sentenza cui specificamente la richiesta di riabilitazione si riferisce" (Cass., Sez. 1^, n. 14662 del 18/03/2008, Ridaoui, Rv 239908; già nel 2000 si era precisato che tali condanne successive non sono "automaticamente ostative alla concessione della stessa, pur potendo essere valutate al fine di trarre da esse elementi di persuasione, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione": v. Cass., Sez. 1^, n. 11273 del 20/12/2000, Cardinale, Rv 218578). Per converso, "la domanda di riabilitazione può essere rigettata anche sulla base della valutazione di fatti criminosi commessi dall'istante e storicamente accertati che non abbiano formato oggetto di una pronuncia di condanna" (Cass., Sez. 1^, n. 11821 del 10/02/2009, Bertò, Rv 243492).
Ciò in quanto la "buona condotta" richiesta dall'art. 179 c.p., al pari di quella tenuta presente dalla L. n. 327 del 1988, art. 15, non coincide con la semplice astensione dal commettere reati, ma consiste nella instaurazione di un modus vivendi connotato dall'osservanza delle norme proprie del consorzio civile, indipendentemente dalla previsione di una sanzione penale o comunque giuridica che si riconnetta al mancato rispetto delle stesse: come questa Corte ha già rilevato anche in tema di misure di prevenzione, "la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita" (Cass., Sez. 2^, n. 35545 del 25/06/2008, Gucciardi, Rv 240660).
Ed è per questo che, con altra pronuncia opportunamente menzionata nel ricorso oggi in esame a riscontro della doglianza difensiva, si è statuito che "la prova della buona condotta necessita della acquisizione di indici che abbiano un significato univoco di recupero del condannato ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita, non potendosi per contro riconnettere ad un singolo episodio di intemperanza - che non sia espressivo di una generale condotta di vita - valore sintomatico di non completamento dell'emenda" (Cass., Sez. 1^, n. 22775 del 16/04/2007, Nicoletto, Rv 236877). Il EC, a distanza di 18 mesi da quando aveva cessato di scontare la misura di prevenzione, si rese responsabile di ingiurie e minacce in danno di un ufficiale della Guardia di Finanza, riportando condanna a pena pecuniaria;
in seguito, deve ritenersi che null'altro sia accaduto (quanto a possibili episodi idonei a smentire l'adozione da parte sua di un corretto standard di comportamento), salva la sua presenza al menzionato funerale, oramai da valutare irrilevante. Al contrario, risulta in atti che egli sarebbe dedito al lavoro ed alla famiglia, anche in base ad informative di organi di polizia: in tale contesto, la Corte di appello non ha chiarito perché quella condanna, per fatti risalenti ad otto anni prima dell'istanza di riabilitazione, dovrebbe intendersi relativa non già ad un episodio di occasionale intemperanza, bensì ad una condotta espressiva di un modello di vita in antitesi rispetto alle regole osservate dalla generalità dei consociati: modello che, peraltro, dovrebbe intendersi avere ispirato le linee di comportamento del EC anche in epoca successiva, e segnatamente nel triennio 2008-2011. Si impone pertanto, nei termini appena evidenziati, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013