Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2013, n. 43383
CASS
Sentenza 19 settembre 2013

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Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione, la prova della buona condotta necessita della acquisizione di indici positivi che abbiano il significato univoco di recupero dell'istante ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita; in presenza di tali indici, tuttavia, non può attribuirsi ad un singolo episodio occasionale di intemperanza - non espressivo di una generale condotta di vita - valore automaticamente ostativo alla concessione della riabilitazione. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento della Corte di appello con cui, a fronte delle informative di polizia con cui veniva segnalato che l'istante era dedito al lavoro e alla famiglia, la richiesta di riabilitazione era stata rigettata per aver l'interessato riportato una condanna a pena pecuniaria per il delitto di minaccia e ingiuria in danno di un ufficiale della Guardia di Finanza per un fatto commesso diciotto mesi dopo la cessazione della misura di prevenzione e otto anni prima della presentazione della istanza di riabilitazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2013, n. 43383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43383
    Data del deposito : 19 settembre 2013

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