Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8784 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
E A 0 8784/02 L N L O I E Z D " A 7 9 R 1 T 3 . S T . I R N G A E ' 7 L R 6 L U B B L I CA 9 1 E A - D D 5 - I NO E DEL POP I 3 E S T N E N E G E RTL UPR MA DI CASSAZIONE oggetto S S G I E E " L A termine decisione ricorso 1 sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: al prefetto e legittimità dr. Antonio Saggio Presidente dell'ordinanza tardiva. dr. Donato Plenteda Consigliere R.G. N. 5908/00 dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Cron. 24044 dr. Walter Celentano Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 20.03.2001 S EN T ENZA su ricorso iscritto al n° 5908 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto DA RA avv. ALDO, quale difensore di se stesso, elet- tivamente domiciliato in Roma, Via Giacomo Puccini n. 9, presso l'avv. Antonia Lucchesi. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI PESARO, in persona del prefetto in ca- rica, con sede in Pesaro. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Pesaro n. 30/99 del 25 gennaio 1999. 652 2002 2 - Udita, all'udienza del 20 marzo 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del 4° motivo di ricorso e il rigetto degli altri motivi. Svolgimento del processo Con sentenza del 25 gennaio 1999, il Pretore di Pesa- ro ha rigettato l'opposizione di LD GR all'ordi- nanza del locale prefetto, che aveva ingiunto il paga- mento d'una sanzione, per violazione degli artt. 7 e 158 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per- chè un veicolo di proprietà del GR aveva circolato e sostato non autorizzato in zona a traffico limitato. Con l'opposizione, s'era anzitutto chiesto al pretore di dichiarare la rilevanza e non manifesta infondatez- za della questione di legittimità costituzionale dell' art. 195, comma 2, C.d. S., per la parte in cui non con- sente al Prefetto di determinare una sanzione pari a quella minima in caso di dubbi sull'accertamento. Il GR contestava la sanzione perchè non erano vi- sibili i segnali di divieto e mancava la delibera d' autorizzazione dell'installazione di detti segnali, e- seguita male per difetti di progetto;
infine chiedeva la riduzione della sanzione irrogata. Il pretore riteneva manifestamente infondata la que- - 3 · stione di legittimità costituzionale, non essendovi violazione del diritto di difesa, perchè l'autorità giudiziaria può sempre ridurre ai minimi la sanzione. La sentenza ha affermato la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, pure in difetto del rispetto dal prefetto del termine di sessanta giorni dal ricevimento del ri- corso per la pronuncia del provvedimento. Mancando la previsione d'una decadenza come quella di cui all'art. 201 C.d.S., il termine dell'art. 204 di detto codice non era qualficabile perentorio. Il pretore non ha condiviso la sentenza della Cass. 23 luglio 1997 n. 6895, che ritenuto perentorio il termi- ne de quo, ha affermato l'invalidità dell'ordinanza e- messa in violazione di detto termine. Nel merito poi, il pretore ha rilevato la visibilità della segnaletica che indicava l'inizio della zona a traffico limitato, preceduta da cartelli che impongono di procedere a senso unico per Via don Minzoni, con la quale incrocia Via dell'Arsenale. All'inizio di questa ultima strada, secondo il preto- re, vi é la segnaletica di divieto di accesso, circo- lazione e sosta in zona e il pannello aggiuntivo con il simbolo della rimozione e indicazione delle catego- rie esenti dagli obblighi. Irrilevanti si sono ritenuti i motivi d' opposizione sulla carenza d'omologazione della segnaletica o su- gli errori di progetto esecutivo della installazione e l'ordinanza era da confermare, con condanna dell'op- ponente alle spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso con sette motivi il GR e il prefetto di Pe- saro non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I primi tre motivi di ricorso, relativi il primo ad insufficiente motivazione sul rigetto dell'opposizione e gli altri due a violazione dell'art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, per mancata ammissione dei mezzi istruttori e per non aver accertato assenza di respon- sabilità nel ricorrente, possono esaminarsi insieme. Secondo il ricorrente, il pretore non avrebbe conside- rato le esimenti della responsabilità indicate con l' opposizione, avendo fondato la decisione solo sull'in- formativa in atti del comando della Polizia municipale di Pesaro, non verificando neppure i fatti dimostrati con documentazione fotografica. In violazione del comma 6 dell'art. 23 L. 689/81 il pretore ha omesso ogni indagine chiesta dall'opponen- te, rifiutando il sopralluogo e non autorizzando l'e- sibizione delle delibere di installazione della segna- letica della zona a traffico limitato. - 5 - Con il terzo motivo di impugnazione si censura la sen- tenza del pretore per aver respinto l'opposizione, nel dubbio sulla responsabilità dell'opponente.
1.1. I tre profili d'impugnazione attengono tutti a u- na pretesa insufficiente motivazione che non sussiste. Il pretore fonda l'affermazione di responsabilità del- l'opponente"sulla perfetta visibilità della segnaleti- ca che indicava l'inizio della zona a traffico limita- to" (pag. 3 della sentenza). Appare palese solo la diversa valutazione da parte del giudice, rispetto a quella del ricorrente, della "visi- bilità" dei divieti e, per tale profilo, il ricorso é inammissibile. La motivazione, in ordine alla mancata ammissione dei mezzi di prova, é logica e congrua alla luce delle ri- portate affermazioni della sentenza che fondano su una adeguata visibilità dei divieti e sulla disattenzione del responsabile dell'infrazione, riportando a valuta- zioni del giudice l'affermazione di responsabilità. I primi tre motivi di ricorso sono quindi infondati.
2. Il quarto motivo di ricorso attiene alla violazione dell'art. 204, 1° comma, C.d.S., per avere il pretore escluso la natura perentoria del termine di sessanta giorni dalla data in cui perviene il ricorso al pre- fetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. - 6 - Non si tratta di violazione di un termine perentorio ma del requisito di legittimità temporale sancito dal- l'art. 2 della L. 241/90 per ogni procedimento.
2.1. Il quarto motivo di ricorso é fondato. L'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 impone alla P. A. di determinare, per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve con- cludersi. Tale termine decorre dall'inizio del proce- dimento o dal ricevimento della domanda se il procedi- mento é a iniziativa di parte". Non vi è nessun problema di termine processuale quali- ficabile come perentorio, come pure si é ritenuto in passato da questa Corte (così Cass. 23 luglio 1997 n. 6895 citata dal pretore). La violazione dei termini dell'art. 204 C.d.S. (trenta giorni per l'ufficio che riceve il ricorso + sessanta per il prefetto per l'emissione dell'ordinanza) costi- tuisce requisito di legittimità temporale del procedi- mento, trattandosi di una norma di legge che fissa la Off durata di quest'ultimo, in base ai principi sul proce- dimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e a quel- li di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). L'ordinanza prefettizia é stata quindi illegittima e invalida per essere intervenuta oltre il periodo di - 7 - tempo sopra indicato, difettando di un requisito di legittimità temporale (Cass. 25 gennaio 2002 n. 874, 27 luglio 2000 n. 9889, 21 aprile 2000 n. 5275, 27 a- prile 1999 n.4204, 28 ottobre 1998 n. 10757).
4. Gli ultimi tre motivi di ricorso restano assorbiti dall'accoglimento del quarto motivo, che impone comun- que la cassazione della sentenza. Infatti, data l'illegittimità della sanzione, nessun rilievo ha ogni questione sulla misura di essa (quinto motivo che denuncia violazione degli artt. 10, 11 e 23, comma 11, L. 689/81 sull'entità della pena), sulla con- danna alle spese (sesto motivo relativo agli artt. 91 c.p.c. e 23 L. 689/819) e sul difetto di apposita de- lega del funzionario delegato a difendere il prefetto (violazione art. 23, comma 4, L. 689/81). In conseguenza dell'accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito. Deve quindi accogliersi in questa sede l'opposizione del GR e annullarsi l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Pesaro, che ha intimato il pagamento d'una sanzione pecuniaria oltre i termini dell'art. 204 C.d. S., rigettando il ricorso in via amministrativa dell' - 8 interessato, oltre sessanta giorni dopo che lo stesso era pervenuto al suo ufficio. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese sia del giudizio di merito che della presente fase di le- gittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie l'opposizione di LD GR all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Pesaro di cui ai motivi. Compensa le spese del giudizio di meri- to e della fase di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2002. Il presidente Ausmi W Il gliere esterateliesigliere Marie 1 Nors aley E 2002 IN TA 76 E A R T GI E E LI O N L E L O gi, I C Z N d g A A ia O r C R a IL T " M S A 7 I 1 L G . 3 L T E E . R R D N A ' A 7 L 6 D L 9 E 1 E - D T 5 I - N 3 S E N S E E E G " S G I E A L