Sentenza 22 maggio 2002
Massime • 1
In tema di conversione, per insolvibilità, della pena pecuniaria in libertà controllata, la competenza alla gestione complessiva della misura sostitutiva e, quindi, anche ad eventuali modificazioni della medesima, pur nel caso di trasferimento di residenza del condannato, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha provveduto alla conversione della pena pecuniaria e non a quello che ha giurisdizione sul territorio di residenza o dimora del condannato medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2002, n. 23229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23229 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 22/05/2002
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 2084
3. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO LIVIO - Consigliere - N. 007506/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) UFF. SORV. PAVIA CONFLITTO N. IL 00/00/0000
nel procedimento a carico di:
2) AR EN N. IL 28/01/1944
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fabrizio Hinna Danesi che ha chiesto dichiarare la competenza del magistrato di sorveglianza di ER;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Il magistrato di sorveglianza di ER - che ha provveduto alla conversione nella misura sostitutiva della libertà controllata per anni uno della pena pecuniaria della multa inflitta a RG CE con sentenza del tribunale di Voghera del 30 gennaio 1995 - in data 6 febbraio 2002, rilevato che il RG aveva cambiato residenza e che, secondo la sentenza 21 settembre 2000, n. 5204 di questa corte "la competenza a provvedere alla gestione complessiva dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive, spetta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui il sottoposto alla sanzione sostitutiva ha la residenza", trasmetteva gli atti per competenza al magistrato di sorveglianza di VI, nel cui territorio risultava risiedere il RG.
Cori ordinanza del 15 febbraio 2002 il magistrato di sorveglianza di VI osservava che con precedente sentenza 17 aprile 1998, n. 2189 questa corte aveva affermato il principio che nessuna norma prevede, a differenza di quanto avviene per esempio in materia di misure alternative, che l'esecuzione delle misure sostitutive debba essere curata dal magistrato di sorveglianza del luogo di effettiva dimora ed anzi sussiste una norma di segno contrario (art. 108, comma 2, legge 689/81), che prevede la segnalazione di eventuali irregolarità
al magistrato di sorveglianza che ha provveduto alla conversione della pena.
La successiva sentenza di questa corte si riferirebbe, pertanto, ai casi in cui il sottoposto formuli una istanza ex art. 64 legge 689/81 "istanza che pare determinare seconda detta pronunzia l'avvio di un autonomo procedimento con applicazione del criterio di competenza ordinario di cui all'art. 677, comma 2, c.p.p..". Ha sollevato, pertanto, conflitto di competenza, trasmettendo gli atti a questa corte per la risoluzione.
2. Sussiste il conflitto denunziato avendo, sia il magistrato di sorveglianza di ER che quello di VI ricusato contemporaneamente di prendere cognizione del procedimento relativo alla gestione della pena sostitutiva della libertà controllata nei confronti della stessa persona.
La interpretazione del magistrato di sorveglianza di ER, ancorché sostenuta da parte della giurisprudenza di questa corte, non sembra condivisibile.
Deve, invero, rilevarsi che l'art. 108, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 recita che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ai quali la legge attribuisce il controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte con l'ordinanza di conversione della pena pecuniaria - art. 107, comma 3, - "devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'art. 107 di ogni violazione delle prescrizioni impostegli", ai fini della conversione in via di urgenza ed in attesa della pronunzia del magistrato di sorveglianza, della misura sostitutiva non ancora eseguita "in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflittta".
Tale disposizione, che attribuisce la competenza al "magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'art. 107 (e non a quello attualmente competente per territorio), dimostra che il legislatore del 1981 aveva inteso affidare allo stesso organo giudiziario sia la emanazione dell'ordinanza che fissa le modalità di esecuzione della pena pecuniaria convertita, sia la eventuale revoca della stessa, considerando del tutto irrilevanti gli eventuali spostamenti di residenza del condannato avvenuti nel corso della misura ai fini della determinazione della competenza. Nè elementi a sostegno di una diversa interpretazione possono trarsi dagli artt. 62, comma 1, - richiamato dall'art. 107, comma 2, - e 64, comma 1, della legge.
Dalla lettura dell'art. 62, comma 1, risulta, infatti, che il magistrato di sorveglianza competente a determinare le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva è "il magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato", il quale deve adottare il provvedimento "osservando le norme del capo 2^-bis, del titolo 2^ della legge 26 luglio 1975, n. 354" (peraltro, abrogate dall'art. 236, comma 2, disp., att. c.p.p.).
Il legislatore, quindi, utilizza il rinvio alla legge penitenziaria, non per la determinazione del giudice territorialmente competente che è indicato dallo stesso articolo (il magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato nel momento in cui le modalità di esecuzione della pena debbono essere fissate), ma soltanto allo scopo di indicare il procedimento al quale detto giudice dovrà attenersi nel fissare tali modalità.
Conseguentemente, "il magistrato di sorveglianza", al quale l'art. 64, comma 1 e 2, attribuisce la competenza a modificare le prescrizioni imposte con l'ordinanza di cui all'art. 62, non può ritenersi essere il magistrato del luogo in cui il condannato ha eventualmente trasferito la residenza, ma deve necessariamente individuarsi nel magistrato che ha emesso l'ordinanza di esecuzione. Da una parte, infatti, in considerazione che la legge ha fatto riferimento negli articoli precedenti ad un unico magistrato di sorveglianza quello della esecuzione della misura, allorché genericamente, e senza introdurre altri criteri attributivi di competenza, fa riferimento "al magistrato di sorveglianza", questo non può che identificarsi nel magistrato del quale fino a quel momento sì è trattato;
dall'altra una diversa interpretazione renderebbe di difficile comprensione la ragione per la quale alla revoca dell'ordinanza di conversione della pena, dovrebbe, in ogni caso, provvedere - come è indubitabile in base all'art. 107 - un magistrato di sorveglianza che, avendo il condannato trasferito la residenza, potrebbe avere perso con costui qualsiasi contatto ed il motivo per quale il procedimento orinai trattato in una sede diversa - quella della nuova residenza - dovrebbe tornare per la sua anticipata conclusione al giudice precedente, che nulla sa delle modificazioni alla esecuzione della sanzione, eventualmente disposte dal nuovo magistrato di sorveglianza.
Nè sulla competenza del magistrato di sorveglianza per quel che concerne la materia in esame hanno inciso le disposizioni del nuovo codice di procedura penale.
Se è vero, infatti, che l'art. 660, comma 1, c.p.p. ha giurisdizionalizzato l'intero procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie, attribuendo al magistrato di sorveglianza anche la competenza alla conversione della pena in precedenza effettuata dal p.m. e dal pretore come organo del p.m. (art. 586, comma 4, c.p.p. 1930), sono rimaste, tuttavia, inalterate sia le regole per la determinazione del magistrato di sorveglianza territorialmente competente, sia le regole concernenti le modalità di applicazione che di gestione della sanzione.
Da una parte, secondo la regola generale fissata dall'art. 677, comma 2, c.p.p. - applicabile alla fattispecie per effetto della disposizione dell'art. 236, comma 2, disp. att., c.p.p. - il magistrato di sorveglianza competente, non disponendo la legge altrimenti, va individuato, infatti, in quello del luogo in cui il condannato ha la residenza o il domicilio al momento della conversione (che coincide con il magistrato indicato dall'art. 107, legge 689/81), dall'altra l'art. 660, comma 4, c.p.p. ha rinviato per la determinazione delle modalità conseguenti alla conversione alle "norme vigenti", ovverosia alla legge 689/81. Sulla base di quanto innanzi esposto va, pertanto, affermato che competente alla gestione complessiva della misura e, quindi, anche in ordine ad eventuali modificazioni della medesima, pur nel caso di trasferimento di residenza del condannato, è il magistrato di sorveglianza che ha provveduto alla conversione della pena pecuniaria.
Deve, pertanto, dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di ER.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di ER, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002