Sentenza 20 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di millantato credito, integra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 cod. pen. la condotta di colui che riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato ovvero di doverlo remunerare; detta ipotesi, rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 346, comma primo - in cui il raggiro consiste nel presentare il pubblico ufficiale, destinatario di pressioni amicali, come arrendevole - non configura una circostanza aggravante ma una figura autonoma di reato, in quanto il pubblico ufficiale è prospettato dall'agente come persona corrotta o corruttibile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2006, n. 22248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22248 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/02/2006
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 252
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 46584/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AL PA, nato in [...] il [...] e UG OL, nato in [...] il [...];
contro la sentenza 8 giugno 2005 della Corte d'appello di Ancona;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico.
udito il pubblico ministero, in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco, sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
udito il difensore di fiducia di PA e OL, avv.to Alberto Alessi, concluso per l'annullamento senza della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
1. - AL PA e UG OL propongono ricorso contro la sentenza 8 giugno 2005 della Corte d'appello di Ancona con la quale, in riforma della decisione del Tribunale di Pesaro, entrambi erano dichiarati responsabili del delitto di millantato credito di cui all'art. 346 c.p., comma 2, perché - in concorso tra loro, qualificandosi esperti consulenti, millantavano credito presso i componenti del "comitato per lo sviluppo di nuova imprenditoria giovanile" - si facevano promettere e consegnare dagli imprenditori AO SS e AN RI consistenti somme di danaro, pari a L. 67.500.000 ciascuno. PA, inoltre, era dichiarato responsabile per essersi fatto, sempre con le medesime modalità, promettere un somma di danaro imprecisata, della quale riceveva un primo acconto di L. 10.000.000.
1.1. - Il Tribunale di Pesaro, quale giudice di primo grado, aveva - diversamente qualificato il fatto come truffa - dichiarato estinti i reati per prescrizione, in quanto i Comitati de quibus, dopo la soppressione del ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, erano trasformati in società private con compiti di consulenza, promozione, erogazione e sovvenzione per lo sviluppo e la promozione delle imprese giovanili del mezzogiorno. 1.2. - Questa Corte di legittimità, su ricorso proposto dal pubblico ministero, annullava la sentenza di primo grado e rinviava alla Corte d'appello di Ancona per un nuovo giudizio sulla originaria imputazione, in quanto lo ius superveniens non aveva modificato le funzioni pubbliche dei Comitati e la millanteria posta in essere dagli imputati avrebbe dovuto essere nuovamente riconsiderata in relazione all'ipotesi di reato prevista dall'art. 346 c.p., comma 2. La Corte d'appello di Ancona, rinnovata l'istruttoria dibattimentale e acquisite le dichiarazioni degli imprenditori, ha ritenuto le circostanze da costoro riferite tali da concretizzare i delitti ab origine contestati, in quanto ciascuno aveva riferito che gli imputati avevano ottenuto il danaro che avrebbero dovuto dividere con altri allo scopo di ottenere la erogazione di sovvenzioni, millantando conoscenze qualificate presso il ministero e i comitati preposti alle erogazioni richieste. 2.1. - Con un primo motivo di ricorso, la difesa di UG OL deduce l'inosservanza delle norme processuali, in quanto la Corte di cassazione, una volta annullata la sentenza del Tribunale di Pesaro, avrebbe dovuto disporre il rinvio per un nuovo giudizio ex art. 624 c.p.p., lett. c) a un giudice di pari grado rispetto a quello della sentenza annullata e non al giudice d'appello. La erronea applicazione da parte della Corte di cassazione dell'art. 569 c.p.p., n. 4, avrebbe inficiato il giudizio della Corte d'appello di Ancona illegittimamente investita del nuovo giudizio.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza pre-dibattimentale pronunciata ex art. 129 c.p.p dal Tribunale sarebbe stata inficiata da nullità per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. b) e c) per essere in palese contrasto con l'art. 469 c.p.p. e il giudice del gravame avrebbe dovuto annullarla con rinvio al giudice di primo grado e non avrebbe potuto applicare l'art. 569 c.p.p., n. 4. 2.2. - Con un secondo motivo, la difesa di OL deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge sostanziale, in quanto il giudice d'appello avrebbe individuato il tempus commissi delicti sino al 14 marzo 1991, senza fornire una specifica motivazione sul punto e in contrasto con il capo di imputazione che collocava i fatti ascritti a SO e OL in Pesaro a decorrere dal 1989 e sino al 1991.
La Corte di merito, pur in assenza di elementi di prova, avrebbe ricondotto i fatti al delitto previsto dall'art. 346 c.p.p., comma 2, senza tenere conto che i testi SS, FF, RI e
TT non avrebbero riferito che il danaro loro richiesto era per comprare i favori dei pubblici ufficiali, bensì che il danaro serviva per seguire il complesso iter burocratico delle pratiche di sovvenzione e per sostenere le spese.
La mancanza di elementi per la configurabilità del delitto de quo dovrebbe comportare la declaratoria di estinzione del reato di cui al primo comma dell'art. 346 c.p. 2.3. - Con un terzo motivo, la difesa di OL deduce ancora il difetto di motivazione e la violazione di legge processuale, in quanto l'imputato non avrebbe potuto essere condannati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio non potendo il giudice del rinvio esprimersi sulla virtuale soccombenza nel giudizio di legittimità.
2.4. - Con un quarto motivo, il ricorrente OL deduce il difetto di mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto la Corte d'appello, pur rinnovando l'istruttoria dibattimentale, avrebbe assunto soltanto le prove richieste dal pubblico ministero e non anche le prove richieste ritualmente dall'imputato sin dal giudizio di primo grado.
3.1. - La difesa di AL PA, con un primo motivo, deduce la nullità del giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'appello di Ancona, in quanto PA non sarebbe stato regolarmente citato nel giudizio di legittimità al cui esito è stato pronunciato l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pesaro con la quale i reati, diversamente qualificati come truffa, erano dichiarati estinti per prescrizione.
PA nulla avrebbe saputo del giudizio svolto innanzi alla Corte di cassazione, nonostante nel corso del giudizio di primo grado egli avrebbe eletto domicilio presso il presso il proprio difensore, circostanza che avrebbe impedito alla Corte di cassazione di ritenere PA irreperibile.
3.2. - La difesa di AL PA, con un secondo motivo deduce la nullità della sentenza della Corte d'appello di Ancona, perché erroneamente investita del nuovo giudizio da parte della Corte di cassazione con decisione del 14 maggio 2002. Il giudizio di rinvio avrebbe dovuto essere disposto innanzi al giudice di primo grado non ricorrendo le condizioni per l'applicazione dell'art. 623 c.p.p. 3.3. - Con un terzo motivo, la difesa del ricorrente deduce il difetto di motivazioni in termini analoghi a quelli articolati con il ricorso proposto nell'interesse di OL con riferimento al tempus commissi delicti e alla non corretta interpretazione delle dichiarazioni rese dagli imprenditori sentiti come testi, i quali non avrebbero riferito circostanze per ricondurre i fatti al reato di cui all'art. 346 c.p., comma 2. La mancanza di elementi per la configurabilità del delitto de quo dovrebbe comportare la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 346 c.p., comma 1. 3.4. - Con un quarto motivo, la difesa di PA deduce ancora il difetto di motivazione e la violazione di legge processuale, in quanto l'imputato non avrebbe potuto essere condannati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio non potendo il giudice del rinvio esprimersi sulla virtuale soccombenza nel giudizio di legittimità.
4. - Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - I ricorsi di UG OL e di AL PA sono inammissibili per manifesta infondatezza e per essere articolati con censure non ammesse in sede di legittimità.
2. - Il primo motivo del ricorso di OL e i primi due motivi di quello di PA sono inammissibili, in quanto deducono asserite violazioni del giudizio di legittimità all'esito del quale è stato pronunciato l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pesaro con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio.
Come noto, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 4, nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti giudizi. Nè tali nullità possono essere dedotte quale motivo di nuovo ricorso per Cassazione, ossia come mezzo di annullamento della sentenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza della Suprema Corte, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità (Sez. 1 9 aprile 1999, Pelliccio, rv. 213235), anche se riferite al giudizio di legittimità all'esito del quale è stato pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice (per un'ipotesi analoga, si veda Sez. 5 21 ottobre 2003, Vetrano, rv. 227574). Pertanto, in questa sede non possono essere dedotte eventuali, asserite violazioni di legge compiute dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, come quelle di erronea applicazione dell'art. 623 c.p.p. e di celebrazione del giudizio di legittimità senza la regolare citazione di uno degli imputati.
3. Quanto al difetto di motivazione, entrambi i ricorrenti pretendono in questa sede una non ammessa rilettura delle dichiarazioni delle persone offese riportate nella sentenza impugnata e poste a fondamento dell'affermazione per il delitto di cui all'art. 346 c.p., comma 2. Come noto, è oramai diritto vivente che, in sede di ricorso per cassazione, sono rilevabili esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi probatori o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto del giudizio. Il vizio di motivazione peraltro è rilevabile esclusivamente ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e non anche ai sensi della precedente lettera e).
Il ragionamento probatorio della Corte d'appello è articolato - come esposto in sintesi e nei punti significativi in narrativa - con rigore argomentativo dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita non potesse che configurare l'ipotesi autonoma di millantato credito prevista dall'art. 346 c.p., comma 2, in quanto EN FF e AN RI, l'uno legale rappresentante dell'impresa "Maver srl" e l'altro direttore generale della medesima, hanno concordemente riferito che i due imputati, dopo avere loro confidato conoscenze a livello "ministeriale" per la trattazione della pratica, si erano fatti promettere le somme di L.
7.000.000 da "dividere con altri soggetti qualificati allo scopo di ungere la pratica". Analogo il contenuto delle dichiarazioni di AO SS, socio della Panarros, in parte qua riportate in sentenza là dove si afferma che "il finanziamento sarebbe con certezza avvenuto perché conoscevano delle persone a Roma, avevano conoscenze dentro i ministeri e avrebbero trovato il modo per fare arrivare in fondo la pratica anche se si fosse bloccata da qualche parte facendo capire palesemente che i soldi che chiedevano erano destinati a qualcuno di Roma che avrebbe aiutato iter favorevole della pratica". La ricostruzione operata dal giudice di merito pone in rilievo la sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 346 c.p., comma 5, che riguarda la condotta di chi riceve o accetta la promessa di denaro o di altra utilità col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare;
ipotesi che non integra una circostanza aggravante rispetto alla fattispecie di cui al comma primo, bensì una figura autonoma di reato. Infatti, mentre nella previsione del comma primo il raggiro consiste nel presentare il pubblico ufficiale, destinatario di pressioni amicali, come arrendevole, in quella del comma secondo il pubblico ufficiale è prospettato dall'agente come persona corrotta o corruttibile.
Pertanto, la vicenda, riassunta nei suoi punti significativi, è stata oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale ed astratta racchiusa nell'art.192 c.p.p., commi 1 e 2, di dare "... conto ...dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".
Le ricostruzioni alternative, al pari delle censure sulla selezione e la interpretazione del materiale probatorio, non possono essere configurate come vizio di motivazione, allorché la stessa sia nei suoi contenuti fondamentali coerente, plausibile e corrispondente alle risultanze processuali in essa richiamate e riassunte. A fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (explurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Petrella, rv. 226074).
3.1. Altro punto posto in discussione, sempre nell'ambito del difetto di motivazione, è quello della individuazione del tempus commissi delicti. La questione riguarderebbe, stando ai generici e poco comprensibili rilievi, la individuazione di tale momento consumativo nel marzo 1991, mentre nel capo di imputazione il riferimento è al dicembre 1989 e fino al 1991.
Per la verità, la sentenza impugnata indica la data del marzo 1991 solo per l'episodio ascritto esclusivamente ad AL PA e riguardante la richiesta di danaro rivolta a LD TT in Milano. Sul punto sono riportate le dichiarazioni di TT e l'epoca da costui riferita di una delle ultime dazioni di danaro per complessivi diecimilioni di lire.
Questa circostanza ha comportato la modifica delle indicazioni riportate in epigrafe e l'indicazione della data del delitto ascritto a PA sino al marzo 1991.
2.2. Manifestamente infondata, oltre che generica, è la censura con la quale si deduce che il giudice d'appello in sede di rinnovazione della istruttoria dibattimentale ha assunto le sole prove indicate dal pubblico ministero e non anche quelle che la difesa avrebbe indicato ritualmente per il giudizio di primo grado.
Al riguardo, occorre, anzitutto, porre in rilevo che non vi è stata una specifica indicazione della richiesta formulata a suo tempo e le prove decisive che si asserisce essere state richieste e non considerate dal giudice di rinvio. Peraltro, una volta disposta ex officio la rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice d'appello, la difesa dell'imputato avrebbe avuto l'onere di indicare le prove utili e, in ogni caso, indispensabili alla decisione e sollecitarne l'acquisizione.
La questione è dunque, inammissibile per genericità e assoluta infondatezza.
3. Ultima questione è quella riguardante la condanna degli imputati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Il riferimento non è, come dedotto dai ricorrenti, al giudizio di legittimità conclusosi con l'annullamento.
L'operato della Corte d'appello è, invece, corretto. Infatti, in applicazione dell'art. 592 c.p.p., comma 3, l'imputato che nel giudizio di legittimità riporta condanna penale è condannato altresì alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.
Pertanto, la condanna alle spese del doppio grado di giudizio era ope legis imposta per il proscioglimento pronunciato in primo grado dal Tribunale di Pesaro.
5. I ricorsi sono, dunque, inammissibili per manifesta infondatezza e ciò non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. A norma dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannati, oltre che al pagamento in solido delle spese processuali, ciascuno a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006