CASS
Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2023, n. 5256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5256 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di FA AN, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/07/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Giovanni Carlino. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 luglio 2022, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di beni immobili, consistenti in due distinti fabbricati, emesso dal Gip dello stesso Tribunale di Napoli il 14 giugno 2022, nei confronti di Di FA AN, indagata per i seguenti reati: (capo A) artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in qualità di proprietaria e committente dei lavori, Penale Sent. Sez. 3 Num. 5256 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 03/11/2022 con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e senza il necessario permesso di costruire, realizzava opere di nuova costruzione consistenti in ingenti movimentazioni di terreno finalizzate a modificare il piano di campagna circostante due suoi fabbricati siti nel Comune di Pozzuoli;
in particolare, al fine di interrare il piano terra portando la quota di campagna al livello del primo piano, ammassava terreno sulle pareti perimetrali di entrambi i fabbricati;
(capo B) artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 perché, nella stessa qualità di cui al capo A, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, realizzava le opere sopra descritte in zona soggetta a vincolo paesaggistico senza la necessaria autorizzazione. 2. Avverso l'ordinanza l'indagata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001. Più nel dettaglio, sia lamenta che - a dispetto del contenuto degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che avrebbe verificato la condotta dell'indagata non ravvisando la sussistenza di alcuna tamponatura, ma solo l'apposizione di terreno vegetale, ritenuta non sufficiente a ripristinare la quota di campagna - il giudice del riesame sbaglia nell'individuare una specifica condotta, non sorretta da alcun atto di indagine, sulla quale fonda la sussistenza dei reati de quibus, confondendo l'apposizione del terreno vegetale alle pareti con la tamponatura. Dunque l'interramento, funzionale ma non sufficiente al ripristino dello stato dei luoghi e comunque tale da non costituire opera nuova atta ad aggravare il carico urbanistico, comporterebbe che la norma da applicare, nel caso di specie, non sarebbe l'art. 44, ma l'art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 il quale prevede la sola sanzione amministrativa per le opere realizzate in difformità alla segnalazione certificata di inizio attività. 3. Con memoria depositata il 18 ottobre 2022 la ricorrente insiste ulteriormente nel denunciare l'avvenuta violazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso - con cui si deduce la violazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 - è inammissibile. Va premesso che, avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei 2 vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che, in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente (ex plurimis, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di provvedimenti cautelari reali, deve rilevarsi l'inammissibilità del motivo di impugnazione formulato nel caso in esame, per la non riconducibilità dei vizi prospettati alla categoria della violazione di legge. Nel caso di specie la ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di legge, non lamenta, poi, nell'articolazione del motivo, una scorretta interpretazione della norma richiamata, piuttosto si duole di una scorretta valutazione del compendio istruttorio, come tale non sindacabile in sede di legittimità. A ciò si aggiunga che il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, comunque ha adeguatamente dato conto di come emergesse dagli atti di indagine la realizzazione di ulteriori interventi - consistenti anche in tamponature - non semplicemente difformi rispetto a quanto indicato nella segnalazione certificata di inizio attività, i quali interessano manufatti abusivi, non sanati né condonati, che ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. 5. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/11/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Giovanni Carlino. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 luglio 2022, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di beni immobili, consistenti in due distinti fabbricati, emesso dal Gip dello stesso Tribunale di Napoli il 14 giugno 2022, nei confronti di Di FA AN, indagata per i seguenti reati: (capo A) artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in qualità di proprietaria e committente dei lavori, Penale Sent. Sez. 3 Num. 5256 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 03/11/2022 con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e senza il necessario permesso di costruire, realizzava opere di nuova costruzione consistenti in ingenti movimentazioni di terreno finalizzate a modificare il piano di campagna circostante due suoi fabbricati siti nel Comune di Pozzuoli;
in particolare, al fine di interrare il piano terra portando la quota di campagna al livello del primo piano, ammassava terreno sulle pareti perimetrali di entrambi i fabbricati;
(capo B) artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 perché, nella stessa qualità di cui al capo A, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, realizzava le opere sopra descritte in zona soggetta a vincolo paesaggistico senza la necessaria autorizzazione. 2. Avverso l'ordinanza l'indagata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001. Più nel dettaglio, sia lamenta che - a dispetto del contenuto degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che avrebbe verificato la condotta dell'indagata non ravvisando la sussistenza di alcuna tamponatura, ma solo l'apposizione di terreno vegetale, ritenuta non sufficiente a ripristinare la quota di campagna - il giudice del riesame sbaglia nell'individuare una specifica condotta, non sorretta da alcun atto di indagine, sulla quale fonda la sussistenza dei reati de quibus, confondendo l'apposizione del terreno vegetale alle pareti con la tamponatura. Dunque l'interramento, funzionale ma non sufficiente al ripristino dello stato dei luoghi e comunque tale da non costituire opera nuova atta ad aggravare il carico urbanistico, comporterebbe che la norma da applicare, nel caso di specie, non sarebbe l'art. 44, ma l'art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 il quale prevede la sola sanzione amministrativa per le opere realizzate in difformità alla segnalazione certificata di inizio attività. 3. Con memoria depositata il 18 ottobre 2022 la ricorrente insiste ulteriormente nel denunciare l'avvenuta violazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso - con cui si deduce la violazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 - è inammissibile. Va premesso che, avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei 2 vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che, in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente (ex plurimis, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di provvedimenti cautelari reali, deve rilevarsi l'inammissibilità del motivo di impugnazione formulato nel caso in esame, per la non riconducibilità dei vizi prospettati alla categoria della violazione di legge. Nel caso di specie la ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di legge, non lamenta, poi, nell'articolazione del motivo, una scorretta interpretazione della norma richiamata, piuttosto si duole di una scorretta valutazione del compendio istruttorio, come tale non sindacabile in sede di legittimità. A ciò si aggiunga che il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, comunque ha adeguatamente dato conto di come emergesse dagli atti di indagine la realizzazione di ulteriori interventi - consistenti anche in tamponature - non semplicemente difformi rispetto a quanto indicato nella segnalazione certificata di inizio attività, i quali interessano manufatti abusivi, non sanati né condonati, che ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. 5. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/11/2022