Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15807
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Sentenza 22 ottobre 2003

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In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche, l'emissione della pronuncia nei confronti dell'associazione temporanea, anziché della capogruppo-mandataria (cui l'art. 23 del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 attribuisce il potere di far valere le ragioni verso il committente in via esclusiva rispetto alle ragioni delle imprese associate, così configurando una ipotesi di conferimento, "ex lege", di mandato collettivo con rappresentanza, anche processuale), non comporta alcuna nullità della sentenza, non potendo essere negata alla associazione temporanea la qualità di centro d'imputazione di rapporti giuridici. (Principio espresso in fattispecie nella quale tanto nell'intestazione, quanto nel dispositivo e nella motivazione della sentenza risultava l'indicazione di tutte le imprese partecipanti alla associazione temporanea).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15807
    Data del deposito : 22 ottobre 2003

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