Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche, l'emissione della pronuncia nei confronti dell'associazione temporanea, anziché della capogruppo-mandataria (cui l'art. 23 del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 attribuisce il potere di far valere le ragioni verso il committente in via esclusiva rispetto alle ragioni delle imprese associate, così configurando una ipotesi di conferimento, "ex lege", di mandato collettivo con rappresentanza, anche processuale), non comporta alcuna nullità della sentenza, non potendo essere negata alla associazione temporanea la qualità di centro d'imputazione di rapporti giuridici. (Principio espresso in fattispecie nella quale tanto nell'intestazione, quanto nel dispositivo e nella motivazione della sentenza risultava l'indicazione di tutte le imprese partecipanti alla associazione temporanea).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15807 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di Sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Francesco Luigi - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALSTRADE S.P.A., in persona del legale rappresentante "pro- tempore", elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato CAROLEO FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VAGLIVIELLO ALESSANDRO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE UC MA AR, IMPREGILO S.P.A., ICLA S.P.A., PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 08160/98 proposto da:
DE UC MA AR, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MAROTTA ALESSANDRO, DEL VASTO EUGENIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ITALSTRADE S.P.A., IMPREGILO S.P.A., PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA;
- intimati -
avverso la sent. n. 130/97 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 20 novembre 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
uditi gli avvocati Alessandro VAGLIVIELLO, Alessandro MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale. Per il ricorso principale assorbito il primo motivo, per gli altri, rigetto o inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14 e il 15 febbraio 1995 RI CA De UC esponeva:
- con ord. n. 449 del 9 dicembre 1994 il Presidente della Giunta Regionale Campania, commissario straordinario del Governo ex art. 11 legge n. 887 del 1984, aveva disposto, ai fini della realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Circumflegrea, l'occupazione di una parte di un suo immobile in territorio di Napoli, costituito da un fabbricato con annessa superficie destinata a terrazzo e giardino;
- il 4 agosto 1994, l'associazione temporanea di imprese TA s.p.a., Cogefarimpresit s.p.a. (successivamente, Impregilo s.p.a.) ed Icla s.p.a., concessionaria delle opere e procedure espropriative, aveva presso possesso degli immobili. Con atto notificatole il 18 gennaio 1995 l'A.T.I. le aveva comunicato l'avvenuto deposito presso la Cassa DD. E PP. di Napoli l'indennità di espropriazione, determinata in L. 44.196.120. Intendeva, pertanto, proporre opposizione;
- conveniva, pertanto, il Presidente della Giunta Regionale, l'A.T.I. e le imprese associate dinanzi alla Giunta Speciale per le espropriazioni di Napoli, chiedendo la determinazione della giusta indennità, con la condanna dei convenuti al pagamento della stessa, con gl'interessi dovuti.
Si costituivano in giudizio l'A.T.I. e la TA s.p.a. Con sentenza 25 settembre - 20 novembre 1997 la Giunta dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Presidente della Giunta Regionale - commissario straordinario del Governo, e determinava l'indennità di espropriazione in L. 57.678.500, con gl'interessi legali dalla data del decreto di espropriazione;
l'indennità di occupazione in L. 115.537.000, con gl'interessi dalla data di presa di possesso.
La sentenza è così motivata:
- premessa l'ammissibilità dell'opposizione alla stima ex art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e la giurisdizione della Giunta,
la legittimazione passiva doveva essere riconosciuta soltanto in capo all'A.T.I. concessionaria, alla quale, con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, emessa in forza dell'art. 11, comma 18, della legge n. 887 del 1984, era stata affidato con apposita convenzione il compimento di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma, ancorché comportanti l'esercizio di poteri pubblicistici, quali quelli inerenti alle procedure di espropriazione e offerta, deposito e pagamento delle indennità. Ne conseguiva il difetto di legittimazione del commissario straordinario di Governo;
- la stima veniva effettuata sulla base di consulenza tecnica e di indagine di mercato effettuata dalla stessa Giunta. Fra l'altro, veniva ricompresa nei beni da valutare una porzione d'immobile realizzata abusivamente, per la quale era stata presentata domanda di condono ai sensi dell'art. 35, comma 12, della legge n. 47 del 1985, ed era trascorso il biennio dalla presentazione.
Avverso tale sentenza la TA ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre mezzi d'annullamento. RI CA De UC resiste con controricorso ed ha, altresì, proposto ricorso incidentale.
2) I motivi del ricorso principale
2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, la ricorrente deduce che la sentenza è nulla o "inutiliter data", in quanto emessa nei confronti di un soggetto privo di capacità giuridica e di correlativa "legitimatio ad processum". L'A.T.I. non costituirebbe, infatti, un soggetto giuridico o un centro autonomo d'imputazione di diritti ed obblighi, ma un mero strumento per la realizzazione delle finalità delle singole imprese riunite.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 235 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 67 R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 50 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, in relazione agli articoli 33 e 35 D.P.R. n. 753 del 1980, la ricorrente deduce che erroneamente la Giunta avrebbe determinato le indennità con riferimento alla porzione di fabbricato abusiva, ritenendo operante il silenzio - assenso per decorrenza del biennio dalla presentazione della domanda di concessione in sanatoria. Secondo la ricorrente, la Giunta non avrebbe considerato l'esistenza di vincoli e il fatto che la società concessionaria della ferrovia aveva subordinato il rilascio della concessione all'esecuzione di particolari opere, che risultavano non eseguite da apposita relazione del tecnico comunale.
Inoltre, il citato art. 50 fa espresso divieto ai comuni di rilasciare licenze e concessioni edilizie per immobili ricadenti nelle cosiddette fasce di rispetto laterali lungo i tracciati delle linee ferroviarie.
Pertanto, in presenza di tali vincoli l'opera non doveva ritenersi sanabile, con conseguente inoperatività del silenzio - assenso previsto dall'art. 33 della legge n. 47 del 1985. 2.3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che le indennità di espropriazione e occupazione siano state determinate per il deprezzamento subito dal fabbricato per essere limitrofo all'area pertinenziale espropriata, nonostante il citato art. 16 disponga che, in caso di costruzione senza licenza, l'indennità deve essere determinata in base al valore della sola area.
3) Il motivo del ricorso incidentale
Con un unico mezzo d'annullamento, privo di rubrica, la ricorrente censura la sentenza per avere pronunciato condanna soltanto nei confronti dell'associazione temporanea d'imprese, e non della TA quale capo - gruppo ovvero delle singole imprese associate. Chiede che tale pronuncia sia adottata dalla Corte, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, proposti nei confronti della stessa sentenza.
4.2. In via preliminare va escluso che incida sulla validità della sentenza impugnata la sopravvenuta pronunzia della Corte Costituzionale n. 393/72, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del D.L.Lgt. n. 219 del 1919, nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta Speciale l'ingegnere capo dell'U.T.E. (e cui ha fatto seguito l'intervento correttivo del legislatore che, con l'art. 1 della legge n. 1 del 2003, di conversione del D.L. n. 251 del 2002). Per principio già affermato nella giurisprudenza della Corte, le sentenze della Corte Costituzionale, dichiarative dell'incostituzionalità (in sè o in relazione a talune sue componenti) di un organo giurisdizionale non comportano l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo, e del provvedimento che l'abbia conclusa, ove intervengano dopo l'esaurimento di essa e, salvo che la relativa questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata prima dell'esaurimento di detta fase (S.U., n. 3923/75; Sez. 1, n. 4266/77, 2644/79, 3334/98), ovvero dedotta come motivo impugnatorio della sentenza per il profilo di difetto di giurisdizione del giudice, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma primo, in relazione all'art. 158 c.p.c.
4.3. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato. L'art. 23 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, attribuisce all'impresa capogruppo di una associazione temporanea di imprese il potere di far valere le ragioni verso il committente in via esclusiva rispetto alle potenziali ragioni delle imprese associate. In questo modo la norma configura un mandato collettivo con rappresentanza (art. 1726 c.c.), conferito dalle imprese che intendono partecipare ad una gara di appalto pubblico ad una di esse. In base a tale mandato l'impresa capogruppo conserva la veste di rappresentante per tutto il periodo dell'associazione (infatti il mandato è irrevocabile, come si ricava dall'ottavo comma dell'art. 23) e le imprese associate non possono ingerirsi nell'attività del mandatario, salvo che ciò sia previsto.
Infine, la società capogruppo ha la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti nei confronti dell'appaltante i lavori. Tali principi non comportano che alla figura dell'associazione temporanea d'imprese possa essere negata la qualità di centro d'imputazione di rapporti giuridici, tanto è vero che, in tale qualità, la stessa era parte del rapporto di concessione. Nella specie, inoltre, l'indicazione della stessa come parte del processo e come destinataria della pronuncia del giudice non ha comportato alcuna incertezza, essendo chiaramente indicate, nell'intestazione, nella motivazione e nel dispositivo della sentenza impugnata, le tre imprese partecipanti all'associazione. Inoltre, la rituale rappresentanza delle imprese associate - secondo la disciplina speciale dell'associazione temporanea - non viene polta in contestazione dalla ricorrente. In definitiva, l'indicazione delle parti - così come contenuta nella sentenza impugnata - consente l'individuazione delle imprese e l'attribuzione ad esse dei diritti ed obblighi secondo la disciplina legislativa delle associazioni temporanee.
Da quanto sopra consegue, altresì, l'infondatezza del motivo di ricorso incidentale: l'emissione della pronuncia nei confronti dell'associazione temporanea d'imprese, anziché della capogruppo - mandataria, non comporta alcuna incertezza sui destinatari della decisione, tenuto conto delle specificazioni contenute nell'intestazione.
4.4. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Con gli stessi, infatti, la ricorrente introduce questioni sull'esistenza di parti di fabbricato eseguite senza concessione edilizia, per le quali non opererebbe - come invece ritenuto dalla Giunta Speciale - la sanatoria del silenzio assenso, a causa della presenza di vincoli all'attività edilizia. Si tratta di questioni implicanti nuovi accertamenti di fatto, inibiti in questa sede, potendo la sentenza essere censurata - nel giudizio di legittimità regolato dall'art. 19 del D.L.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 - soltanto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, con esclusione delle doglianze relative a valutazioni meramente tecniche o ai presupposti di fatto su cui esse si fondano o, comunque, a vizi di insufficienza della motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Secondo una consolidata giurisprudenza delle sezioni unite civili (sentenze 10 novembre 1993, n. 11078; 5 gennaio 1995, n. 184; 28 agosto 1998, n. 8537; 2 marzo 1999, n. 111), la motivazione delle sentenze della Giunta speciale è, pertanto, censurabile quando è totalmente inesistente o, comunque, tale da non consentire la ricostruzione della "ratio decidendi".
4.5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a sezioni unite civili;
riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle sezioni unite civili, il 8 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2003