Versione
14 aprile 1967
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Versione
11 giugno 1977
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Art. 30.
Il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero sono autorizzati a stipulare con l'istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero apposite convenzioni disciplinanti i rapporti reciproci insorgenti dall'applicazione della presente legge.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni puo' essere autorizzato dal Ministero del tesoro a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con Istituti italiani
operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.
Con le modalita' ed alle condizioni da stabilire con decreto del
Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni puo' essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.
I premi riscossi sono versati in un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per garanzie concesse a norma della legge 5 luglio 1961, n. 635 .
I premi riscossi saranno destinati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 24, al pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge, al pagamento delle spese previste dalle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, nonche' all'incremento annuale della dotazione del Fondo di cui all'articolo 32. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero sono autorizzati a stipulare con l'istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero apposite convenzioni disciplinanti i rapporti reciproci insorgenti dall'applicazione della presente legge.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni puo' essere autorizzato dal Ministero del tesoro a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con Istituti italiani
operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.
Con le modalita' ed alle condizioni da stabilire con decreto del
Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni puo' essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.
I premi riscossi sono versati in un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per garanzie concesse a norma della legge 5 luglio 1961, n. 635 .
I premi riscossi saranno destinati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 24, al pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge, al pagamento delle spese previste dalle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, nonche' all'incremento annuale della dotazione del Fondo di cui all'articolo 32. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Giurisprudenza • 10
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 13/01/2015, n. 18Provvedimento: TestoProvvedimento.doc REPUBBLICA ITALIANA 18/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo De Marco Presidente Dott.ssa Marta Tonolo Consigliere Dott. Leonardo Venturini Consigliere Dott. Bruno Domenico Tridico Consigliere Dott.ssa Maria Nicoletta Quarato Consigliere pronuncia la seguente SENTENZA nel giudizio d'appello iscritto al n. 45547 del registro di segreteria, promosso da xxx xxx - rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Sartori, del foro di xxxx, con domicilio eletto in Roma, via Angelo Secchi, n. 9 presso lo studio dell'avv. Flavia Faccioli - contro l'INPS, in …Leggi di più...
- art. 30 legge 131/83·
- fissità·
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- pensione·
- quota B·
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- corrispettività·
- quota A·
- norme comunali·
- indennità pensionabile·
- art. 16 legge 1077/59·
- art. 15 legge 1077/59