Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2005, n. 34682
CASS
Sentenza 11 febbraio 2005

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Massime1

Ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio deciso dal giudice di merito sulla base della valutazione di precedenti condanne dell'imputato per emissione di assegni senza copertura, significative ai fini del giudizio prognostico).

Commentari2

  • 1Reato di omesso versamento IVA basato su debito dichiarato e non effettivo.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Reato di omesso versamento IVA basato su debito dichiarato e non effettivo – tenuità del fatto. Massima Giurisprudenziale Il reato di omesso versamento IVA è basato sul debito dichiarato, non su quello effettivo. La causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (fissata a 250.000 euro) poiché il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale; uno scostamento di oltre 4 mila euro non può affatto definirsi esiguo. Decisione: Sentenza n. 14595/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: …

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  • 2Omesso versamento IVA e particolare tenuità del fatto
    Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2018

    Il reato di omesso versamento IVA è basato sul debito dichiarato, non su quello effettivo. La causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (fissata a 250.000 euro) poiché il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale; uno scostamento di oltre 4 mila euro non può affatto definirsi esiguo. Decisione: Sentenza n. 14595/2018 Cassazione Penale – Sezione III Massima Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 è necessario e sufficiente che l'imposta sul …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2005, n. 34682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34682
Data del deposito : 11 febbraio 2005

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