Sentenza 11 febbraio 2005
Massime • 1
Ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio deciso dal giudice di merito sulla base della valutazione di precedenti condanne dell'imputato per emissione di assegni senza copertura, significative ai fini del giudizio prognostico).
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- 1. Reato di omesso versamento IVA basato su debito dichiarato e non effettivo.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Reato di omesso versamento IVA basato su debito dichiarato e non effettivo – tenuità del fatto. Massima Giurisprudenziale Il reato di omesso versamento IVA è basato sul debito dichiarato, non su quello effettivo. La causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (fissata a 250.000 euro) poiché il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale; uno scostamento di oltre 4 mila euro non può affatto definirsi esiguo. Decisione: Sentenza n. 14595/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: …
Leggi di più… - 2. Omesso versamento IVA e particolare tenuità del fattoGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2018
Il reato di omesso versamento IVA è basato sul debito dichiarato, non su quello effettivo. La causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (fissata a 250.000 euro) poiché il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale; uno scostamento di oltre 4 mila euro non può affatto definirsi esiguo. Decisione: Sentenza n. 14595/2018 Cassazione Penale – Sezione III Massima Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 è necessario e sufficiente che l'imposta sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2005, n. 34682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34682 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/02/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - N. 355
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 012140/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ID AR N. IL 23/02/1955;
avverso SENTENZA del 12/12/2003 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI POPOLO ANGELO;
udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dr. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. BONGIORNO Antonio;
FATTO E DIRETTO
L'adita Corte di Appello ha confermato, per la prescrizione di IS ID EL (sono illimitamente responsabile della fallita "Supitorn Farma Baby s.n.c."), la sentenza del Tribunale di Messina, in data 6 dicembre 2000, di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per la contestata distrazione della somma di lire 18 milioni, corrisposta dalla società "Medical Pharma r.l." e "non annotata nelle scritture contabili".
A confutazione delle doglianze e delle richieste dell'impugnazione ha considerato, in particolare, che: - risulta comprovata la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al riguardo, posto che "l'emissione della certificazione di avvenuto pagamento ai fini fiscali per ritenuta di acconto costituisce un elemento di prova sufficiente a dimostrare la sicura ricezione del denaro da parte degli imputati", - risultando già contenuta nei limiti edittali la pena comminata, non ricorrono i presupposti per dichiarare la sospensione condizionale in considerazione dei risultanti precedenti penali, seppure riguardanti prevalentemente fatti ormai depenalizzati di emissione di assegni a vuoto. Il ricorrente denunzia che la sentenza impugnata in tal modo è inficiata che:
1. illegittimità della ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato (essendo impossibile l'annotazione contabile del pagamento ricevuto dopo la dichiarazione di fallimento della società), oltre che del diniego del beneficio di cui all'art. 163 c.p., non giustificato dalla intervenuta depenalizzazione dei fatti di emissione di assegni a vuoto interessati da precedenti pronunzia di condanna penale;
2. carenze motivazionali del procedimento argomentativo del diniego predetto, non essendosi tenuto conto del corretto comportamento processuali e della collaborazione prestata per l'utile ricostruzione dei movimenti patrimoniali della società fallita.
Ma le censure (che, nell'apparenza di errori e vizi denunziati, postulano anche la rivalutazione di merito - così inammissibile in questa sede di legittimità - di risultanze processuali e probatoria, già compiutamente e coerentemente esaminate a fondamento della incensurabili valutazione di sussistenza di rilevante iniziativa distrattiva e di esclusione di elementi e situazioni apprezzabili per la concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p.p.) risultano comunque destituite di fondamento. Già la contestazione di inesigibilità alla (indebita) acquisizione di pagamento ricevuto resta correlata a prospettazione pretestuosa e congettuale di divieto di annotazioni contabili relative alle operazioni perfezionatatesi dopo la dichiarazione di fallimento, non tenendosi contro del rilievo accusatorio oggettivo del fatto che le somme riscosse sono state evidentemente trattenute dall'imputato e non sono state poste a disposizione del Curatore a concorrere alla formazione dell'attivo fallimentare. Mentre, per il reato, le censure adducono questioni idonee a comportare conclusione di illegittimità del diniego del beneficio invocato, incensurabile giustificato da valida prevalenza valutativa attribuita dai giudici di merito alle risultanze delle precedenti numerose condanne pronunziate a carico del AS (che, per quanto correlate ad ipotesi di emissione di assegni bancari senza copertura di fondi ormai depenalizzati, comunque sono state considerate per il loro rilievo patrimoniale-commerciale, che rendono l'imputato immeritevole del beneficio secondo la discrezionale e logica determinazione accreditata per il diniego del beneficio, neppure richiedendosi specifica considerazione delle situazioni ulteriori addotte dal ricorrente ed implicitamente disattese per la prevalenza valutativa ostativa, che, come anticipo, è stata configurata per i riferiti precedenti riscontri comportamentali negativi ancorché correlati e violazioni ormai depenalizzate (come da Cass. 6^, 5 luglio 2001, n. 35176, Magrini, Rv 220106). E, pertanto, il ricorso esaminato resta rigettato, condannandosi il AS al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2005