Sentenza 10 dicembre 1999
Massime • 1
La legge 27 maggio 1998 n.165, nel modificare l'art.656 c.p.p. e l'art.47 dell'ordinamento penitenziario, con contestuale abrogazione dell'art.47 bis del medesimo ordinamento, non ha tuttavia abrogato, ne' esplicitamente ne' implicitamente, la disciplina, che, per il caso di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte di tossicodipendenti o alcoldipendenti, è dettata dal combinato disposto degli artt.91, comma 4, e 94, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309; disciplina in base alla quale, quando la detta richiesta sia stata presentata dopo l'avvenuta esecuzione dell'ordine di carcerazione, spetta al pubblico ministero disporre la scarcerazione del condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. Deve pertanto escludersi che a tale adempimento, nell'ipotesi data, sia tenuto invece il magistrato di sorveglianza, secondo la regola dettata per l'affidamento in prova ordinario dal novellato art.47, comma 4, dell'ordinamento penitenziario.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/1999, n. 7061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7061 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 10.12.1999
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.7061
3.Dott. GIRONI EMILIO " rel. est. REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N.23506/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1)Procuratore Generale della Repubblica presso TRIBUNALE di RAGUSAnei confronti di:
RR RM N. IL 02.05.1972
avverso ordinanza del 24.03.1999 TRIBUNALE di RAGUSA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli per ann. S. R. e trasmissione atti a M. S. competente.
Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe, procedendo ex art. 666 c.p.p. a seguito di declaratoria di non luogo a provvedere da parte del P.M. per la ritenuta competenza al riguardo del Magistrato di sorveglianza, ha sospeso l'esecuzione della pena in corso di espiazione da parte di TE CA in pendenza di sua richiesta di affidamento i prova ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/1990, ritenendo tuttora vigente il disposto dell'art. 91, commi 3 e 4, D.P.R. cit. anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 165/1998, il cui art. 2 comma 4, nel demandare al magistrato di sorveglianza la facoltà di sospendere l'esecuzione già in corso in pendenza di domanda di affidamento, riguarderebbe esclusivamente l'affidamento ordinano di cui all'art. 47 ord. penit.
Ricorre il P.M. per asserita violazione dell'art. 2 l. n. 165/1998, ribadendo la tesi secondo cui la competenza a provvedere alla sospensione dell'esecuzione già in corso spetterebbe in ogni caso al magistrato di sorveglianza in forza della previsione di cui al comma 4 dell'articolo succitato, che avrebbe portata generale ed avrebbe determinato, ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, l'abrogazione di ogni precedente norma con essa contrastante e, segnatamente, dell'art. 91, comma 4, D.P.R. n. 309/1990, in tal modo arrestando le attribuzioni del P.M. nel procedimento di esecuzione all'emissione dell'ordine di carcerazione ed impedendo ad esso, in chiave con l'ispirazione di fondo del nuovo codice di rito, "di ingerirsi in un procedimento di carattere giurisdizionale conclusosi con la condanna, causando così una commistione di competenze di natura amministrativa e giurisdizionale che la nuova formulazione dell'art. 656 c.p.p. pare abbia voluto evitare". Il ricorso è infondato.
La tesi del ricorrente, fondata sull'abrogazione dell'art. 94, co. 4, D.P.R. n. 309/1990 per incompatibilità con la disciplina introdotta dalla legge n. 165/1998, che avrebbe regolato l'intera materia della sospensione dell'esecuzione della pena in caso di richiesta di misure alternative alla detenzione da parte del condannato, è già stata da questa stessa sezione accolta con sentenza 25 gennaio 1999 n. 629, Maggio, ed è nel presente caso sostenuta anché dal P.G. requirente presso questa corte, il quale ritiene che la nuova disciplina abbia inteso ripartire le competenze in materia, assegnando al P.M., agente in sede esecutiva come organo amministrativo, quella di sospendere l'esecuzione nei confronti del condannato libero, ed al magistrato di sorveglianza, organo giurisdizionale, quella di provvedere nei confronti del condannato già detenuto in espiazione, determinante essendo, ai fini del riparto, lo "status libertatis" del soggetto al momento di proposizione dell'istanza di misura alternativa e non essendovi ragione di mantenere una diversa ed antitetica regola nel caso di affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990. Le ragioni esposte a sostegno di tale tesi sono condivisibili sul piano dell'opportunità e della ideale razionalità del sistema e costituiscono tutte validi argomenti per una ulteriore modifica della disciplina della materia che si conformi ai principi dogmatici sostenuti dal P.M. ricorrente e dal P.G. requirente ma non valgono a configurare una effettiva incompatibilità dell'art. 91, comma 4, D.P.R. 309/1990 con le disposizioni della legge n. 165/1998 ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, dovendosi detta incompatibilità circoscrivere ai casi di pratica impossibilità di convivenza di discipline tra loro contrastanti di una medesima fattispecie (ovvero di regole di opposto contenuto normativo concernenti un medesimo fenomeno od una medesima situazione) e non anche estendere a tutti i numerosi casi di irrazionalità, asistematicità o difetto di coordinamento tra norme, tutte - comunque - tecnicamente applicabili ancorché non coerenti e sintoniche tra loro, spettando in tali casi solo al legislatore ricondurre a logica unitarietà il sistema, senza interventi manipolativi o correttivi dell'interprete. Nel caso di specie il legislatore, intervenendo novativamente sull'art. 656 c.p.p. e su talune disposizioni della legge n. 354/1975 e disponendo espressamente l'abrogazione dell'art. 47 bis di quest'ultima (già da ritenersi, peraltro, secondo la sentenza n. 377/1998 della Corte costituzionale - Foro it., 1998, I, 2736 - non più in vigore perché sostituito dall'art. 94 D.P.R. 30911990), nulla ha disposto in ordine all'art. 94 citato, la cui disciplina, concernendo istituto diverso ed autonomo rispetto a quello di cui all'art. 47 ord. penit., non presenta alcuna pratica incompatibilità con la nuova normativa ma solo diversità di impostazione e disomogeneità rispetto ad essa che, tuttavia, non compete al giudice eliminare o risolvere;
e ciò è tanto più vero ove si osservi che lo stesso legislatore del 1998, pur menzionando anche quella di cui all'art. 94 cit. tra le misure alternative alla detenzione in vista della cui richiesta sospendere l'esecuzione della pena, ha, poi, solo per l'affidamento in prova di cui all'art. 47 o.p., (oltreché per la detenzione domiciliare) previsto la possibilità della sospensione dell'esecuzione già in corso da parte del magistrato di sorveglianza, nulla disponendo per l'affidamento terapeutico ed espressamente sancendo l'abrogazione del solo art. 47 bis l. n.354/1975 (il che, in base a quanto già aveva ritenuto la Corte
costituzionale, lungi dal fornire - come preteso dai suoi sostenitori - avallo alla tesi qui avversata, assume una valenza meramente dichiarativa o ricognitiva di quanto già ricavabile per via interpretativa, a prescindere ed ancor prima dell'entrata in vigore della legge 165/1998). Non potendosi, in definitiva, ritenere l'abrogazione, ne' espressa nè tacita, dell'art. 91, co. 4, del t.u. delle leggi in materia di stupefacenti, la cui applicazione è richiamata dal successivo art. 94, co. 2, e non competendo all'a.g.o. fare opera di emenda e razionalizzazione del sistema normativo, incensurabilmente l'ordinanza impugnata ha ritenuto- la competenza a provvedere del P.M., ad esso sostituendosi in sede di.- incidente di esecuzione attivato ex art. 666 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2000