Sentenza 21 gennaio 2000
Massime • 2
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 maggio 1998 n.165, nel caso di affidamento in prova al servizio sociale da parte di tossicodipendenti o alcooldipendenti, la disciplina applicabile è quella dettata dal combinato disposto degli artt. 91, comma 4, e 94, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in base alla quale, quando la relativa richiesta sia stata presentata dopo l'avvenuta esecuzione dell'ordine di carcerazione, spetta al pubblico ministero, e non al magistrato di sorveglianza, disporre la scarcerazione del condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza.
Non è configurabile, neanche "sub specie" di caso analogo, un conflitto di competenza tra pubblico ministero e giudice. (Fattispecie relativa a preteso conflitto sussistente tra P.M. e magistrato di sorveglianza in tema di competenza alla sospensione dell'esecuzione della pena chiesta in relazione ad istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata a norma dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 da condannato in espiazione di pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2000, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 21/01/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI N.451
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 35167/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) BO AN n.
2) UFFICIO DI SORVEGLIANZA ROMA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
BO AN n. il 15.08.1973
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura, che ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto.
Fatto e diritto
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla istanza, proposta da NA IS, di sospensione dell'esecuzione della pena, in relazione alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 309/90. Il Magistrato di Sorveglianza di Roma, al quale gli atti sono stati trasmessi, ha declinato, a sua volta, la competenza, sollevando conflitto, sul rilievo che la disciplina prevista dal citato decreto ha carattere di specialità ed è, quindi, derogatoria rispetto alle norme generali.
Osserva, inoltre, che la legge n. 165/98 non comporta una ripartizione della competenza del pubblico ministero e del magistrato di sorveglianza in ordine al provvedimento "de quo" ancorata alla circostanza che sia iniziata o meno l'esecuzione della pena, mentre l'ipotesi di cui all'art. 2 co.
4 - di sospensione dell'esecuzione della pena già iniziata - si pone in relazione a parametri di valutazione del tutto eterogenei rispetto ai presupposti e alle finalità dell'affidamento in casi particolari.
La fattispecie in esame, sicuramente estranea all'ambito di applicazione del conflitto di competenza inteso in senso proprio, di cui al primo comma dell'art. 28 c.p.p., non è riconducibile neppure alla categoria dei casi analoghi prevista dal secondo comma della stessa norma, non essendo in alcun modo configurabile nel vigente sistema un conflitto tra pubblico ministero, che è una parte, anche se pubblica, del processo, e giudice.
L'analogia va, infatti, circoscritta soggettivamente sempre al contrasto, da cui derivi una situazione di stasi processuale, tra due organi giurisdizionali, come emerge. inequivocabilmente dalla lettera dell'art. 28 citato, che, usando la congiunzione "tuttavia" - per raccordare il primo al secondo periodo del secondo comma, specificamente riferito al contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - rende evidente, nel disciplinare tale situazione, che lo spazio di operatività dei conflitti è limitato, comunque, ai giudici.
Ciò premesso, ritiene la Corte che debba adottarsi, riguardo al problema qui proposto, soluzione diversa da quella accolta con la propria precedente sentenza 25 gennaio 1999 n. 629 (Maggio), che ha riconosciuto la competenza del magistrato di sorveglianza in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena già iniziata, connessa alla richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento terapeutico.
Anche se militano, in favore della tesi già accolta, ragioni che riflettono l'avvertita esigenza di una maggiore omogeneità del sistema, tuttavia tali argomentazioni non superano l'obiezione, puntualmente esplicitata con la sentenza di questa Corte n. 7061/99 (Inghilterra), che non è configurabile una effettiva incompatibilità (induttiva dell'abrogazione, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi) dell'art. 91 D.P.R. 309/90 con le disposizioni della legge 165/1998, la quale, peraltro, ha significativamente disposto in modo espresso l'abrogazione dell'art. 47 bis ord. Pen. Dovendo ritenersi, pertanto, tuttora vigente la norma anzidetta, non è sostenibile che il punto di discrimine tra la competenza del pubblico ministero e quella del magistrato di sorveglianza si identifica nell'inizio dell'esecuzione della pena in relazione all'affidamento in prova terapeutico.
Conseguentemente, gli atti vanno rimessi alla Procura Generale di Roma per quanto di sua competenza.
P.Q.M
Dichiara insussistente il conflitto.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma per provvederne sull'istanza del NA. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000