Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2000, n. 451
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Sentenza 21 gennaio 2000

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Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 maggio 1998 n.165, nel caso di affidamento in prova al servizio sociale da parte di tossicodipendenti o alcooldipendenti, la disciplina applicabile è quella dettata dal combinato disposto degli artt. 91, comma 4, e 94, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in base alla quale, quando la relativa richiesta sia stata presentata dopo l'avvenuta esecuzione dell'ordine di carcerazione, spetta al pubblico ministero, e non al magistrato di sorveglianza, disporre la scarcerazione del condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza.

Non è configurabile, neanche "sub specie" di caso analogo, un conflitto di competenza tra pubblico ministero e giudice. (Fattispecie relativa a preteso conflitto sussistente tra P.M. e magistrato di sorveglianza in tema di competenza alla sospensione dell'esecuzione della pena chiesta in relazione ad istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata a norma dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 da condannato in espiazione di pena).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2000, n. 451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 451
    Data del deposito : 21 gennaio 2000

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