Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta (art. 216 L. fall.), è legittima l'ordinanza che applica la misura cautelare del sequestro preventivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto la previsione di cui all'art. 238 Legge fall.consente lo svolgimento di attività di indagine in relazione al reato in questione anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento, a condizione che ricorrano indizi dello stato di insolvenza (art. 7 L. fall.) o che concorrano gravi motivi e sia stata presentata domanda per ottenere la dichiarazione di fallimento. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato i gravi motivi di cui all'art. 238 L. fall. in consistenti debiti nei confronti di innumerevoli soggetti nonché nella creazione di una fitta rete di società collegate preordinate al raggiungimento di finalità aventi rilievo penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2005, n. 43871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43871 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/11/2005
Dott. FERRUA Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1160
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 19331/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IT AT N. IL 30/10/1955;
avverso ORDINANZA del 04/03/2005 TRIB. LIBERTÀ di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Tindari Baglione che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
AT IT ha proposto, il 14 aprile 2005, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 4 marzo 2005 con la quale il Tribunale del riesame di Latina aveva confermavo il decreto di sequestro preventivo del locale Gip in data 11 febbraio 2005. La misura cautelare reale aveva ad oggetto il conto corrente bancario acceso dalla s.p.a. EL Ferroviaria presso la Cariprato di Pistoia.
Il Tribunale aveva rilevato, disattendendo le deduzioni difensive;
- la competenza territoriale della autorità emittente, determinata in relazione alla fattispecie - invero non presa esplicitamente in considerazione dal Gip - di associazione per delinquere, ipotizzata insieme a quelle di truffa e bancarotta fraudolenta;
- il fumus commissi delicti relativo al tentativo di distrazione di somme, desunto sia da elementi indicati nel decreto del P.M. (tentativo della IT di prelevamento di somme senza apparente giustificazione), sia da elementi indicati dal Gip (informazioni di AR e DI);
- il nesso tra il conto corrente sequestrato e i delitti contestati (la società EL Ferroviaria sarebbe stata acquisita dalla indagato al fine di "svuotarla").
Aveva analizzato poi il merito delle anzidette deposizioni desumendo che la società versava in difficoltà, tanto che era stato dato mandato alla AR, congiuntamente al marito della IT (RA, che aveva acquisito la società) di procedere solo ai pagamenti in favore di creditori e su base attiva;
invece la AR era poi stata pressata, anche con minacce, a effettuare pagamenti in base a criteri del tutto diversi, non riuscendo nemmeno ad onorare il debito societario in favore della srl UE RO rappresentata dalla DI.
Il Tribunale aveva proseguito rilevando che la IT era ed è amministratrice della società EL Ferroviaria per sua stessa ammissione, unitamente a RA SC e RA CA;
che la società era stata ceduta dapprima alla S.EI.Co s.r.l. e poi da questa alla s.a.s. Je.Sa. di CA RA, con trasferimento contestuale della relativa sede (dicembre 2002) da Pistoia a Latina e trasformazione in società per azioni. Il capitale era stato sottoscritto, al giugno 2003, da società del gruppo familiare della IT, ossia la S.EI.Co., poi dichiarata fallita nel 2004, dalla Je.Sa s.a.s. e da RA SA. La EL ferroviaria spa aveva alfine ceduto in affittato l'azienda alla spa Nuova EL. Nella compagine sociale della S.EI.Co s.r.l. era presente la IT con marito (RA) e figlia i quali operavano anche mediante altre società, alcune delle quali giunte alla procedura fallimentare. Infine il Tribunale aveva analizzato la documentazione prodotta (atto di desistenza di un creditore della EL Ferroviaria;
elenchi di richieste di pagamento avanzate da RA alla banca) evidenziandone la inconferenza e/o il difetto di requisiti che la rendessero certa (sottoscrizione dell'autore, attestazione di ricezione da parte del destinatario etc).
Il periculum in mora era stato individuato nella previsione che la IT potesse continuare ad operare sul conto portando a termine il proprio intendimento distrattivo.
Nessun rilievo era da attribuire al fatto che la società EL non risultava ancora dichiarata fallita dal momento che le ipotesi di reato in contestazione allo stato erano anche altre. Avverso tale decisione, ha dedotto la ricorrente.
1 - La violazione delle norme processuali di cui agli artt. 125, 321, 21 c.p.p.. Non sarebbe stata data una corretta soluzione alla questione di incompetenza territoriale posto che l'ordinanza impugnata è stata incentrata sulla illustrazione di condotte riguardanti vicende di pagamenti realizzatesi in Pistoia;
con queste non presenterebbe alcun legame la ipotizzata associazione per delinquere, della quale peraltro si afferma la consumazione in Latina, da parte del Tribunale, senza alcuna motivazione. Oltre a ciò si tratterebbe di una contestazione formulata senza alcun aggancio a fatti concreti sicché sarebbe impossibile qualsiasi difesa.
2 - La violazione degli artt. 125, 321 c.p.p. non essendo stata adeguatamente sanzionata dal Tribunale la mancata contestazione di fatti concreti, idonei a consentire anche il sindacato sulla qualifica del bene sequestrato come "corpo di reato " o "cosa ad esso pertinente".
Al contrario il Tribunale avrebbe indebitamente supplito al vuoto di motivazione, soprattutto riguardante le circostanze di luogo e tempo della azione di rilevanza penale, mal esercitando il potere che gli compete, che è meramente integrativo e non sostitutivo. Avrebbe fatto rinvio, per illustrare il fumus delicti, ad elementi "copiati" dalla ordinanza del Gip e invece non indicati nella richiesta di sequestro dal P.M.; avrebbe attinto a dichiarazioni di soggetti interessati, non prendendo in considerazione, per ragioni formali prive di rilevanza, la documentazione prodotta dalla difesa. Ha contestato quindi, la ricorrente, la ricostruzione accreditata dal Tribunale, censurando la carenza delle indagini. In particolare ha segnalato che la AR aveva operato arbitrariamente come amministratore di fatto indicando alle banche pagamenti da effettuare sulla base di un criterio di interessenza personale (si sarebbe trattato di imprenditori concittadini del la AR) e addirittura prevaricando la IT che aveva invece poteri di amministratrice. Sarebbe poi stata fraintesa la dichiarazione della DI nei confronti della quale era stato predisposto un piano di pagamenti rateali, al quale essa non si era dimostrata interessata. La DI comunque era portatrice di interessi meritevoli di tutela civilistica e non persona offesa di ipotesi di truffa o altro. Ha allegato poi documentazione per provare che la società EL Ferroviaria fu acquistata in una fase di decozione e alimentata proprio dai RA che ne fecero crescere le maestranze.
Ha affermato che il Tribunale aveva ingiustamente omesso di considerare la prova della desistenza di uno degli istanti il fallimento. Viceversa la situazione finanziaria della società era positiva e i crediti della società sarebbero sufficienti a estinguere i debiti, allontanando la ipotesi del fallimento, mai dichiarato.
Quanto alla AR, il Tribunale avrebbe travisato i fatti e sopravvalutato i poteri alla stessa attribuiti dal la procura, poteri conferiti per motivi pratici e necessariamente subordinati alla approvazione dell'amministratrice, essendo la AR stessa un semplice ex-dipendente.
La conclusione sarebbe la deduzione di una mancanza di motivazione sul fumus delicti e sul nesso tra il bene sequestrato e le ipotesi di reato in contestazione.
3 - violazione delle norme processuali di cui agli artt. 125, 321 c.p.p.. Non sarebbe stato evidenziato il periculum in mora.
Non si sarebbe tenuto conto della mancanza di sentenza dichiarativa di fallimento e indebitamente sarebbe stata a questa equiparata la fase prefallimentare.
La impossibilità di essere congruente sul punto, avrebbe alfine spinto il Tribunale ad agganciarsi ad una immotivata ipotesi di truffa ed associazione per delinquere.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
È ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, in adesione a quanto sostenuto dalle sezioni unite (Sez. un 25 ottobre 1994, De Lorenzo, rv 199393) che il sindacato sulla legittimità della misura cautelare emessa dal g.i.p. (escluso dunque quello sul sequestro probatorio) abbia necessariamente ad oggetto anche il rispetto delle norme sulla competenza, derogabili solo in via eccezionale (fra le molte, Sez. 1^, 15 maggio 2003, Codespoti, riv 227385; Sez. 3^, 7 settembre 1999, De Luca, rv 214519; Sez. 1^, 30 novembre 1998, Damia, rv 212196; Sez. 6^, 30 giugno 1998, Contini, rv 211263; Sez. 6^, 14 aprile 1997, Verde, rv 209319); secondo talune sentenze il suddetto sindacato è esercitatile anche "ex officio" (v. Sez. 6^, 16 marzo 1999 Archidiacono, rv 214783). Nella specie, la competenza territoriale è stata riconosciuta in capo al Gip di Latina che ha emesso il decreto di sequestro preventivo e, in tale statuizione, non si individua la lamentata violazione di legge processuale.
In base all'art. 16 c.p.p., la competenza per territorio determinata dalla connessione appartiene al giudice competente per il reato più grave, che, nella specie, è quello di bancarotta fraudolenta, punito fino a dieci anni di reclusione.
In relazione a tale fattispecie, il Gip di Latina ha emesso il provvedimento cautelare, legittimato dal fatto che il luogo di consumazione del reato è quello della emissione della sentenza dichiarativa di fallimento. Ed infatti non è controverso che presso il Tribunale di Latina sia in corso la procedura fallimentare. Il fatto, poi, che il Tribunale del riesame abbia ritenuto tale ultima circostanza ostativa alla considerazione del reato L. Fall., ex art. 216 come idoneo a radicare la competenza per territorio - e conseguentemente abbia appuntato l'attenzione sul reato di associazione per delinquere - costituisce un errore di diritto alla quale questa Corte può porre rimedio con la propria autonoma valutazione, anche prescindendo dal formulazione di puntuale motivo da parte del ricorrente.
Ed infatti, come sostenuto nella sentenza delle Sez. un. De Lorenzo del 1994, nella "violazione di legge" - come tale deducibile dinanzi alla suprema Corte - deve essere compresa la mancata osservanza, da parte del giudice per le indagini preliminari, delle norme che disciplinano la sua competenza.
Non rileva, quindi, l'eventuale incongruenza della motivazione in cui sia incorso il giudice della impugnazione nella risoluzione della questione. E non è determinante neppure, ancora una volta secondo l'insegnamento delle sezioni unite, il fatto che la incompetenza per territorio costituisca, nel codice vigente, violazione di legge "non prevista a pena di nullità".: "..anche la Corte di Cassazione, nei limiti del sindacato di legittimità consentitole, pur quando non sia stata direttamente investita dal ricorso proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p., ha l'intrinseca e potenziale capacità di verificare la legittimità del provvedimento cautelare attraverso la ricognizione che è stata compiuta o è stata trascurata dal tribunale, in appello o in sede di riesame. Per l'esecuzione di tale verifica sono utilizzabili i parametri normativi di riferimento, in questi compresi quelli che regolano il presupposto di primario ed essenziale di qualsiasi provvedimento del giudice, la sua competenza". Ciò posto va dunque rilevato che L. Fall., art. 238 prevede la possibilità di effettuazione delle attività di indagine in relazione al reato in contestazione anche prima della comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, a condizione, però che ricorrano indizi dello stato di insolvenza (art. 7 c.p.p.) oppure che concorrano gravi motivi e sia i stata presentata domanda per ottenere la dichiarazione di fallimento.
Nella specie, appare indubitabile la integrazione dell'ultima delle fattispecie evocate, posto che la pendenza della procedura fallimentare non è contestata nemmeno dalla ricorrente e che i gravi motivi sono individuati, nella motivazione della ordinanza impugnata, nel fatto che i debiti della EL Ferroviaria sono cospicui, verso innumerevoli soggetti e che l'indagata ha creato una fitta rete di società collegate per il raggiungimento dei fini di rilevanza penale.
Non rilevano, in conclusione, tutte le argomentazioni spese dalla ricorrente per dimostrare la violazione dei diritti di difesa in ordine alla illustrazione della fattispecie di associazione per delinquere.
Anche il secondo motivo è infondato.
La illustrazione della condotta in relazione alla quale il sequestro è stato disposto dal Gip, al di là del fatto che non è indicata in un capo di incolpazione seppure provvisorio, è tuttavia desumibile dal corpo della motivazione del decreto, laddove si illustrano proprio le condotte valorizzate dalla accusa e ritenute dallo stesso Gip idonee a integrare il fumus del reato: l'aver cioè l'indagata e taluni suoi familiari posto in essere condotte volte ad occultare consistenti somme accreditate alla società sul conto corrente di pertinenza, e ad indirizzarle verso destinazioni e impieghi che nulla avevano a che vedere con gli scopi sociali della EL Ferroviaria. Resta pertanto adeguatamente illustrato sia il fumus delicti sia il nesso di pertinenzialità tra la condotta e il bene oggetto della attività distrattiva, di cui è stato disposto il sequestro.
Ed il Tribunale del riesame, nel ripercorrere tali passaggi argomentativi, non ha certo dovuto colmare alcun vuoto di motivazione diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente. La restante parte del secondo motivo si sostanzia in una censura alla congruità delle risultanze indiziarie così come apprezzate dal Gip, ignorando però che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale da parte del tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. un 23 febbraio 2000, Mariano, rv 215840). Ancora hanno rilevato le sezioni unite che in sede di riesame del sequestro, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza determina l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (Sez. Un, 20 novembre 1996, Bassi, rv 206657). La ricorrente non si attiene a tale regola di giudizio ma sollecita, pertanto del tutto inammissibilmente, una diversa ed aggiuntiva valutazione del materiale indiziario ad essa più favorevole oltretutto censurando la motivazione che in sè costituisce nel caso di specie un apparato argomentativo coerente e plausibile e in quanto tale non soggetto ad ulteriore vaglio del giudice di legittimità. In tale prospettiva, il fatto che la AR fosse una dipendente, i cui criteri di gestione dei crediti della società non potevano essere ritenuti parametro della correttezza della diversa volontà degli amministratori di diritto e di fatto è una considerazione logica della difesa che presenta una sua plausibilità ma che non vale tuttavia, nella sede cautelare, ad inficiare la altrettanto salda valutazione del Gip sulla interpretazione delle allegazioni della teste e sulla attribuzione a tali dichiarazioni di valenza indiziaria circa la volontà distrattiva degli indagati, alla luce delle ulteriori emergenze.
Nè possono rilevare, per le ragioni esposte, le doglianze sul presunto fraintendimento delle dichiarazioni della DI che avrebbe avuto a disposizione un piano di rientro del credito non condiviso. Non emergono nemmeno dai motivi di ricorso le ragioni di tale asserito fraintendimento e non può il giudice di legittimità essere chiamato a valutare elementi di fatto riservati all'apprezzamento e alla sistemazione logica del giudice del merito. Il terzo motivo infine, contiene la doglianza sulla mancanza di illustrazione del periculum in mora che invece è indicato a pag. 7 della ordinanza come probabilità che la IT aggravi le conseguenze del reato, svuotando il conto corrente in sequestro. Infine, alla questione degli effetti da riconnettere alla mancanza di sentenza dichiarativa di fallimento si è già risposto sopra.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese die procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2005