Sentenza 2 marzo 2011
Massime • 1
L'azione penale per i reati di bancarotta può essere legittimamente esercitata, nei casi previsti dall'art. 238, comma secondo, legge fall., anche prima della definitività della sentenza di fallimento e indipendentemente dal fatto che non siano decorsi i termini per la presentazione avverso la stessa del reclamo da parte dei creditori.
Commentario • 1
- 1. Reati fallimentari e bancarottaSamantha Mendicino · https://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2011, n. 15061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15061 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 02/03/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 616
Dott. FUMO Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 22682/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN GI, nato il [...];
avverso la sentenza del 13.1.2010 della Corte d'Appello di Catanzaro;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Carmine Stabile) che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. IN FATTO
La Srl. UNIVERSAL GROUP è stata dichiarata fallita il 29.1.2001;
Di essa GI EN era amministratore formale ed amministratore di fatto, successivamente al periodo 22.2.1999/14.10.1999, in cui aveva ricoperto la carica formale di amministratore unico).
Egli è stato ritenuto (unitamente ad ON GENOVESE, ritenuto amministratore di fatto, oggi non ricorrente) colpevole di bancarotta fraudolenta impropria e di appropriazione indebita (reato prescrittosi nel corso della vicenda processuale) dal Tribunale di Cosenza con Sentenza del 16.10.2006. In data 13.1.2010 la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato, salva la dichiarazione di prescrizione, la prima sentenza. L'imputazione sottende l'accusa dell'integrale spogliazione del patrimonio sociale da parte del prevenuto (in concorso con altri) nel breve volgere di tempo (ottobre/novembre 1999), mediante vendita del compendio strumentale (analiticamente descritto nei capi di addebito ed a favore di varie ditte, tra cui COMUNITÀ L'ALTERNATIVA e Snc. IT NT), senza che nelle casse della società siano state versate le somme ricavo delle cessioni, ma usate per acquisto di beni personali di lusso (e senza che fosse rinvenuta traccia della contabilità mediante la quale dare giustificazione all'impiego della ricchezza disposta).
Il ricorso presentato dalla difesa del EN si duole:
dell'inosservanza della legge processuale per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso dell'udienza preliminare, con conseguente nulli delle successive sentenze, poiché erroneamente l'ufficiale postale segnalò come sconosciuto il prevenuto al domicilio eletto invece, era stato indicato, qualche tempo prima, come praticabile dall'Ufficiale giudiziario, cosicché, indebitamente, le notificazioni sono avvenute presso il difensore ai sensi dell'art.161 c.p.p., comma 4;
trattasi di nullità assoluta poiché non si diede possibilità di conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, che sovente si trova all'estero per impegni di lavoro;
- dell'erronea applicazione della legge penale per avere ritenuto definitiva la sentenza di fallimento, quando mancò l'affissione della declaratoria di fallimento sicché il termine previsto per l'opposizione non è ancora decorso;
- dell'illogicità o contraddittorietà della motivazione per quanto attiene alla vendita delle attrezzature a COMUNITÀ ALTERNATIVA avendo erroneamente ritenuto che l'operazione sia stata gestita dal EN, in concorso con il GENOVESE, essendo tanto frutto di indebita presunzione articolata sul passaggio di consegne dal primo al secondo operazione che non suppone necessariamente il passaggio della documentazione e del denaro;
- dell'erronea applicazione della legge penale poiché la presenza della fattura di vendita di attrezzature esclude di per sè (anche sul piano concettuale) la condotta di impoverimento dell'asse patrimoniale, risultando contraddittoria la motivazione sulla percezione da parte del GENOVESE delle somme precedentemente incassate;
- dell'erronea applicazione della legge penale poiché la mancanza dei beni e delle scritture è addebitarle alla omessa investigazione e ricerca del curatore fallimentare;
- della carenza di motivazione in relazione ad ulteriori risultanze istruttorie atteso il rinvio ingiustificabile della argomentazione a quella del primo giudice;
- dell'inosservanza della legge processuale e carenza di motivazione circa l'utilizzo delle fotocopie di assegni ritenuti provento della vendita di attrezzature societarie.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e viene rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il motivo che eccepisce la nullità processuale degli atti successivi all'avviso, dell'udienza preliminare è del tutto infondato. La notificazione in luogo diverso dal domicilio dichiarato o eletto dall'imputato - essendo stato attestato, in guisa errata, secondo l'impugnazione, dall'ufficiale notificatore (l'inidoneità dello stesso a ricevere la comunicazione - integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti (giurisprudenza costante, da ultimo, Cass. sez. 3, 16 marzo 2010, Catania, CED Cass.247109). La circostanza che il EN lavori frequentemente all'estero non è stata fatta oggetto di riscontro probatorio alcuno e si fonda sulla mera asserzione del ricorrente. D'altra parte restano sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti a suo cospetto, e che se la parte vuole addurre la falsità delle modalità emergenti dalla relata di notificazione non può provarle se non dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 c.p.. Infine, lo stesso ricorrente segnala che il prevenuto dimora per lunghi periodi all'estero, con ciò convalidando la prolungata assenza dal proprio domicilio e l'inidoneità dello stesso alla recezione degli avvisi processuali.
Anche il secondo motivo non è fondato.
Se è vero che il reato di bancarotta suppone, di regola, la definitività della decisione fallimentare (L. Fall., art. 238, comma 1), è del pari certo che, ai sensi della L. Fall., art. 238, comma 2, l'azione penale può essere esercitata anche prima del passaggio ingiudicato della pronuncia, essendo già stata a suo tempo presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta. Pertanto, non è dato ravvisare patologia alcuna ove la dichiarazione di fallimento non fosse stata soggetta alle procedure descritte dalla legge fallimentare (residua per l'imputato la procedura di revisione di cui all'art. 630 cfr. Cass. sez. Un., 28.2.2008, Niccoli, CED Cass. 239399).
Inoltre, la sentenza è soggetta al reclamo da parte dei creditori, da esercitarsi nel termine perentorio decorrente non già dall'affissione a cui accenna il ricorrente, bensì dall'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese (L. Fall., artt. 17 e 18), modalità di pubblicità prevista dalla legge fallimentare per i terzi.
Al contempo, è corretta l'osservazione dei giudici del merito che ascrivono all'interessato, dunque al ricorrente, la prova non tanto del passaggio in giudicato della decisione concorsuale, quanto dell'omessa affissione della stessa, con la precisazione ulteriore che l'informazione primaria è diretta al fallito (il quale mostra di esserne venuto pienamente a conoscenza).
Manifestamente infondati sono il terzo e quarto motivo. La sentenza (Sent. pag. 3) segnala, a proposito della cessione delle attrezzature sociali a favore di COMUNITÀ L'ALTERNATIVA, la deposizione di tal GALLÈ secondo cui la trattativa per la cessione del macchinario di UNIVERSAL GROUP occorse con il EN, pur essendo già amministratore il GENOVESE, e che il contraente era personalmente conosciuto dal testimone come reale amministratore al quale faceva capo l'intera organizzazione aziendale. Dichiarazione precisa ed incontrovertibile ed asseverata anche dal deposto EL (Sent. pag. 2 e pag. 3 con precisazione sulle modalità di pagamento del prezzo incassato dal ricorrente). Prova che si estende ben oltre la dimostrazione della capacità gestoria del prevenuto, ancorché in epoca successiva al subentro del GENOVESE, poiché attesta che anche il denaro frutto della vendita fu incassato personalmente dal EN (gli assegni erano stati a questi intestati e da questi girati personalmente per l'incasso). Prova, inoltre, che si aggiunge alle indicazioni del testimone gangale, il quale con EN (sempre in epoca successiva al suo formale recesso dalla carica amministrativa), tratto della fornitura di pubblicità per la società e che si somma alle più genetiche, ma analogamente congruenti attestazioni dei testimoni MA e GR (Sent. pag. 3).
Non è dato comprendere la doglianza sottesa al successivo motivo di ricorso: la presenza di una fattura che consacra il negozio di vendita è del tutto compatibile con l'addebito di bancarotta per distrazione, postoché la decisione impugnata esclude che i beni negoziati siano stati rinvenuti nel patrimonio della società fallita e, contemporaneamente, che si sia trovata traccia del denaro frutto della cessione onerosa. Nel resto si osserva che il motivo richiede una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie (tra cui una dichiarazione di scarico datata 10.9.2000 redatta dal GENOVESE, di cui non risulta cenno nei motivi di appello), lettura inibita al giudice di legittimità ed anche giuridicamente inutile, nel momento in cui il EN, quale amministratore di fatto 'sempre coinvolto nella gestione dell'azienda e nella trattazione degli affarì (Sent. pag. 3 con indicazioni testimoniali), assunse la posizione di garanzia verso i creditori, gravandosi della responsabilità della conservazione del patrimonio dell'organismo ancorché affidato alla gestione de coamministratore (non deve trascurarsi l'accenno dei giudici di seconde cure per cui la società si trovava in grandi difficoltà finanziane a quel momento, Sent. pag. 3).
Pertanto, legittimo è ascrivere al predetto la mancata giustificazione del ricavo delle vendite concluse dal GENOVESE alla IT NT (appunto qualificato nel ricorso come decimo e dodicesimo motivo).
Lo stesso discorso vale, ancora, per i motivi rivolti all'attestazione della congruità dei prezzi negoziati, essendo evidente che, quando sia dimostrata - come nel caso di specie - la distrazione del ricavo di vendita, la circostanza riesce ininfluente per l'economia della prova della bancarotta fraudolenta per distrazione. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione non interessa, ai fini della prova della penale responsabilità la modalità di impiego del denaro, una volta che esso sia già stato distratto dall'economia dell'organismo fallito, salvo che non sia dimostrata la sua utilità per l'economia dell'organismo (di poi) fallito: tanto rappresenta un post-factum che non incide in alcun modo sul vaglio della fattispecie criminosa. Sul punto la motivazione dell'impugnata pronuncia è ineccepibile e del tutto infondata la doglianza proposta.
Sono, ancora, manifestamente infondate le cesure che addebitano alla negligente mansione del curatore il mancato reperimento delle scritture e dei beni presso le sedi sociali utilizzate da UNIVERSAL GROUP.
Infatti è onere dell'amministratore indicare agli organi della curatela l'esistenza dei cespiti da includere nell'attivo fallimentare sicché la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni (cfr. da ultimo Cass., sez. 5,27 novembre 2008, Bianchini, CED Cass. 243295).
È legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. La sentenza ricorda che gli approdi del tribunale non sono scalfiti dalle allegazioni difensive e tanto è sufficiente a provare il tracciato della giustificazione che la pronuncia qui impugnata ha seguito, all'esito della disamina puntuale e circostanziata delle doglianze dell'appellante, Pertanto, è legittimo il rinvio alla ulteriore e più puntuale confutazione di critiche che, come detto anche nella presente decisione, si presentano prive di effettiva rilevanza.
Integralmente versato in fatto è l'ultimo (denominato 11) motivo che vorrebbe frutto dell'artefazione ad opera della Polizia Giudiziaria le fotocopie degli assegni frutto della vendita delle attrezzature alla COMUNITÀ L'ALTERNATIVA, ovvero fondato su rilievi manifestamente infondati.
La decisione (Sent. pag. 4/5) ha, con argomentazione logica ed aderente alla risultanza processuale, mostrato le ragioni che giustificano l'utilizzabilità della documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento (essendo riconosciute dalla deposizione Callipo, del teste Meloni).
Al giudice di legittimità non è permesso scendere ulteriormente nello scutinio di merito di queste risultanze o proposti quesiti da sottoporre ai testimoni, non avendo all'epoca la difesa (che ha l'onere di difendersi mediante la prova) tanto compiuto. È, d'altra parte, noto che l'Autorità Giudiziaria ha facoltà di chiedere dati personali ed anche dati sensibili quando lo richieda la trattazione giudiziaria di affari e controversie relative a persone, lo stabilisce il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 47, e può anche acquisire atti e documenti da soggetti pubblici, come dispone l'art. 48, cit. D.Lgs., donde l'inanità della doglianza al riguardo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011