Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
In materia di costruzioni in zona sismica, il reato di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (esecuzione di lavori senza preventiva notificazione di avviso al genio civile, e deposito dei progetti), ha natura permanente. La permanenza cessa con l'inizio dei lavori in relazione alla omissione del preventivo avviso e del contestuale deposito del progetto; mentre cessa con la ultimazione dei lavori quanto alla mancata ottemperanza ai criteri tecnico-costruttivi previsti per le zone sismiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1998, n. 13352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13352 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
composta dai sottonotati magistrati: Udienza pubblica
DR. GENNARO TRIDICO PRESIDENTE del 3.11.98
DR. ALDO RIZZO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. ALDO GRASSI CONSIGLIERE N. 3305
DR. OLINDO SCHETTINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N. 19014/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DE ROSA GE N. A ROCCADASPIDE IL 18.6.33 RES. A BATTIPAGLIA VIA MAZZINI 54
contro la sentenza del Pretore di Salerno 19.1.98 con la quale l'imputato veniva condannato alla pena di lit. 3 milioni di ammenda per il reato di cui agli artt. 17 e 20 della Legge n. 64\74, per avere eseguito lavori edili in zona sismica senza notificare preventivo avviso al Genio Civile, di depositare i progetti e di attenersi ai vincoli prescritti per le zone sismiche;
in Salerno dal 29.4.92 a tutt'oggi.
udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale, il quale ha chiesto annullamento senza rinvio per prescrizione;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Citato a giudizio del Pretore per rispondere del reato indicato in rubrica, l'imputato si difendeva sostenendo che i lavori erano terminati nel mese di aprile 1992 ed invocando la prescrizione della contravvenzione, cosi come il Pretore aveva ritenuto per gli altri reati edilizi contestati.
2. Il Pretore disattendeva la tesi del prevenuto, sulla considerazione che il reato "de quo" era permanente e l'imputato non aveva dato alcuna prova circa . la cessazione della citata permanenza, dalla quale avrebbe potuto incominciare a decorrere la prescrizione.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il De Rosa, deducendo tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.17 della Legge n. 64\74 e degli artt. 157 e 158 CP in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, perché il Pretore non ha tenuto conto del momento consumativo della condotta contravvenzionale.
5. Il ricorso è fondato. Premesso che il reato di cui trattasi è permanente, va tuttavia ritenuto che la permanenza cessa quando la condotta è cessata. Nella specie, la permanenza può dirsi cessata con l'inizio dei lavori in relazione alla omissione del preventivo avviso e del "contestuale deposito" del progetto;
mentre è cessata con l'ultimazione dei lavori quanto alla mancata ottemperanza dei criteri tecnico- costruttivi previsti per le zone sismiche.
6. Anche se il reato è contestato con la formula "dal 29.4.92 a tutt'oggi", formula traslativa nel senso che la condotta incriminata va considerata come protratta indefinitamente nel tempo, risulta che in realtà i lavori non si protrassero, come dà atto la sentenza di merito, oltre il 1992 e pertanto la contravvenzione contestata è prescritta col decorso del termine massimo di anni tre.
7. Gli altri motivi rimangono assorbiti.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è
estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998