Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
E ' N A L IO L Z E A D R " T ŷ 7 S . 1 I T 3 G R . E 'A N R L 7 L A 6 E D 9 -1 D E I 5 T REPUBBLICA ITALIANA - S N S N E E E S S G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO " I G E A L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE 0 3 8 01 /0 3 Composta dag Dott. Giovann R.G.N. 17560/00 Consigliere Cron. 8734 Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Consigliere Ud. 24/10/02 SPIRITO Rel. Consigliere Dott. Angelo ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: VA AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 6, presso l'avvocato PAOLO NESTA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 13796/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/07/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1951 udienza del 24/10/2002 dal Consigliere Dott. Angelo -1- SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 17560/2000 Svolgimento del processo Il giudice unico del Tribunale di Roma accolse l'opposizione proposta dalla sig. Va- glio avverso cartella esattoriale relativa a violazione del codice della strada, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in quanto ne sussistevano i “giu- sti motivi". La sig. GL propone ora ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, svolgendo un unico motivo. L'intimato Comune non s'è difeso nel giudizio di cassazione. Motivi della decisione La ricorrente - nel denunciare la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – sostiene che il giudice avrebbe dovuto indicare i criteri e le ragioni che lo hanno indotto a disporre l'integrale compensazione delle spese, nonostante la totale soccombenza dell'amministrazione convenuta;
che il mero richiamo ai “giusti motivi” non è sufficien- te a legittimare l'esercizio di tale potere (né dalla motivazione, né dalla ricostruzione del fatto emergerebbero elementi di coerenza e di compatibilità con il criterio adottato per la regolamentazione delle spese di liti); la proposizione della domanda giudiziale s'era resa necessaria perché l'Amministrazione non aveva provveduto ad una regolare notifi- ca e, comunque, il diritto a riscuotere le somme relative alla sanzione s'era prescritto. Il ricorso è fondato e va accolto, dovendosi ribadire il principio già espresso da questa S.C. secondo cui il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legit- timamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato. Sicché, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non ComformCons. Spirito est. R.G. 17560/2000 19 risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ra- gioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presuppo- sti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, e ciò tanto più nell'ipotesi - quale quella di specie del concorso dei "giusti motivi" (diversa, pertanto, da quella della - "soccombenza reciproca") di compensazione, ipotesi che, per l'ampiezza della previsio- ne, risulta l'unica realmente derogatoria del principio generale (di cui all'art. 91, 1° comma, c.p.c.) della condanna alle spese della parte soccombente. Ne consegue che la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensa- zione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge (art. 92, 2° comma, c.p.c.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità. (in tal sensocfr. Cass. 5 maggio 1999, n. 4455. In argomento, cfr. anche Corte cost. nn. 419 del 1995 e n. 26 del 1999). La sentenza va, pertanto, cassata sul punto ed il giudice del rinvio si adeguerà all'enunciato principio di diritto.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rom (diverso magistrato), il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002. Il Presidente Josovin 'Est COATE SO? ATIONE JL CANCELLIERE Cons. Spirito est 2 Andrea Bianchi IL CANCELLIERE il