Sentenza 30 marzo 2000
Massime • 1
In tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, configura il reato di cui all'art.483 cod.pen. la falsa denuncia di smarrimento della carta di credito ad organi di polizia. Ciò poiché, a differenza di quanto accade per lo smarrimento dell'assegno, un obbligo di denuncia a carico del privato dello smarrimento della carta di credito è espressamente previsto nella disciplina contrattuale di tale documento che prevede la denunzia, che pertanto deve essere veritiera, derivando anche effetti connessi alla difesa dell'interesse pubblico che sia salvaguardato il sistema finanziario dal rischio di riciclaggio del denaro. Peraltro, nel caso della carta di credito, la denuncia trasfusa nell'atto pubblico fa prova essa stessa dell'avvenuto smarrimento e non necessita di successiva verifica giudiziale: in tal senso, producendo l'effetto immediato del blocco dello strumento di pagamento, la denunzia si accredita di un contenuto di verità non richiesta alla denunzia di smarrimento dell'assegno.
Commentario • 1
- 1. Smarrimento carta di credito: Cassazione e ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2000, n. 7496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7496 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 30/3/2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2 " Pierfrancesco Marini " N. 671
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio GL NE " N. 32607/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI OS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 11.2.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
MOTIVI DELLA DECISIONE
DR LD ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della pronuncia in data 24.9.1997, con la quale il Pretore di Verona lo ha condannato ad un anno di reclusione quale responsabile del reato di cui all'art.483 CP, in relazione alla falsa denuncia di smarrimento della propria carta di credito ad organi di polizia.
Il ricorrente deduce il difetto ovvero la manifesta illogicità della motivazione, nell'assunto che l'accertato utilizzo della carta in epoca successiva alla denuncia sarebbe stato illogicamente valorizzato quale prova della falsità e della consapevolezza della medesima, posto che il dato niente più attesterebbe se non il postumo ritrovamento del documento, non comunicato all'emittente per mera trascuratezza del titolare;
e, a comprova dell'effettività dello smarrimento, deduce il mancato utilizzo della carta nel periodo 5.7.93/14.7.93.
Il ricorso è infondato.
Ed invero - premesso che la Corte territoriale ha escluso che siasi acquisita la prova del mancato utilizzo della carta di credito nel periodo comprensivo della data della denuncia o a questa assai prossimo - la gravata sentenza fa specifico richiamo all'esito della perizia tecnica che, come ancor meglio detto nella pronuncia di grado (integralmente confermata), riferisce all'imputato le firme sulle memorie di spesa della carta nel periodo 8.7.93/7.10.94; per nulla illogica, pertanto, ai fini del giudizio di colpevolezza, è la valorizzazione di un simile dato, che indubitabilmente attesta un uso continuativo della carta già a partire dalla stessa data della denuncia, in un contesto che rende conciliabili i fatti "storici" - la denuncia di smarrimento 8.7.93 e tuttavia l'utilizzo della carta da tale data sino al 7.10.94, senza che mai il titolare abbia comunicato all'emittente di averla ritrovata - appunto considerando che il documento non è mai stato smarrito, si che il titolare ha reso coscientemente la falsa attestazione. La censura, in realtà, ricava la veridicità della denuncia di smarrimento dal mancato uso della carta nel periodo 5.7.93/14.7.93, circostanza che però la Corte territoriale ha considerato non provata e, comunque, neppure decisiva per un giudizio di fondatezza dell'assunto, atteso l'accertato uso sino all'ottobre 1994.
Al caso di specie non è trasferibile il principio di diritto enunciato con la nota sentenza della Corte, Sezioni Unite 17.2.1999 n. 6, AR (seguita da tre ulteriori pronunce delle Stesse Sezioni Unite in data 15.12.1999, ricorrenti RI, IU e P.M. c.Bertin), che ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art.483 CP, nell'ipotesi di falsa denuncia di smarrimento dell'assegno.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite, infatti, trae dalla duplice argomentazione dell'assenza, nel caso trattato, di una- norma, giuridica impositiva al privato dell'obbligo di attestare il vero nella dichiarazione raccolta dalla polizia, e dell'assenza di effetti giuridici conseguenti all'attestazione, poiché al verbale, redatto dalla polizia giudiziaria che ha recepito la denuncia, la legge non attribuisce effettiva rilevanza ai fini della procedura di ammortamento (che prevede solo la denuncia al trattario e, a seguito di ricorso all'autorità giudiziaria, appositi accertamenti ad opera della medesima, relativi proprio alla verità dei fatti). I due profili - strettamente connessi ai fini di concludere che la destinazione - probatoria dell'atto pubblico deve essere necessariamente impressa da una regola ordinamentale e non può essere rimessa alla libera scelta del privato (in relazione agli effetti che dall'attestazione in atto pubblico intenda trarre) - non sono riferibili al caso di specie.
Sotto il primo profilo, infatti, diversamente da quanto accade per lo smarrimento dell'assegno (che non deve essere obbligatoriamente denunciato), un obbligo del privato di denunciare lo smarrimento della carta di credito è espressamente previsto nella disciplina pressoché comune a tutti tali documenti (compreso, fra questi, la Diners' Club già concessa all'imputato), secondo cui il titolare "è tenuto" a corredare l'immediata informazione all'emittente (che è pure "obbligatoria") con la denuncia resa alla competente autorità di polizia;
l'obbligo - in cui presenza, dunque, non è configurabile, come nel caso dell'assegno, una libera scelta del privato nell'attribuire valore de veritate all'atto pubblico ricettivo della denuncia - non può che riferirsi, ex se e per le finalità proprie dell'atto (sospensione della funzione della carta e, quindi, immediata caducazione degli effetti tipici), ad una dichiarazione veridica e, pur di natura contrattuale, si pone in rapporto di "essenziale strumentalità" alla piena tutela che l'ordinamento statuale assegna al documento nel prevedere la specifica ipotesi delittuosa dell'indebito utilizzo della carta di credito (art.12 DL
3.5.1991 n. 143 conv. in L.
5.7.1991 n.197) - di cui risponde anche l'ex titolare del rapporto sottostante ormai terminato per revoca della concessione, come è avvenuto nella specie (Cass.Sez.V, 28.11.1997 n. 1456, Rossi Modigliani;
Cass.Sez.V, 12.11.1996 n. 4900, Francia) - in tal modo assolvendo perfettamente alla funzione di difesa dell'interesse pubblico, finalizzato ad evitare che il sistema finanziario venga utilizzato a scopo di riciclaggio e a salvaguardare, nel contempo, la pubblica fede. Sotto il secondo profilo, poi, diversamente che nel caso di smarrimento dell'assegno, nel quale "l'atto-documento di verbalizzazione della denunzia non è anello della procedura di ammortamento" (così testualmente Sez.Un. n. 6/99 sopra indicata) e la verità del fatto attestato è totalmente rimessa alla valutazione giudiziale, nel caso della carta di credito la denuncia ricevuta dall'ufficiale di polizia giudiziaria assume una rilevanza essenziale ed immediata ai fini del blocco della carta;
la denuncia trasfusa nell'atto pubblico fa prova essa stessa dell'avvenuto smarrimento e - non necessitando, in tal caso, della successiva verifica giudiziale che, per gli assegni, attribuisce verità al fatto attestato dal privato - produce quale immediato effetto il blocco della carta, nel senso che il suo utilizzo non viene più riconosciuto come valido mezzo solutorio, ed impone all'emittente di non effettuare pagamenti ricollegabili all'eventuale successivo uso del documento fino a che permanga la condizione denunciata: di tal che la denuncia resa agli organi di polizia assume ex se una effettiva destinazione probatoria, sia pure al suddetto fine, inducendo innegabilmente un effetto giuridico rilevante che, in quanto fondantesi sull'atto-denuncia, comporta che lo stesso stesso debba avere un contenuto di verità (atteso che l'oggetto giuridico del falso in esame non si esaurisce nella lesione della fede pubblica, essendo l'interesse protetto collegato alla verità della prova).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, facendosi carico al ricorrente del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2000