Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione personali, il decreto emesso dal Presidente del tribunale in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di p.s., a norma dell'art. 6 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, è ricorribile per cassazione, pur non essendone espressamente prevista l'impugnabilità, in quanto comporta limitazioni alla libertà personale ed è, conseguentemente, assimilabile ai provvedimenti sulla libertà personale, per i quali l'art. 111 Cost. prevede la facoltà di esperire il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2009, n. 10737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10737 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 324
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 029784/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TO IO, N. IL 18/10/1974;
avverso ORDINANZA del 23/06/2008 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza del 23/6/2008 il Presidente del TR di Vibo Valentia - Ufficio per le misure di prevenzione ha disposto nei confronti di MA De IT, nei cui confronti era pendente il procedimento di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 5, sia il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini di espatrio di ogni altro documento equipollente in suo possesso, sia l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza;
il Presidente ha affermato che ciò fosse imposto da motivi di particolare gravità detraibili dalla documentazione in atti e dalle stesse dichiarazioni del De IT, dalle quali era desumibile che egli fosse dedito alla commissione di reati con uso di violenza fisica o morale e che egli vivesse con i proventi di attività delittuose.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il De IT con atto del 7/8/2008 deducendo violazione di legge e violazione del principio del giusto processo certamente applicabile anche nel processo di prevenzione ed in ogni percorso giurisdizionale. In particolare il ricorrente ha rilevato che si era travisata la ratio normativa sottesa al disposto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 6, non tenendosi conto della possibilità di ricorrere alla misura adottata, anticipatoria degli effetti della misura definitiva, solo nella fase della deliberazione del provvedimento applicativo e quindi solo dopo la conclusione delle parti, e che peraltro si erano travisati i fatti ed incoerentemente motivato incorrendo in una motivazione apparente con riferimenti apodittici e stereotipati al dettato normativo. Con motivi nuovi pervenuti il 22/1/2009 il De IT ha prospettato l'assorbente ragione di inefficacia della misura, quella per la quale essa, adottata ex art. 6, era divenuta inefficace essendo decorso il termine di trenta giorni fissato dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4 della per la decisione da parte del TR sulla proposta. OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso non meriti condivisione. Si premette che il ricorso in disamina, siccome diretto a far valere illegittimità di provvedimenti incidenti sulla libertà personale è ammissibile ai sensi dell'art. 111 Cost. pur in assenza di una previsione di impugnabilità diretta del provvedimento provvisorio di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 6 (cfr. in tal senso Cass. sentenze n. 3912/2004 e n. 3887/97). Il ricorso è nel merito infondato posto che:
1. non ha alcuna base normativa la prospettazione del ricorrente per la quale non sarebbe consentito al Presidente del TR, al quale è stata presentata la proposta di misura, adottare la stessa prima della acquisizione delle conclusioni delle parti, non scorgendosi per quale ragione il potere cautelare interinale debba essere adottato soltanto in pendenza del termine fissato per la decisione;
2. non ha ingresso in questa sede, poi, la prospettazione di un dissenso (se pur dissimulato dalla censura di apparenza della motivazione) rispetto alla argomentata valutazione che il Presidente ha tratto dalle dichiarazioni ammissive del proposto e dalla documentazione acquisita (attestante l'essere egli dedito ad attività delittuose).
3. la censura proposta nei motivi nuovi del 22/1/2009, predicante la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza presidenziale per decorso del termine per l'adozione della misura da parte del TR (come affermato da ultimo da Cass. sent. n. 26268/2004), è inammissibile per la sua novità che ne inibisce, in questa sede, la cognizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente De IT MA al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009