Sentenza 29 febbraio 2012
Massime • 1
L'estinzione della pena, in esito a positiva esecuzione della liberazione condizionale ai sensi del comma secondo dell'art. 177 cod. pen., non fa venir meno gli altri effetti penali della condanna, non potendo accedersi ad un'interpretazione analogica, sia pure "in bonam partem", di altri istituti clemenziali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/02/2012, n. 11771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11771 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/02/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 596
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 31238/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA GI AN N. IL 02/04/1947;
avverso l'ordinanza n. 360/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE, del 24/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni che ha richiesto declaratoria del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24.05.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, preso atto che nei confronti di IG CO, condannato all'ergastolo, ammesso alla liberazione condizionale, erano trascorsi cinque anni senza che fosse intervenuta causa di revoca del beneficio, dichiarava estinta la pena ex art. 177 c.p., u.c.. - Con la stessa ordinanza, peraltro, era respinta la richiesta del condannato di ottenere anche declaratoria di estinzione degli effetti penali della condanna, declaratoria non contemplata dalla citata norma e non applicabile per analogia, stante la diversità dei presupposti (diversità degli istituti dell'affidamento in prova e della liberazione condizionale).
2. Avverso tale ordinanza, per la parte reiettiva, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione, con atto personale, deducendo: a il Collegio del Tribunale era stato presieduto dallo stesso Magistrato di sorveglianza che aveva altre volte deliberato sulla posizione di esso condannato;
b) doveva essere precisato che cessavano le misure di sicurezza personali;
e vi era stata un'equiparazione giurisprudenziale della liberazione condizionate con l'affidamento in prova.
3. Con atto depositato in data 14.02.2012 la difesa del ricorrente proponeva memoria con la quale richiedeva che il ricorso venga discusso in udienza pubblica.
4. In data 23.02.2012 l'interessato depositava ulteriore memoria personale con la quale ribadiva le proprie tesi e richieste di cui al ricorso principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La deduzione di carattere processuale, svolta con la memoria depositata il 14.02.2012, innovativa rispetto a quanto dedotto nei motivi principali, deve essere respinta. La fissazione del giudizio presso questa Corte di legittimità in camera di consiglio ex art.611 c.p.p., discende non già -come erroneamente supposto dal ricorrente- dal tenore della richiesta del P.G. (inammissibilità), ma ex lege dal rito svolto davanti al giudice a quo, essendosi l'udienza celebrata ex art. 127 c.p.p., per il quale, appunto, l'art.611 c.p.p. prevede rito camerale non partecipato, in espressa deroga.
Il contraddittorio è assicurato in forma cartolare, con la prevista possibilità di produrre memorie. La richiesta di udienza pubblica non può, dunque, essere accolta in quanto contra legem.
2. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Quanto al primo punto dedotto v. sopra sub 2.a, esposto peraltro in modo generico, vale osservare come sia del tutto pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che la presenza, a comporre o a presiedere il Tribunale di Sorveglianza, del Magistrato di Sorveglianza che abbia deciso altri ricorsi dello stesso condannato, non è causa di incompatibilità e non inficia il provvedimento in questione (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 26201 in data 26.05.2009, Rv. 243815, Leotta;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 6271 in data 03.02.2009, Rv. 243230, Battista;
ecc.). Quanto al secondo punto v. sopra sub 2.b, è del tutto evidente che con la cessazione della misura della liberazione condizionale, per cessazione della pena, dichiarata estinta, cessa anche, ex lege, la misura di sicurezza personale che di tale misura alternativa è forma di esecuzione, senza particolare necessità di specifica declaratoria in tal senso.
In ordine poi al motivo del ricorso che intende censurare il rigetto della richiesta dell'CO quanto agli "effetti penali" v. sopra sub 2.c, deve rilevare questa Corte come dal testo dell'art. 106 c.p. - che appunto tratta degli effetti dell'estinzione del reato e della pena - sia agevole ricavare che tale cessazione (degli effetti penali e non solo della pena in sè) ha luogo solo ove la norma specifica espressamente lo preveda (v. art. 106 c.p., comma 2). L'art. 177 c.p., disciplinando l'estinzione della pena in esito a positiva esecuzione della liberazione condizionale, non fa alcun cenno agli effetti penali, a differenza del successivo art. 178 c.p. (che invero prevede, per la riabilitazione, la cessazione "di ogni altro effetto penale della condanna"). È del tutto evidente, pertanto, che l'ordinamento penale pone una gradazione degli effetti della cessazione della pena a seconda della causa della stessa, nel senso che solo a cause ritenute particolarmente rilevanti consegue anche la cessazione degli effetti penali. Essendoci, dunque, non irragionevole riserva di legge, non pare possibile procedere con interpretazione analogica, sia pure in bonam partem, di tal che non può comunque accedersi alla tesi (peraltro non corretta) di un'intervenuta completa equiparazione giurisprudenziale, invocata dal ricorrente, tra liberazione condizionale ed affidamento in prova.- In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 e art.606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2012