Sentenza 18 maggio 2011
Massime • 1
Non vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.), nel caso in cui danneggiato dal reato sia un ente pubblico, ove manchi adeguata dimostrazione dell'esatta entità e congruità della somma versata, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera attestazione di pagamento di somme dovute in favore dell'ente danneggiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2011, n. 30123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30123 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 18/05/2011
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1325
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 38620/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CE OS N. IL 17/01/1963;
avverso la sentenza n. 526/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 06/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'art.62 c.p., n. 2 e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6 aprile 2009 la Corte di Appello di Lecce confermava nei confronti di DE CE CO la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi,in data 5-ll-2007,con la quale il predetto imputato era stato condannato quale responsabile del reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 c.p., commessi in data 15-12-2003 per essersi impossessato di energia elettrica,in danno dell'ENEL S.p.a. mediante uso di un mezzo fraudolento, ossia la manomissione dei sigilli tale da consentire il prelievo di energia, senza la registrazione dei consumi.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo, con il primo motivo, la illogicità della motivazione per non avere la Corte disposto la perizia richiesta dalla difesa,al fine di accertare la manomissione del contatore.
A riguardo il ricorrente sosteneva che il contatore era intatto, e che l'imputato aveva acquistato l'azienda un anno dopo la presunta manomissione del contatore.
Peraltro rilevava che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che il De RA aveva usato solo sporadicamente il pozzo per il quale si era effettuato il consumo di energia.
2 - Con ulteriore motivo il ricorrente censurava la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 evidenziando che in atti risultava da attestazione dell'ENEL l'avvenuto risarcimento del danno da parte dell'imputato. Per tali motivi la difesa censurava la sentenza per illogicità della motivazione.
Concludeva pertanto chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, e - in subordine - l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero per quanto riguarda il primo motivo, deve rilevarsi che esso viene argomentato in fatto, e le censure di illogicità della motivazione riferite al mancato accoglimento delle richieste di disporre perizia al fine di accertare la manomissione del contatore, vengono articolate senza evidenziare il carattere essenziale della indagine tecnica, che - di per sè - non costituisce un mezzo di prova decisivo, e che comunque il Giudice di appello può disporre una rinnovazione del dibattimento solo nei casi in cui ritenga di non poter decidere allo stato degli atti,onde non può essere in questa sede censurata la decisione fondata su elementi di prova che il giudice abbia ritenuto essere esaurienti e dei quali abbia fornito adeguata motivazione.
Per ciò che concerne il secondo motivo deve rilevarsi che - ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6 - e nei casi in cui danneggiato dal reato sia un ente pubblico, la mera attestazione di pagamento in favore dell'ente danneggiato dal reato, di somme dovute dal privato alla Amministrazione, non è - di per sè - sufficiente al fine di integrare i presupposti per il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6 - ove non sia adeguatamente dimostrata l'esatta entità e congruità della somma versata. Conseguentemente la Corte deve ritenere incensurabile la motivazione resa dal Giudice di appello,ove ha ritenuto di non concedere l'attenuante citata, non essendo stato precisato quale somma fosse stata versata dal privato all'ente danneggiato dal reato. Va menzionata sul punto altresì giurisprudenza di questa Corte - Sez.
4 - del 14-10-1992, n. 9836, Benini in senso conforme ("È legittima la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 qualora manchi qualsiasi indicazione sull'ammontare della somma ricevuta dalla parte offesa, talché non sia possibile il giudizio, imposto dall'esigenza che il risarcimento sia integrale, sull'adeguatezza del ristoro rispetto al danno cagionato"). Pertanto la Corte deve rigettare il ricorso,ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011