Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2002, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 051 9 2 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Temut Composta dagli Ill.mi Sigg. Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 18633/99 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA 21115/99 - 15823 SETTIMJ - Rel. Consigliere Dott. Giovanni Cron. - Rep. 158 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.17/12/01 - Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio SENTENZA dal Sig. QUE STORE por diritti PR. 2002- sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE IA PE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GUIDO BELMONTE, giusta delega in atti;
· ricorrente
contro
IA IOLANDA;
CANCELLERIA intimata e sul 2° ricorso n° 21115/99 proposto da: elettivamente domiciliata in ROMAIA IOLANDA, 2001 VIA XXI APRILE 71, presso lo studio dell'avvocato 1733 MONICA DE PASCALI, che la difende unitamente agli -1- avvocati RENATO SANTORO, ALDO WASCHIMPS, giusta delega in atti;
B controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IA PE;
intimato avverso la sentenza n. 918/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 09/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
uditi gli Avvocati Renato SANTORO, Aldo WASCHIMPS e Monica DE PASCALI, difensori della controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto il rigetto del l'accoglimento del ricorso ricorso principale e incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. -2- NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 - 1. Oggetto: denunzia di danno temuto e richiesta di ripristino dello stato dei luoghi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 12.10.90, PP NN, condomino del fabbricato in Napoli alla via Marco Aurelio Severino n.57 premesso che OL NN, anch'ella - condomina dello stabile, aveva eseguito nei locali canti- nati di sua proprietà notevoli lavori di ristrutturazione apportando rilevanti modifiche allo stato dei luoghi con l'innalzamento dell'intradosso d'alcuni vani di passaggio interni e la variazione della sagoma superiore d'altri vani;
che le indagini eseguite su incarico del Condominio dall'ing. Fabrizio Leccisi, volte a verificare se le ope- re realizzate dalla NN avessero comportato danni per l'integrità e la statica dell'edificio, non erano -sembrate adeguate conveniva OL NN innanzi al tribunale di Napoli onde, previo accertamento del pregiu- dizio dalla stessa arrecato alla statica dell'edificio, sentirla condannare all'esecuzione delle necessarie opere di ripristino oltre al risarcimento dei danni, ovvero, in subordine, al pagamento dell'indennità dovuta per legge. Costituendosi, la NN contestava l'avversa do- manda chiedendone il rigetto;
eccepiva di non aver appor- tato modifiche alle parti comuni dello stabile e, comun- NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 que, di non aver arrecato danno alcuno alla statica del fabbricato. Con sentenza 11.4.94, l'adito tribunale, ritenuto che la disposta consulenza tecnica avesse dimostrato l'insussistenza del pregiudizio statico denunziato dall' attore, rigettava la domanda e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite. Avverso tale decisione PP NN proponeva appello dolendosi che il giudice di prime cure si fosse limitato a recepire acriticamente le affermazioni del consulente, peraltro in risposta a quesiti formulati in maniera del tutto generica, onde chiedeva disporsi nuova consulenza tecnica ed, all'esito, accogliersi la propria originaria domanda. Resisteva OL NN contestando la fondatez- za del gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado. Fatta eseguire la richiesta ulteriore consulenza tecnica, con sentenza 9.4.99, la corte d'appello di Napo- li - rilevato che anche il secondo consulente aveva con- cluso escludendo che i lavori fatti eseguire dall'appel- lata avessero determinato un pregiudizio statico o, CO- munque, danni all'edificio condominiale;
ritenuto che
ta- le giudizio del consulente fosse perfettamente condivisi- bile, in quanto fondato su rigorosi accertamenti tecnici, NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 -3 capillare verifica di ciascuna parte dell'intero fabbri- cato, adeguata analisi dei carichi e delle sollecitazio- ni;
che l'adozione, da parte dell'ausiliare, del coeffi- ciente di sicurezza 5 non fosse affatto apodittica, ma fondata su precisi accertamenti riguardanti la struttura, lo stato di conservazione e la vetustà del fabbricato;
che, d'altro canto, l'adozione di tale coefficiente non fosse stata contestata dal consulente dell'appellante, il quale s'era limitato a muovere critiche alle risultanze della consulenza espletata in primo grado;
che, contra- riamente a quanto dedotto dall'appellante, sia le consu- lenze espletate dall'ing. OS e dall'arch. EL, sia l'ordinanza del Sindaco 25.10.96, provassero chiara- mente come le infiltrazioni non fossero affatto ricolle- gabili al solo servizio igienico realizzato dall'appella- ta, bensì all'inadeguatezza di tutti i servizi igienici posti al piano interrato del fabbricato ed, in generale, della rete di smaltimento dei liquami del medesimo;
che tali consulenze confermassero anche il giudizio espresso dal consulente in ordine all'insussistenza d'un danno statico dell'edificio, attuale o potenziale, ricollegabi- le al solo servizio igienico dell'appellata o, comunque, alle opere da questa realizzate - rigettava l'appello condannando l'appellante al rimborso delle spese del gra- do in favore dell'appellata. NN c/ NN RG 18663/99+21115/99 Avverso tale sentenza PP NN proponeva ricorso per cassazione, con due motivi, cui faceva segui- re memoria. OL NN resisteva con controricorso e pro- poneva, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 CPC. -Con il primo motivo, il ricorrente principale de- nunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2053 CC, del D.L. 20 novembre 1987 n. 474 e del relazioneD.M. ivi richiamato 24 gennaio 1986, in all'art. 360 n. 5 CPC;
difetto e contraddittorietà di mo- tivazione su punto decisivo della controversia prospetta- to dalle parti: art. 360 n.5 CPC'> si duole che la cor- te territoriale abbia ritenuto adeguato il coefficiente di sicurezza "5" adottato dal consulente, senza tener conto di come tale coefficiente fosse stato assunto dall' ausiliare quale punto d'arrivo anziché, come a suo avviso avrebbe dovuto, quale punto di partenza per valutare la resistenza del fabbricato;
che, condividendo tale modus operandi del consulente, abbia commesso un grave errore lo- gico, in quanto la determinazione del coefficiente di si- curezza non è affatto la risultanza d'una valutazione NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 -5. dello stato dell'immobile ma, al contrario, la premessa per stabilire a priori se questo, pur non presentando an- cora lesioni, ne potrebbe avere in futuro per aver supe- rato, a cagione delle nuove opere, il carico tollerabile;
che abbia omesso di motivare in merito all'adozione di tale coefficiente, più basso rispetto a quello necessa- rio, pari almeno a "6″, violando così le disposizioni ri- chiamate. -Con il secondo motivo, il ricorrente principale denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2053, 1227 CC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC;
difetto e contraddittorietà di motivazione su punto deci- sivo della controversia: art. 360 n. 5 CPC'> - si duole che la corte territoriale abbia omesso di motivare circa la ritenuta inidoneità del servizio igienico realizzato dalla NN a produrre un danno "potenziale" e ciò an- che in contrasto con quanto affermato, sul punto, dal consulente e non abbia rilevato l'illegittimità di tale opera non esclusa dalla concorrente dannosità d'altre opere analoghe appartenenti a diversi condomini. -I riportati motivi che, per connessione degli ar- gomenti, possono essere trattati congiuntamente non me- ritano accoglimento. Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sen- tenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedot- NN c/ NN RG 18663/99+21115/99 -6-凇 to, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la dispo- sizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contra- sto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di- versamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- care il fondamento della lamentata violazione. Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere le que- stioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente, come nella specie, non mediante puntuali con- testazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valu- tazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. All'esame del ricorso non risulta, d'altronde, nep- pure sviluppata alcuna argomentazione in diritto, nei sensi sopra indicati, inerente alla denunziata violazione degli artt. 2043 e 2053 e 1227 CC, giacché parte ricor- NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 -7. rente si è limitata a richiamare i principi posti dalle citate norme senza dimostrare che la corte territoriale ne abbia fatta erronea applicazione e con quali argomen- tazioni sia incorsa nel denunziato errore. Non può, infatti, come con i motivi in esame, ri- condursi nell'ambito d'una censura per violazione di leg- ge la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente applicato la norma regolatrice della questione controversa, bensì di non aver ravvisato, nella situazione di fatto in concreto ac- certata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d'una determinata fattispecie normativamente regolata, giacché valutazione siffatta non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sot- to il profilo del vizio di motivazione;
ciò che, in so- stanza, è stato esclusivamente contestato alla sentenza in esame. Altrettanto dicasi per la dedotta violazione del D.L. 20.11.87 n. 474 e del D.M. 24.1.86; ma, al riguardo, devesi anche rilevare l'inammissibilità della questione, tra l'altro solo dedotta e non sviluppata, concernente l'applicabilità al caso delle disposizioni in materia di zone sismiche, in quanto sollevata per la prima volta in questa sede. Detta questione, in vero, non ha formato oggetto di NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 -8- trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto risul- ta dall'esame delle conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe, dell'esposizione del fatto e della motiva- zione della sentenza impugnata, contro la quale non stata formulata espressa censura per omesso esame della questione stessa in quanto specificamente e tempestiva- mente sollevata nel giudizio d'appello; né, d'altro can- to, ostandovi il disposto dell'art. 345 CPC, avrebbe po- introdotta in quel giudizio,tuto essere validamente giacché con l'atto di citazione in primo grado non risul- ta fosse stata prospettata quale causa petendi del petitum in quella sede dedotto. E' ben vero che trattasi di questione di diritto che potrebbe, anch'essa, essere invocata a sostegno di quel medesimo petitum, ma poiché introduce temi di di- battito completamente nuovi, implicando accertamenti in fatto non acquisiti agli atti e decisione su elementi di giudizio pure in fatto e che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, non può essere presa in considerazione. NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 -9- In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ri- petutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- corso per cassazione debbano investire, a pena d'inam- missibilità, statuizioni e questioni che abbiano già for- mato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modi- fichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910). Un cenno aggiuntivo, sebbene anche alla questione sotto tale profilo prospettata possano applicarsi le con- siderazioni sopra svolte per le dedotte violazioni di legge in generale, può farsi quanto alla censura relativa alla pretesa mancata applicazione dei principi in tema di concorso di cause nella determinazione del danno. Assorbente è infatti, al riguardo, che la corte territoriale abbia motivatamente esclusa la ricorrenza d'un apprezzabile nesso di causalità tra le modeste in- NN c/ NN RG 18663/99+21115/99 -10- filtrazioni la cui responsabilità poteva essere imputata all'impianto realizzato dall'appellata rispetto a quelle addebitabili a tutte le altre analoghe realizzazioni ope- rate dagli altri condomini e, soprattutto, ai determinan- ti difetti dell'intero sistema condominiale di smaltimen- to dei liquami, in relazione ai danni lamentati dall'ap- pellante, giudizio che, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è incensurabile in questa sede risultando ade- guatamente e logicamente motivato. Una volta, in vero, accertata la provenienza delle infiltrazioni in misura preponderante da strutture comuni dell'edificio, oltre che da una pluralità di strutture appartenenti a singoli condomini, l'esclusione della re- sponsabilità del singolo condomino per il concorso delle infiltrazioni provenienti dalla sua sola struttura alla situazione denunziata che, giova ricordarlo, atteneva, quale unico thema decidendum prospettato con la citazione introduttiva, al solo pericolo di danno per l'integrità statica dell'edificio, escluso, tra l'altro, sia dalle indagini del consulente sia dalle altre emergenze istrut- torie assoggettate ad attento esame dalla corte di merito costituisce corretta applicazione del principio della causalità sufficiente o giuridica che, in deroga al gene- rale principio dell'equivalenza causale, consente di at- tribuire l'evento dannoso a quella tra le cause di esso NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 -11- rivelatasi da sola idonea e sufficiente a determinarlo in tutto o nella sua sostanziale totalità e di avere per ir- rilevanti le singole concause marginali. L'insussistenza di concrete ammissibili ragioni di censura sotto il profilo della pretesa violazione di leg- ge è, d'altronde, coerente al tenore del ricorso, quando si vada a considerare come l'intera trattazione non ri- guardi affatto un'erronea applicazione al caso in esame della disciplina dettata dalle richiamate norme e/o nor- mative, ma risulti, piuttosto, essenzialmente incentrata su di un'assunta erronea valutazione degli atti del giu- dizio e delle risultanze istruttorie da parte del detto giudice. Anche sotto tale profilo, tuttavia, i motivi risul- tano inidoneamente formulati e, comunque, da disattende- re, in quanto sostanzialmente intesi ad un ulteriore giu- dizio sul fatto, inammissibile in sede di legittimità. Per costante insegnamento di questa Corte, il moti- vo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere inteso a far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomenta- zioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 - 12 mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insa- nabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzio- ne dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagan- te coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convin- cimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter for- mativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per quello di cui trattasi - in un'inammissibile istanza di revisio- ne delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omes- se l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 -13- motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esa- me logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo;
in altri termini, perché sia rispettata la pre- scrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giu- dice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una moti- vazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evi- denziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suf- fragarla ovvero la carenza di esse. Nella specie, come già accennato, la motivazione fornita dalla corte territoriale all'assunta decisione su entrambe le questioni riprospettate dal ricorrente con i due motivi in esame risulta esauriente, dettagliata ed immune da vizi logici, basata com'è su di una ragionata valutazione comparativa delle ragioni fatte valere dall' appellante e del procedimento seguito dal consulente onde fornire le risposte appropriate ai quesiti postigli in funzione di dette ragioni nonché della valenza oggettiva attribuibile ai vari elementi presi in considerazione dallo stesso consulente e su razionali valutazioni di es- NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 14. si;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del qua- le, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotiz- zabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opi- nione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a deter- minare le conseguenze previste dalla norma stessa. Nel fatto, poi, che la corte territoriale sia per- venuta all'impugnata decisione basandosi essenzialmente sul parere espresso dal secondo consulente tecnico d'uf- ficio incaricato su espressa richiesta dell'appellante e pervenuto d'altronde, ciò che è del tutto significati- 1 alla medesima conclusione, cui era già pervenuto vo, quello che aveva svolto analoghe indagini in primo grado, dell'insussistenza della situazione di fatto denunziata dall'appellante stesso non è ravvisabile alcun vizio - della decisione stessa e non soltanto perché, come già e- videnziato, le argomentazioni svolte dal consulente sono state assoggettate ad attenta disamina anzi d'essere re- cepite. In vero, come questa Corte ha più volte evidenzia- il ricorrente per cassazione non può fondatamente to, rimproverare al giudice del merito di non aver effettuato valutazioni e raggiunto convincimenti autonomi sugli ac- certamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio e d'aver recepito le argomentazioni sviluppate e le conclu- NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 - 15. sioni rassegnate da quest'ultimo disattendendo quelle di parte, dacché, in materie che richiedano un elevato li- vello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del detto giudice, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta deter- minazione, incensurabile in questa sede, astenersi dall' esercitare il pur riconosciutogli potere di peritus peritorum e d'effettuare, quindi, considerazioni personali determi- nanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'una appropriata preparazione scientifica. E' ben vero che, ove alle argomentazioni ed alle conclusioni del consulente d'ufficio la parte opponga quelle, difformi, del proprio consulente, il giudice del merito è tenuto a decidere sulla base d'una motivata va- lutazione comparativa delle contrapposte opinioni, ovve- ro, nel caso non ritenga di procedervi direttamente, a disporre un supplemento della consulenza d'ufficio od una consulenza sulle questioni in tal modo insorte, nuova tuttavia è anche necessario che le eventuali carenze del- la consulenza d'ufficio e l'esigenza d'una revisione o d'un approfondimento di determinati temi d'indagine e/o di determinate considerazioni gli siano tempestivamente prospettate nel corso del giudizio e non con la comparsa conclusionale, come, per suo esplicito richiamo alle cen- sure mosse al consulente con la "comparsa conclusionale NN c/ NN RG 18663/99 +21115/99 - 16 - 25.2.99", risulta aver fatto invece nel giudizio d'ap- pello l'odierno ricorrente. Ritiene, infatti, il Collegio di non doversi disco- stare dall'opinione già espressa da questa Sezione con la sentenza 26.11.98 n. 11999, nella quale si è giustamente evidenziato come le critiche alla relazione del consulen- te tecnico d'ufficio non possano essere dedotte nella comparsa conclusionale, giacché in tal modo esse rimar- rebbero sottratte al contraddittorio ed al dibattito pro- cessuale, piuttosto che alla diversa opinione espressa da altra Sezione con la sentenza 2.5.77 n. 1666 (la cui mas- sima si limita a riportare, adeguandovisi, la sentenza 10.3.00 n. 2809, mentre il richiamo all'ulteriore prece- dente 3.4.64 n. 727 non risulta pertinente), nella quale non si tien conto della violazione dei diritti di difesa dell'una delle parti che comporterebbe una decisione ba- sata su questioni prospettatele dall'altra parte succes- sivamente alla conclusione del dibattito processuale. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Il ricorso incidentale, espressamente proposto come condizionato, rimane assorbito. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
NN c/ Giann i RG 18663/99 +21115/99 -17- CORTE Riuniti i ricorsi, respinge il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale condizionato, condanna il ricorrente principale alle spese che liquida in com- plessivi E2735/04 dedei quali E 2.580/00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 17.12.2001. Il Presidente francs Il est Ketting IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 11 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 109T 129,11 IL CANCELLERE C1 Frances Catania 455T 51,65 TOT. 180,76 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 LUG 2007 4 Registrato in data al n. 31619. 180176 versate €. (euro CENTOTTAN 46 p. I Dirigente Area Servizi (Dott.sen Maria Grazia DEFINID Il Responsabile Servizi Ciar (Dr. M RACCHIN 002