CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2023, n. 5640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5640 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZU IV RO LI nato a [...]( REP. DOMINICANA) il 07/02/1970 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE cli ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO nel senso dell'inammissibilità del ricorso• Penale Sent. Sez. 4 Num. 5640 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma ha parzialmente confermato la responsabilità, tra gli altri, di RO LI ZA AS in merito a fattispecie in materia di stupefacenti, avverso la quale l'imputata ha proposto ricorso per cassazione dichiarato inammissibile da Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022. 2. Avverso la detta sentenza di legittimità RO LI ZA AS, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione ex art, 625-bis cod. proc. pen., articolando un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si prospetta l'errore percettivo nel quale sarebbe incorso il giudice di legittimità consistente nel non aver la Corte compiutamente esaminato le ragioni di doglianza dedotte in quella sede, spiegando i motivi per i quali la sentenza sottoposta alla sua cognizione non avrebbe potuto considerarsi inficiata da errori di fatto rilevanti in ordine al trattamento sanzionatorio e in particolare alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la documentazione prodotta dalla difesa in sede di merito e le prospettate condizioni familiari dell'imputata. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile, nei limiti in cui si mostra timidamente intellegibile e non si sostanzia nel (mero) tentativo di esplicitare gli orientamenti di legittimità in teme di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto della Suprema Corte. 2. Deve premettersi che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 15502 del 22/03/2022, Mallone, non massimata, e Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). Per converso, il ricorso straordinario è inammissibile nel caso in cui il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (ex plurimis: Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981-01, nonché Sez. 4, n. 15502 del 2022, Mallone, cit). 2.1. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso straordinario con il quale si prospetti, come nella specie, quale causa dell'errore non una fuorviata rappresentazione percettiva bensì una valutazione della Corte circa l'insussistenza dei prospettati vizi della sentenza d'appello in merito al 2 Il Gerl-s-iglie e tenore trattamento sanzionatorio, in generale, e alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, in particolare, al più fonte di un errore di giudizio da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali che, in quanto tale, è inoppugnabile. 2.2. Peraltro, nella specie, il detto errore diversamente da quanto preteso dal ricorrente, non sussiste. La sentenza di legittimità in oggetto, difatti, ha chiarito (pag. 4) che con gli ultimi due motivi di ricorso sono stati lamentati violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di mancanza di motivazione in ordine alle richieste volte alla riduzione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi valutati gli elementi favorevoli emergenti dalle memorie prodotte in giudizio dai ricorrenti e allegate al ricorso e il positivo percorso intrannurario effettuato dall'imputata. Premesso quanto innanzi, gli evidenziati motivi sono stati ritenuti inammissibili (pag. 17) e, con particolare riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza di cui innanzi ha valutato che la sentenza d'appello avesse ritenuto che i favorevoli elementi addotti dagli imputati fossero superati dalla «"spregiudicatezza e protervia del dolo significativamente rappresentante dalla perduranza dell'elemento volitivo nell'ambito di ogni singolo progetto criminoso, nonostante il prolungato sviluppo temporale di ciascuna condotta delittuosa"». In conclusione, la Suprema Corte ha poi valutato l'apparato motivazionale di cui innanzi assolutamente adeguato. Ciò tenendo conto del numero, della gravità e delle modalità esecutive dei numerosi reati commessi, in alcun modo scalfita dalla doglianza sulla mancata considerazione degli elementi indicati in ricorso e comunque frutto di una valutazione di merito non altrimenti rivisitabile in sede di legittimità. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento a favore dalla cassa delle ammende della somma che si si ritiene equa di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2022 Il Presidente
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO nel senso dell'inammissibilità del ricorso• Penale Sent. Sez. 4 Num. 5640 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma ha parzialmente confermato la responsabilità, tra gli altri, di RO LI ZA AS in merito a fattispecie in materia di stupefacenti, avverso la quale l'imputata ha proposto ricorso per cassazione dichiarato inammissibile da Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022. 2. Avverso la detta sentenza di legittimità RO LI ZA AS, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione ex art, 625-bis cod. proc. pen., articolando un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si prospetta l'errore percettivo nel quale sarebbe incorso il giudice di legittimità consistente nel non aver la Corte compiutamente esaminato le ragioni di doglianza dedotte in quella sede, spiegando i motivi per i quali la sentenza sottoposta alla sua cognizione non avrebbe potuto considerarsi inficiata da errori di fatto rilevanti in ordine al trattamento sanzionatorio e in particolare alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la documentazione prodotta dalla difesa in sede di merito e le prospettate condizioni familiari dell'imputata. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile, nei limiti in cui si mostra timidamente intellegibile e non si sostanzia nel (mero) tentativo di esplicitare gli orientamenti di legittimità in teme di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto della Suprema Corte. 2. Deve premettersi che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 15502 del 22/03/2022, Mallone, non massimata, e Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). Per converso, il ricorso straordinario è inammissibile nel caso in cui il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (ex plurimis: Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981-01, nonché Sez. 4, n. 15502 del 2022, Mallone, cit). 2.1. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso straordinario con il quale si prospetti, come nella specie, quale causa dell'errore non una fuorviata rappresentazione percettiva bensì una valutazione della Corte circa l'insussistenza dei prospettati vizi della sentenza d'appello in merito al 2 Il Gerl-s-iglie e tenore trattamento sanzionatorio, in generale, e alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, in particolare, al più fonte di un errore di giudizio da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali che, in quanto tale, è inoppugnabile. 2.2. Peraltro, nella specie, il detto errore diversamente da quanto preteso dal ricorrente, non sussiste. La sentenza di legittimità in oggetto, difatti, ha chiarito (pag. 4) che con gli ultimi due motivi di ricorso sono stati lamentati violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di mancanza di motivazione in ordine alle richieste volte alla riduzione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi valutati gli elementi favorevoli emergenti dalle memorie prodotte in giudizio dai ricorrenti e allegate al ricorso e il positivo percorso intrannurario effettuato dall'imputata. Premesso quanto innanzi, gli evidenziati motivi sono stati ritenuti inammissibili (pag. 17) e, con particolare riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza di cui innanzi ha valutato che la sentenza d'appello avesse ritenuto che i favorevoli elementi addotti dagli imputati fossero superati dalla «"spregiudicatezza e protervia del dolo significativamente rappresentante dalla perduranza dell'elemento volitivo nell'ambito di ogni singolo progetto criminoso, nonostante il prolungato sviluppo temporale di ciascuna condotta delittuosa"». In conclusione, la Suprema Corte ha poi valutato l'apparato motivazionale di cui innanzi assolutamente adeguato. Ciò tenendo conto del numero, della gravità e delle modalità esecutive dei numerosi reati commessi, in alcun modo scalfita dalla doglianza sulla mancata considerazione degli elementi indicati in ricorso e comunque frutto di una valutazione di merito non altrimenti rivisitabile in sede di legittimità. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento a favore dalla cassa delle ammende della somma che si si ritiene equa di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2022 Il Presidente