Sentenza 18 febbraio 2004
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per fatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., opera anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 152/91 che ha introdotto l'aggravante di cui all'art. 7, in quanto l'art. 4 bis dell'ord. pen. non fa alcun riferimento all'aggravante specifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 17895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17895 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 18/02/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 923
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 020353/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL CO N. IL 24/10/1960;
avverso ORDINANZA del 25/03/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 25/03/2003 il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava inammissibili le istanze avanzate da RT IM dirette ad ottenere le misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare e della semilibertà. In particolare il Tribunale osservava che il richiedente - in espiazione di pena per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per due reati di ricettazione riuniti con il vincolo della continuazione con il reato associativo, perché commessi "avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso di cui il RT faceva parte" - non aveva ancora terminato di espiare per intero la parte di pena riferibile ai suddetti reati di ricettazione da considerarsi ostativi ai sensi dell'art. 4 bis ord. penit. Con la stessa ordinanza il Tribunale rigettava la richiesta di affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. 309/1990, osservando che dagli atti non emergeva la prova che il RT fosse tossicodipendente.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 4 bis, 47, 47 ter, 50 ord. penit., 671 c.p.p. e 7 L. 203/1991, deducendo da un lato che il ricorrente aveva già espiato la parte di pena relativa alla condanna per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., e rilevando dall'altro che le condanne per i due reati di ricettazione non potevano considerarsi ostative alla concessione delle misure alternative, sia perché la continuazione tra le due ricettazioni ed il reato associativo era stata ritenuta in sede di esecuzione dal G.I.P. con ordinanza 12/08/2002, sia perché i due reati di ricettazione erano stati commessi nel 1990 e nel 1991 prima dell'entrata in vigore della L. 203/1991. Il ricorso non merita accoglimento.
Invero l'art. 4 bis ord. penit. individua due classi di reati, la prima per tipologie astratte di reati o la seconda mediante la connotazione della finalità concreta della condotta. Non vi è dubbio che il reato di cui all'art. 648 c.p. non rientra nella prima classe di reati, ma potrebbe rientrare nella seconda classe qualora risulti che la ricettazione sia stata commessa in un contesto di criminalità organizzata servendosi di metodi mafiosi o al fine di agevolare una associazione mafiosa. Infatti in tal caso deve ritenersi che il reato previsto dall'art. 648 c.p. rientri in quelli previsti dall'art. 4 bis ord. penit, in quanto, anche se detto reato non è elencato nella tipologia astratta di reati di cui all'art. 4 bis ord. penit., la condotta in relazione alla quale è stata pronunciata la condanna è caratterizzata dalla finalità concreta di agevolare l'associazione mafiosa.
Orbene nel caso di specie risulta che le due ricettazioni (sentenze del Pretore di Bari dell'11/11/1993 e dell'8/3/1994 per fatti commessi nel 1990 e nel 1991) furono commesse "avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso di cui il RT faceva parte" (vedi ordinanza 12/08/2002 del G.I.P., che in sede esecutiva ha unificato con il vincolo della continuazione le due ricettazioni con il reato associativo). Ne consegue che - poiché ai sensi dell'art. 4 bis ord. penit. anche le condanne inflitte per i due reati di ricettazione (inserite nel provvedimento di cumulo in esecuzione) devono considerarsi ostative alla concessione delle misure alternative richieste - giustamente il Tribunale ha dichiarato inammissibili le istanze, tanto più che nessuna rilevanza può avere la circostanza che al tempo in cui furono commesse le due ricettazioni la L. 203/1991 non era ancora entrata in vigore. Infatti l'art. 4 bis ord. penit. non fa alcun riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, di guisa che deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che tale aggravante non sia stata contestata in sede di cognizione, essendo invece assorbente il fatto che i due reati di ricettazione sono stati unificati con il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto commessi in un contesto di criminalità organizzata (vedi ordinanza del G.I.P.). Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004