Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 2
Il coadiutore del curatore del fallimento è pubblico ufficiale, in quanto coopera a titolo oneroso alla funzione di custodia giudiziaria dei beni affidati al curatore.
Integra il delitto di peculato la condotta del coadiutore del curatore del fallimento che si appropria di beni della società dichiarata fallita, dei quali abbia il possesso in ragione del suo incarico.
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RITENUTO IN FATTO 1. Mette conto di premettere che, nell'ambito del presente procedimento, Maurizio C., Hendrikus Berardus H. e Joahannes Hendrikus K. sono stati rinviati a giudizio per rispondere del reato sub capo E) di cui agli artt. 110, 319, 319-ter e 321 c.p., per avere C. - nella qualità di coadiutore legale della procedura fallimentare della società "Dragomar S.p.A." (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 28 gennaio 2002) - ricevuto da H. e K. - i quali agivano per conto delle società "Boskalis International BV" e "Boskalis s.r.l." - la somma complessiva di 571.250,60 euro, quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio, …
Leggi di più… - 3. Risponde di peculato e non di bancarotta fraudolenta il custode che si appropri dei beni della societàDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 23 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2009, n. 13107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13107 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 21/01/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 129
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 014705/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IA, N. IL 08/12/1959;
avverso SENTENZA del 28/10/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Martusciello Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Rossi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 314 c.p., per essersi, quale coadiutore del custode giudiziario dei beni del fallimento "Cafè de Paris", ripetutamente appropriato, asportandole e consumandole, di merci dell'azienda, di cui aveva il possesso per il suo incarico.
Deduce che:
- egli non era pubblico ufficiale;
- all'atto della restituzione dell'azienda, fu constatato che la stessa non aveva subito decurtazione di valore quanto alla merce;
- quanto prelevato dal prevenuto era stato sempre pagato, ne' irregolarità furono mai riscontrate dal custode che egli coadiuvava;
- al più nella specie potrebbe ravvisarsi la condotta di cui all'art. 351 c.p.. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come risulta, invero, dalla sentenza di primo grado, lo LI venne nominato, su designazione del Comitato dei creditori, coadiutore del curatore del fallimento S.E.C.E.R. S.r.l. e come tale cooperava a titolo oneroso alla funzione di custodia giudiziaria dell'azienda, affidata appunto al curatore. Sotto tale profilo, è indubitabile la veste pubblicistica dei suoi compiti, rilevante agli effetti dell'art. 314 c.p. (cfr. Cass. 18.01.1978, Illiano;
22.02.1994, Marzola;
03.11.1982, Bellabarba) e della correlativa esclusione della fattispecie di cui all'art. 351 c.p. (Cass. 06.06.1990, Di Capita). Assertive, in fatto e contrastanti con le univoche risultanze processuali sono le deduzioni negatorie della condotta appropriativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare alla parte civile RR NN nella qualità le spese sostenute per questo giudizio, liquidate in Euro 2000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009