Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2009, n. 13107
CASS
Sentenza 21 gennaio 2009

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Il coadiutore del curatore del fallimento è pubblico ufficiale, in quanto coopera a titolo oneroso alla funzione di custodia giudiziaria dei beni affidati al curatore.

Integra il delitto di peculato la condotta del coadiutore del curatore del fallimento che si appropria di beni della società dichiarata fallita, dei quali abbia il possesso in ragione del suo incarico.

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  • 1Corte di cassazione
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  • 2Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Mette conto di premettere che, nell'ambito del presente procedimento, Maurizio C., Hendrikus Berardus H. e Joahannes Hendrikus K. sono stati rinviati a giudizio per rispondere del reato sub capo E) di cui agli artt. 110, 319, 319-ter e 321 c.p., per avere C. - nella qualità di coadiutore legale della procedura fallimentare della società "Dragomar S.p.A." (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 28 gennaio 2002) - ricevuto da H. e K. - i quali agivano per conto delle società "Boskalis International BV" e "Boskalis s.r.l." - la somma complessiva di 571.250,60 euro, quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio, …

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  • 3Risponde di peculato e non di bancarotta fraudolenta il custode che si appropri dei beni della società
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2009, n. 13107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13107
Data del deposito : 21 gennaio 2009

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