Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT, 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CHIJAZIONE RICOnto. SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2 RIZIONE 8 Dott. Franco PONTORIERI ente .G.N. 5524/00 1 Dott. Antonino signiere ELEFANTE Cron. 358 0 Dott. Olindo Consigliere 【CHET Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud.05/07/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA A sul ricorso proposto da: PO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ACILIA 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUNARI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN IO RAPPRESENTANZE EDILI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI BARTOLI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 85/99 del Giudice di pace di 1088 ASTI, depositata il 29/01/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito 1'Avvocato FUNARI ANTONIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avvocato BARTOLI PIERLUIGI, difensore del | resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 30.6.1998 la s.r.l. ED conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Asti RI NZ quale titolare dell'omonima ditta chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di lire 1.042.725 oltre interessi legali quale corrispettivo della fornitura di materiale. Costituendosi in giudizio il convenuto contestava la domanda attrice evidenziando ritardi И nella consegna dei serramenti oggetto della fornitura nonché difetti dei materiali. Il Giudice di Pace adito con sentenza del 29.1.1999 rigettava la domanda, ritenendo che dagli elementi probatori acquisiti erano emersi sia un ingiustificato ritardo nella esecuzione della fornitura sia alcun incompletezz e difformità dei materiali consegnati, con conseguenti danni subiti dal NZ (che peraltro in proposito aveva rinunciato a formulare una domanda riconvenzionale di natura risarcitoria) tali da legittimare il rifiuto del pagamento dell'importo richiesto nell'atto di citazione. Per la cassazione di tale sentenza la società ED ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui ha resistito il NZ con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato delle memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminatA l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso in quanto sottoscritto soltanto dall'avvocato Lino Mangtone il quale peraltro, quale procuratore generale della società ED, ha nominato procuratore speciale per il presente giudizio soltanto l'avvocato Antonio Funari, che non ha sottoscritto il ricorso né ha autenticato la sottoscrizione del Mangione nella suddetta qualità di procuratore generale. Tale argomentazione: :::CKHⒶ:::_for_data. Invero l'avvocato Lino Mangione qualificatosi in calce al ricorso per cassazione procuratore generale della società ED in base a procura generale alle liti a rogito notaio Rosario Isabella del 18.7.1997, con riferimento al giudizio presso questa Corte ha conferito procura speciale esclusivamente all'avvocato Antonio Funari del foro di Roma, e non anche a sé medesimo;
è pur vero che nell'epigrafe del ricorso sono stati indicati quali ricorrente sia l'avvocato Funaridifensori della 4 che l'avvocato Mangione "in forza di procura speciale in calce al presente atto", ma proprio dall'esame di detta procura deve escludersi che essa sia stata conferita all'avvocato Mangtone, il quale quindi ha sottoscritto il ricorso privo di tale indispensabile requisito;
e poiché l'avvocato Funari, che pure era munito di procura speciale, non ha sottoscritto il ricorso né ha certificato la sottoscrizione del Mangione quale procuratore della ED in calce al ricorso,generale quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 365 c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 10,00 per spese di euro 600,00 per onorari di avvocato. Vinem Marween enterm Frame Pankows Così deciso in Roma il 5.7.2002. Veufour IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 10 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 Catania