Sentenza 13 gennaio 2006
Massime • 1
Configura il reato di cui all'art. 110, comma quinto del TULPS (come modificato dai successivi interventi normativi) l'utilizzazione di apparecchi e congegni nei quali sono prevalenti gli elementi dell'abilità e del trattenimento, qualora consentano vincite superiori ai limiti quantitativi indicati al successivo comma settimo; tale ultima disposizione non può essere applicata, invece, ai giochi aleatori, ai quali non può essere riconosciuta la liceità dell'acquisizione di un premio, in quanto se l'elemento aleatorio è assorbente, il gioco è comunque considerato d'azzardo, a prescindere dall'entità del premio in caso di vincita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2006, n. 20752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20752 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 13/01/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 47
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 18886/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RA, n. a Prenosello Chiovenda l'01/08/1973;
avverso la sentenza 23.12.2004 del Tribunale di Verbania - sezione distaccata di Domodossola;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio da eliminare. Rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore, avv. PAVONCELLO Lina, sostituto processuale dell'avv. BELLINI Carlo, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.12.2004 il Tribunale di Verbania - Sezione distaccata di Domodossola affermava la responsabilità penale di IO RA in ordine al reato di cui:
- al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, poiché, nella qualità di gestore di un esercizio pubblico di bar, teneva in funzione nello stesso un apparecchio elettronico del tipo videopoker, idoneo al gioco d'azzardo - acc. in Domodossola, fino al 13.3.2003 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 2.670,00 di ammenda, concedendo i doppi benefici di legge e disponendo la confisca dell'apparecchio illecito in sequestro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il IO, il quale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, ha eccepito: - la insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato;
- la incongrua ed affittiva concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Il R.D. n. 773 del 1931, art. 110, come sostituito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, comma 3, (nel testo in vigore dal 15
gennaio 2003, che è quello applicabile alla fattispecie in esame), sanziona l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo ... nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie".
Il comma 5 di detto articolo prevede che "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco di azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato". Quanto agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, dunque, detto 5 comma distingue tra quelli che:
- hanno insita la "scommessa", intesa come impegno di una somma di denaro sulla previsione di un risultato (di una corsa, di un incontro sportivo, ma anche di un gioco nel quale, dopo l'introduzione del denaro, il movimento dei congegni meccanici od elettronici ed il loro arresto sono del tutto indipendenti dal comportamento dei giocatore:
es. macchinette c.d. mangiasoldi del tipo rotamint, bingo, roulette, slot-machine, etc.);
- pur non avendo insita la "scommessa", consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro (di qualsiasi importo, anche se irrisorio) o in natura.
Per l'eventuale premio in natura, inoltre, non è richiesto che esso debba concretizzare lucro. cioè debba essere idoneo a fare conseguire un vantaggio economicamente apprezzabile. Il R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 6, individua e circoscrive la categoria degli apparecchi leciti "da trattenimento e da poco di abilità", descritti come quelli:
a) in cui "gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio";
b) che "si" attivano solo con rintroduzione di moneta metallica" ed in cui "il costo della partita non supera 50 centesimi di Euro";
c) in cui "la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi";
Tali apparecchi possono distribuire vincite in denaro, "ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio o dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate". "In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regola fondamentali". Il successivo comma 7 dell'art. 110 individua e circoscrive la categoria degli apparecchi e congegni "per il gioco lecito", descritti come:
a) quelli "elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'"introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola aggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita";
b) "quelli automatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore, per ciascuna partita, a 50 centesimi di Euro, nei quali gli elementi di abilità o di trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte";
c) "quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita non può essere superiore a 50 centesimi di Euro". Nuove modifiche al R.D. n. 773 del 1931, art. 110 sono state introdotte dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, (che ha convertito il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), per effetto delle quali:
a) il 6 comma risulta riformulato nel senso che, per gli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità, "la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi ed essi possono distribuire "vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a Euro 50,00, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio o dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate";
b) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito, descritti al 7 comma, non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita a decorrere dal 1 gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato il prescritto nulla-osta, e dal 1 maggio 2004, nei casi di intervenuto rilascio di tale titolo abilitante;
c) è stato introdotto, inoltre, il comma 7 bis, a norma del quale "gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali".
La L. n. 326 del 2003 non si applica alla fattispecie in esame (non ravvisandosi disposizioni più favorevoli che si riferiscano alla vicenda concreta) ma le previsioni del R.D. n. 773 del 1931, art. 110, già nella formulazione introdotta dalla L. n. 289 del 2002:
- distinguono gli apparecchi "per il gioco d'azzardo" sia da quelli "da trattenimento o da gioco di abilità" sia da quelli "per il gioco lecito" e fondano la distinzione sugli elementi dell'abilità del giocatore e dell'aleatorietà della vincita "di un qualsiasi premio in denaro o in natura";
- riferiscono sia la possibilità di distribuzione di vincite in denaro sia la possibilità di distribuzione di beni di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, ovvero i limiti di prolungamento o ripetizione della partita, non agli apparecchi e congegni per il gioco di azzardo ma ai soli apparecchi deputati al trattenimento ed al gioco di abilità o al gioco lecito, configurando tali possibilità quali caratteristiche ulteriori (rispetto alla fondamentale condizione del predominio dell'abilità del giocatore) eccezionalmente consentite ai fini della loro liceità.
L'art. 110, comma 5, riconduce, come si è detto, alla categoria agli apparecchi e congegni "per il gioco d'azzardo" anche quelli che consentono "vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6".
Tale locuzione non pone alcuna eccezione all'illiceità assoluta dei giochi aleatori, bensì si limita ad affermare che anche quei giochi nei quali sono prevalenti gli elementi dell'abilità e del trattenimento (di cui al comma 6), qualora consentano vincite superiori a quelle che mantengono ad essi il carattere di liceità, devono considerarsi essi pure "di azzardo" e sono conseguentemente assoggettati, in quanto tali, alla sanzione penale. Il prolungamento o la ripetizione della partita sono riferiti, nel successivo 7 comma, soltanto ai videogiochi "per il gioco lecito" e non riguardano in alcun modo quelli che hanno carattere di aleatorietà: essi costituiscono comunque un premio ed ai giochi aleatori non può riconnettersi l'acquisibuità di alcun premio, poiché il legislatore ha inteso escludere ogni forma possibile di incentivazione.
Il gioco ove è assorbente l'elemento dell'alea, in sostanza, deve considerarsi "d'azzardo" quale che sia il premio della vincita. È vero che solo il 6 comma dell'art. 110 in esame - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 326 del 2003 - escludeva che gli apparecchi "da trattenimento o da gioco di abilità" potessero "riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali" ma, nel caso in esame, gli apparecchi sequestrati non avrebbero potuto comunque ricondursi alla categoria degli "apparecchi e congegni per il gioco lecito", di cui al successivo 7 comma, poiché anche in tali apparecchi - oltre alle altre condizioni poste dalla norma - gli elementi di abilità o trattenimento devono essere pur sempre "preponderanti rispetto all'elemento aleatorio".
2. Nella vicenda che ci occupa il giudice del merito risulta essersi conformato alla interpretazione normativa dianzi enunciata e, con argomentazioni coerenti ed immuni da vizi logico-giuridici, ha evidenziato che l'apparecchio videopoker in oggetto era essenzialmente e strutturalmente destinato a gioco di azzardo, dal momento che le combinazioni erano interamente rimesse al caso, attraverso codici di funzionamento ignoti al giocatore, e nessun effetto causale poteva praticamente ricondursi all'abilità di questi. Esso consentiva, inoltre, la vincita di un premio, identificabile anche nel meccanismo delineato in ricorso dalla difesa ("prolungamento della partita sino al massimo di un complessivo che sarebbe pari alla ripetizione di dieci partite").
Coerenti appaiono pure le argomentazioni svolte, nella sentenza impugnata, in relazione alla pretesa insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, prospettandosi indubbi profili di colpa nella messa a disposizione della clientela di un apparecchio da gioco senza preoccuparsi di acquisire adeguate informazioni circa le complete caratteristiche e modalità di funzionamento.
3. La doglianza del ricorrente riferita alla incongruità della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena soltanto pecuniaria è anch'essa infondata alla stregua delle argomentazioni - svolte dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza 2.6.1994, n. 6563, Rusconi - secondo le quali: - la concessione della sospensione condizionale costituisce manifestazione dell'esercizio di un potere, avente natura discrezionale, attribuito dalla normativa esclusivamente al giudice;
pur tuttavia "l'esercizio del medesimo non solo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 163 c.p. ed ai limiti previsti dall'art. 164 c.p., ma trova il proprio imprescindibile parametro nella finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost., comma 1 e 3), che, in vista della tutela delle posizioni individuali, dimensiona e limita la potestà punitiva statale (art. 25 Cost., comma 2). Nella individualizzazione della pena, che ad un tempo soddisfa l'esigenza di renderla il più possibile personale e di finalizzarla alla reintegrazione sociale del condannato, s'incentra il criterio (prescrittivo) sotteso alla discrezionalità del giudice nell'esercizio della potestà punitiva";
- per la concessione della sospensione condizionale non sono ipotizzabili ne' la necessità di istanza dell'imputato ne' il potere della parte di rinunciarvi, ma la concessione medesima "non può risolversi in un pregiudizio per la situazione dell'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativi della pena, a tutela della sua posizione individuale", sicché l'interesse all'impugnazione non può escludersi tutte le volte che il provvedimento di concessione "sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa";
- "il pregiudizio addotto per contestare la concessione della sospensione condizionale in tanto rileva in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, cioè comprometta quelle posizioni garantite all'imputato dal legislatore con la previsione del beneficio";
- in tale prospettiva non può assumere rilevanza giuridica la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi, trattandosi di una valutazione di opportunità, del tutto soggettiva e per giunta eventuale, che si pone in chiara contraddizione con quella prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164 c.p., comma 1, per la concessione del beneficio (così pure Cass.: Sez. 5^,
11.5.2001, n. 19190, Turano ed altri;
Sez. 3^, 29.11.2000, a 12279, Buzzi;
Sez. 3^, 21.4.2000, a 4954, Moresco). Applicando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che:
a) il beneficio è stato concesso legittimamente e correlato alla finalizzazione della pena alla reintegrazione sociale del condannato;
b) l'imputato con i motivi di ricorso - pur non adducendo espressamente la mera opportunità di riservare il beneficio medesimo a future condanne eventualmente più gravi - prospetta comunque una generica "gravosità e quasi afflittività" della concessione dello stesso, che non può assumere rilevanza giuridica, tenuto conto che l'art. 163 c.p. è stato applicato allo scopo di indurre il condannato a comportamenti di opportuna diligenza nel generale rispetto delle disposizioni di legge.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607,615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006