Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 38167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38167 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
OM HI
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ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38167/2025 Roma, li, 24/11/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 677/2025 UP 07/11/2025
- Relatore -
SENTENZA
R.G.N. 24803/2025
sui ricorsi proposti da:
AO NO nato a [...] il [...]
AO OV nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN IF;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, come da requisitoria già depositata.
udito il difensore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Firmato Da: OM HI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af50f3b26321- Firmato Da: AN IF Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c21ab6be2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7aac3
1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione con cui il G.i.p. del Tribunale di Locri aveva riconosciuto BR PA e NN PA colpevoli delle violazioni in materia di armi loro rispettivamente ascritte. PA BR è stato riconosciuto colpevole della detenzione di due armi comuni da sparo (due pistole a tamburo Smith e Wesson mod. 686, calibro 357) e, per l'effetto, condannato alla pena di anni 3 mesi 2 giorni 20 di reclusione. PA NN è stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione illegale di quattro armi da guerra (una bomba a mano M75, una pistola mitragliatrice e due fucili d'assalto di marca Zastava) e, per l'effetto, condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 27.600,00 di multa. Secondo le conformi valutazioni del giudice del merito, la colpevolezza degli imputati risulta adeguatamente dimostrata dal compendio probatorio acquisito, costituito dalla messaggistica estrapolata dai server delle piattaforme criptate SKY ECC ed ENCROCHAT e dall'attività investigativa svolta per identificare gli utilizzatori. Sussistono tutte le condizioni richieste dalla sentenza a Sezioni unite n. 23755 del 29 febbraio 2024 per utilizzare ai fini della decisione i messaggi scambiati telematicamente dagli imputati con il citato sistema di comunicazione. Le chat criptate sono state legittimamente acquisite in esecuzione di ordine europeo di indagine (OEI). La messagistica e le conversazioni, qualora già acquisite nel procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria francese, possono sempre transitare nel procedimento italiano, quale che sia il metodo di acquisizione utilizzato nello Stato estero, purché, come nel caso in esame, non risulti violato l'unico limite operante, costituito dal rispetto dei diritti fondamentali, tra cui quelli del giusto processo e del diritto del difesa. Opera, infatti, la presunzione di legittimità dell'attività eseguita dallo Stato estero, fondato sul reciproco affidamento tra gli Stati tenuti al rispetto dei principi fondamentali previsti dai trattati europei, a cominciare dalla carta di Nizza. Gli imputati non hanno superato tale presunzione, di carattere relativo;
anzi, è emerso che le conversazioni rilevanti per la decisione sono state acquisite dall'autorità giudiziaria francese in forza di un provvedimento motivato dal giudice procedente e sotto lo stretto controllo di esso, in relazione ad un reato, la detenzione illegale di armi, per cui è consentito nel nostro ordinamento processuale il ricorso all'attività di intercettazione. Sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 270 cod. proc. pen. per l'utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento penale rispetto a quello in cui sono state autorizzate: non solo per i reati contestati ad entrambi gli
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Firmato Da: OM HI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af50f3b26321- Firmato Da: AN IF Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c21ab6be2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917aac3
imputati è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ma le conversazioni sono pure indispensabili per l'accertamento dei fatti. L'identificazione degli imputati quali utilizzatori delle chat è avvenuta sulla base di una pluralità di circostanze fattuali e temporali convergenti che non lasciano spazio a dubbi. Il titolare e fruitore dell'account Sky EC con nickname AU / AU NE è stato identificato in PA BR per avere lo stesso fatto riferimento in più conversazioni a circostanze univocamente indicative della sua identità, positivamente riscontrate dalla polizia giudiziaria, ed in particolare: - alla moglie, che nel periodo di interesse era effettivamente incinta;
- ad un fratello di nome NN, che aveva realmente contratto una malattia contagiosa;
- all'uso di un'autovettura, una Volkswagen Golf nera, risultata nella sua reale disponibilità; - ad un viaggio verso Genova città dove si era effettivamente recato nel mese di marzo 2020, alloggiando nell'appartamento dell'interlocutore. Che NN PA sia il reale utente dell'account Sky EC con Mikhail Regal Blood è dimostrato non solo dal riferimento all'autovettura Fiat Panda di colore grigio, risultata nella sua effettiva disponibilità nel periodo di riferimento, ma soprattutto dall'invio di foto con immagini della sua abitazione nel comune di San Luca. La detenzione da parte di entrambi gli imputati delle armi indicate nell'editto di accusa è ampiamente dimostrata dalle fotografie inviate e dai commenti chiaramente evocativi.
Firmato Da: OM HI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af50f3b26321- Firmato Da: AN IF Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c21ab6be2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7aac3
2. Ricorrono LO e NN PA, a mezzo del comune difensore di fiducia avv. Lorenzo Gatto, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata sulla base di cinque motivi.
2.1. Con il primo denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 191, 266 e ss. cod. proc. pen., al d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, all'art. 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, eccependo l'illegittima acquisizione e la conseguente inutilizzabilità dei dati provenienti dalle piattaforme SKY ECC ed ENCROCHAT. La sentenza impugnata, seguendo un orientamento giurisprudenziale non condivisibile, ha erroneamente qualificato l'acquisizione della messaggistica e delle conversazioni come un'operazione di mera "trasmissione di prove" già formate in un procedimento estero, riconducendola alla disciplina della circolazione probatoria ex artt. 238 e 270 cod. proc. pen. Tale impostazione non coglie la reale natura dell'attività svolta dalle autorità francesi, consistita nella violazione massiva e indiscriminata di un intero sistema
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di comunicazione, con la captazione in tempo reale di flussi di dati destinati a
rimanere riservati.
L'acquisizione delle chat criptate costituisce un mezzo di ricerca della prova atipico, non ammissibile nel nostro ordinamento in assenza di espressa previsione del legislatore e di preventiva autorizzazione del giudice in virtù della disciplina dettata dall'art. 15 Cost.
2.2. Con il secondo motivo deducono violazione della disciplina sull'ordine europeo di indagine e delle garanzie difensive. La sentenza impugnata ha trasformato il principio del reciproco riconoscimento fra Stati in un avallo incondizionato di qualsiasi attività investigativa estera, a prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali dell'imputato E' stato ignorato il disposto dell'art. 36, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 08/2017, che prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei verbali di atti assunti all'estero a seguito di O.E.I. solo se "i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana". Nel caso di specie, è pacifico e incontestato che nessuna garanzia di partecipazione difensiva sia stata assicurata durante l'acquisizione e la decriptazione dei dati in Francia. La ritenuta natura di "prova circolante" non esonera dall'applicazione delle garanzie procedurali previste dal diritto interno così come stabilito dal l'art. 69 della L. 218/1995. Di conseguenza, avrebbero dovuto trovare applicazione tutte le garanzie previste dall'art. 268 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo denunciano vizio di motivazione in ordine all'identificazione degli imputati. La sentenza impugnata ha risolto con argomentazioni apodittiche ed assertive la questione sollevata dalla difesa degli imputati, limitandosi ad elencare le circostanze fattuali, senza esplicitare, come sarebbe stato necessario in ragione della genericità degli elementi valorizzati, il percorso logico-giuridico che le renderebbe univocamente riconducibili ai singoli imputati Con riferimento a BR PA, la valutazione della frase "a mia è", pronunziata dopo 40 minuti in cui i discuteva di armi e quindi fuori da un contesto logico di riconducibilità, e l'analisi delle foto delle pistole, pur se dettagliate, non eliminano ogni ragionevole dubbio sulla effettiva disponibilità delle armi da parte del ricorrente. L'espressione "San Luis" ritenuta decisiva per identificare NN PA è ambigua mentre il "riconoscimento" dei luoghi effigiati nelle fotografie non è stato ritualmente documentato e sottoposto al vaglio del contraddittorio.
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Firmato Da: OM HI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af50f3b26321- Firmato Da: AN IF Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c21ab6be2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7aac3
2.4. Con il quarto motivo il solo BR PA deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata. La Corte di Appello di Reggio Calabria ha dedicato al tema un fugace passaggio argomentativo senza verificare se i precedenti penali dell'imputato siano effettivamente sintomatici di una personalità proclive al delitto e se, in relazione al nuovo reato, possano fondare un giudizio di maggiore riprovevolezza.
2.5 Con il quinto motivo entrambi gli imputati deducono violazione di legge correlato vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale si è limitata a una generica conferma della decisione di primo grado, senza confutare le specifiche argomentazioni difensive e senza esplicitare le ragioni che l'hanno indotta a negare il beneficio in particolare a SE PA, del tutto incensurato.. Anche in punto di trattamento sanzionatorio la motivazione si risolve in una formula di stile ed in un acritico recepimento della statuizione del G.i.p.
2.6. Con il sesto motivo BR e NN PA denunciano violazione di legge e manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante art. 5 I. n. 895 del 1967 La sentenza impugnata è rimasta silente anche sulla richiesta di applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità pur oggetto di specifico motivo di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: OM HI Emesso Da:
TP
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I ricorsi pongono censure in parte infondate nel resto inammissibili sicché nel suo complesso deve essere rigettato.
1. I primi due motivi, che in ragione della connessione delle questioni poste, possono essere esaminati congiuntamente propongono una non condivisibile interpretazione, alternativa a quella fatta propria dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 23755 del 29/02/2024, ric.. Gjuzi, e n. 23756 del 29/02/2024 ric. Giorgi, in forza della quale sarebbe illegittimità l'acquisizione tramite ordine europeo di indagine delle comunicazioni scambiate mediante criptofonini, pur se intercettate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali. Alle comunicazioni in esame andrebbe, pertanto, attribuita la natura di prova atipica illegale, con conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione.
1.1. Anche in questa sede va ribadito che le conversazioni intercorse sulle
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piattaforme SKY ECC ed ENCROCHAT già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa possono essere acquisite con ordine europeo di indagine senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice, trovando applicazione la disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. Pertanto, non solo i così detti "dati freddi", quelli cioè "statici", assimilabili a corrispondenza, normalmente acquisiti attraverso il sequestro del server o di altri dispositivi dove sono conservati e memorizzati, ma anche i risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, sono utilizzabili sulla base della disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23756 del 2024, Giorgi, cit.). Non si tratta di una utilizzabilità priva di limiti sia nel caso dell'acquisizione di dati statici sia nel caso di acquisizione di conversazioni intercettate. Nelle stesse pronunce le Sezioni unite hanno chiarito che sia il contenuto delle comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, sia i risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non sono utilizzabili qualora il giudice italiano rilevi che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (così Sez. U, n. 23755 del 2024, Gjuzi, cit., per il contenuto di comunicazioni, e Sez. U, n. 23756 del 2024, Giorgi, cit., per i risultati di intercettazioni).
1.2. Tanto posto, è senz'altro corretta la decisione della Corte distrettuale di ritenere utilizzabile nei confronti degli odierni ricorrenti le conversazioni, in audio ed immagini, acquisite tramite ordine europeo di indagine. Risulta dalla sentenza impugnata che le conversazioni utilizzate ai fini della decisione sono state intercettate dietro autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria francese ed eseguite sotto il diretto controllo del giudice procedente in relazione ad un reato, la detenzione di armi, per cui è consentito il ricorso all'attività di intercettazione anche nel nostro ordinamento Risulta ancora che le conversazioni intercettate sono state trasmesse dall'autorità giudiziaria francese al pubblico ministero italiano, che ne aveva fatto
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Firmato Da: OM HI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af5013b26321 Firmato Da: AN IF Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c21ab6be2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7aac3
richiesta tramite ordine europeo di indagine. Alla luce della delineata ricostruzione dei giudici del merito, non contestata dai ricorrenti mediante argomenti specifici fondati sulle evidenze probatorie, le conversazioni utilizzate a carico dei ricorrenti sono riconducibili alla nozione di "risultati di intercettazione" disposte ina altro procedimento legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., perché indispensabili ai fini dell'accertamento dei delitti contestati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ben potendo, tra l'altro, la valutazione di indispensabilità essere implicita (Sez. 3, n. 5821 del 18/01/2022, [...], Rv 282804-01). Al netto di contestazioni generiche, i ricorrenti non hanno assolto all'onere di allegazione di fatti da cui inferire la violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a cominciare del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo. Né rileva il denunciato accesso ad un'ampia mole di dati relativi al traffico e all'ubicazione, concernenti comunicazioni elettroniche. Il dato quantitativo, come rilevato Sez. U, n. 23755 del 2024, Gjuzi, cit., non integra, di per sé, violazione di "diritti fondamentali" perché ciò che conta sono i «criteri oggettivi per definire le circostanze e le condizioni in presenza delle quali deve essere concesso alle autorità nazionali competenti l'accesso ai dati in questione». Non vi è dubbio, in questa prospettiva, che siano accessibili i dati di persone sospettate di progettare, di commettere o di aver commesso un illecito grave, o anche di essere implicate in una maniera o in un'altra in un illecito del genere» (sono citate Corte giustizia, Grande Sezione, 02/03/2021, H.K./Prokuratuur, C-706/18, § 50, e Corte giustizia, Grande Sezione, 05/04/2022, Commissioner of An Garda Síochkba, C-140/20, § 105). Nello stesso senso, la recente Corte giustizia, Grande Sezione, 30/04/2024, cit., § 89, secondo cui l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 non richiede che l'emissione di un ordine europeo di indagine diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione sia necessariamente subordinata all'esistenza di una presunzione di reato grave fondata su fatti concreti, a carico di ciascuna persona interessata, nel momento in cui tale ordine europeo di indagine viene emesso, qualora un tale requisito non derivi dal diritto dello Stato di emissione», e nel nostro ordinamento tale requisito non è preteso, a fini acquisitivi dall'art. 270 cod. proc.
pen.
Nemmeno possono essere sindacate in questa sede le eventuali minori o comunque diverse garanzie, difensive e procedurali, previste dall'ordinamento processuale dello Stato estero in cui è stato eseguito l'ordine europeo di indagine.
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Firmato Da: OM HI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af50f3b26321- Firmato Da: AN IF Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c21ab6be2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7aac3
1.3. All'utilizzazione delle conversazioni in esame non è di ostacolo il diritto
eurounitario.
La disciplina posta dalla Direttiva 2014/41/UE non contiene regole relative alla fase di esecuzione degli ordini europei di indagine, che incidano specificamente sulla utilizzabilità degli atti acquisiti nel procedimento davanti all'autorità di emissione. In linea generale, l'art. 14 della citata Direttiva fornisce precise indicazioni per ritenere che le questioni concernenti la fase di esecuzione, e quindi anche quelle concernenti la scelta di riconoscere ed eseguire l'ordine europeo di indagine, siano proponibili esclusivamente nello Stato di esecuzione. Invero, significative sono le previsioni relative alla esperibilità di mezzi di impugnazione anche nello Stato di esecuzione, agli scambi reciproci di informazioni anche sui mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine europeo di indagine, nonché all'obbligo per lo Stato di emissione di tener conto dell'esito delle impugnazioni concernenti il riconosci- mento e l'esecuzione dell' ordine europeo di indagine. Né appare seriamente ipotizzabile che identiche questioni possano essere proposte sia nello Stato di esecuzione, sia nello Stato di emissione. L'art. 14 cit., § 2, stabilisce che le ragioni di merito in ordine all'emissione dell'ordine europeo di indagine possono essere fatte valere «soltanto mediante un'azione introdotta nello Stato di emissione», «fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione». Ancor più significativamente, però, al § 7, secondo periodo, con una previsione specificamente riferita alla valutazione delle prove nel procedimento ad quem, dispone: *Fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l'ordine europeo di indagine». Come evidenziato da Sezioni Unite, Giorgi, in motivazione, l'unico limite all'utilizzabilità di atti acquisiti mediante ordine europeo di indagine dall'autorità giudiziaria italiana è costituito dal «rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, ma non anche l'osservanza, da parte dello Stato di esecuzione, di tutte le disposizioni previste dall'ordinamento giuridico italiano in tema di formazione ed acquisizione di tali atti. Da un lato, infatti, sia la Direttiva 2014/41/UE, in particolare gli artt. 1 e 14, sia il d.lgs. n. 108 del 2017, in particolare l'art. 1, evidenziano, come principio generale, l'esigenza di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, e, tra questi, i diritti della difesa e al giusto processo. Dall'altro, poi, né l'art. 36 d.lgs. n. 108
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Firmato Da: OM HI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af50f3b26321- Firmato Da: AN IF Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c21ab6be2b6b Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7aac3
del 2017, né altre disposizioni del medesimo d.lgs. o della Direttiva 2014/41/UE prevedono, ai fini dell'utilizzabilità degli atti formati all'estero, la necessità di una puntuale applicazione di tutte le regole che l'ordinamento giuridico italiano fissa, in via ordinaria, per la formazione degli atti corrispondenti formati sul territorio nazionale. Anzi, l'art. 14, § 7, Direttiva cit., proprio laddove impone allo Stato di emissione di rispettare i diritti della difesa e di garantire un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite ordine europeo di indagine, stabilisce, come è bene ribadire: <[f]atte salve le norme procedurali nazionali» (dizione, quest'ultima, riferita allo Stato di esecuzione). Siffatta soluzione, del resto, corrisponde alla costante tradizione del nostro ordinamento, e alla consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l'atto viene compiuto, con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e dunque con il diritto di difesa (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269000-01). Questa Corte ha altresì affermato che, in materia di rogatoria internazionale, l'atto istruttorio assunto all'estero è inutilizzabile solo quando venga prospettata l'assenza, nell'ordinamento dello Stato richiesto, di una normativa a tutela delle garanzie difensive, non anche quando si contesti la mera inosservanza delle regole dettate dal codice di rito dello Stato italiano richiedente (Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, [...], Rv. 253797-01).
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Anche secondo la Corte di giustizia del Lussemburgo (Grande Sezione, 30/04/2024, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE dal Landgericht Berlin, C- 670/22, §§ 99 e 100) [...] l'ordine europeo di indagine è uno strumento che rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, la quale è fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Orbene, tale principio, che costituisce la "pietra angolare" della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali. Ne consegue che, qualora mediante un ordine europeo di indagine l'autorità di emissione intenda ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, tale autorità non è autorizzata a controllare la regolarità del distinto procedimento con il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove di cui essa chiede trasmissione. In particolare, un'interpretazione contraria dell'articolo paragrafo 1, di tale direttiva condurrebbe in pratica ad un sistema più complesso e meno efficace, che nuocerebbe all'obiettivo perseguito da detta direttiva».
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2. Il terzo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto e inteso a sollecitare la mera rilettura del dato probatorio, preclusa in questa sede. La sentenza impugnata, in linea con quella del G.i.p., ha individuato gli odierni ricorrenti quali titolari e fruitori dei profili telematici attenzionati dando decisivo rilievo alla concordanza degli elementi fattuali indicati nella parte in fatto (cfr. pag. 3), il cui positivo accertamento non è stato messo in discussione dai ricorrenti, che, invece, si sono limitati a censurare il complessivo apprezzamento di tali elementi da parte dei Giudici del merito prospettandone una valutazione diversa e più plausibile in termini estranei al giudizio di legittimità.
3. Il quarto motivo, dedotto dal solo BR PA, è privo di pregio. La Corte di Appello di Reggio Calabria ha esaminato il motivo relativo alla recidiva reiterata, desumendo, con argomentazioni sintetiche ma eloquenti, la maggiore riprovevolezza del reato dalla disamina congiunta del curriculum criminis dell'imputato e dalle caratteristiche dei fatti accertati nel presente procedimento.
4. Il quinto motivo con cui entrambi gli imputati lamentano il diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico. Alla sentenza impugnata che ha giustificato la sua valutazione negativa sulla gravità dei reati, sull'allarmate pericolosità sociale degli imputati, dimostratisi abili nel procurarsi armi da fuoco con canali che denotano una forte vicinanza con gli ambienti criminali, nonché sull'l'assenza di elementi postivi, se esclude l'incensuratezza di NN PA da solo non sufficiente per la concessione dell'invocato beneficio, i ricorrenti nulla oppongono di concreto, limitandosi a sollecitare diverse valutazioni discrezionali fondate su diversi parametri.
5. Il sesto motivo è infondato.
La sentenza impugnata, sia pure limitatamente al solo BR PA, che aveva investito la Corte distrettuale della questione con l'atto di appello, ma con argomentazioni estensibili al coimputato ha escluso l'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità, valorizzando il dato, comune alle posizioni di BR e NN PA, della detenzione di più armi e dell'assenza di elementi sintomatici della tenuità dell'offesa, non desumibili né dalla personalità e dalle modalità esecutive (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, [...], Rv. 275242 01; Sez. 1, n. 44903 del 11/11/2011, Schirò, Rv. 251460- 01).
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Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7aac3
6. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dlele spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali..
Così deciso, in Roma 7 novembre 2025. Il Consigliere estensore Francesco Aliffi
Il Presidente
AC RO
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