Sentenza 19 marzo 1998
Massime • 1
Il tenore letterale dell'art. 414, comma primo c.p.p., che prevede il decreto motivato del giudice per la riapertura delle indagini "Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti", e la collocazione della fattispecie della pronuncia di tale provvedimento nell'ipotesi in cui sia ignoto l'autore del reato nel successivo art. 415, inducono ad escludere che il P.M debba richiedere il decreto di riapertura delle indagini quando l'archiviazione sia stata disposta perché ignoto l'autore del reato. Ciò è confermato dalla "ratio legis" nelle due diverse ipotesi. Infatti, mentre nel primo caso l'archiviazione è basata sull'infondatezza della "notitia criminis" riferibile ad una persona, ed è pronunciata a conclusione di un procedimento e la relativa decisione esprime un controllo di legittimità della richiesta - al pari di quanto compete al giudice per le indagini preliminari in caso di richiesta di giudizio, con la conseguenza che il relativo provvedimento è destinato a produrre una preclusione rimovibile solo con la prescritta autorizzazione -, nel secondo caso, invece, il decreto di archiviazione è diretto a congelare l'attività di indagine per motivi del tutto contingenti ed è volto a legittimare tale "blocco" solamente "rebus sic stantibus", senza preclusione alcuna in ordine allo svolgimento di ulteriori attività, ricollegabili direttamente all'obbligatorietà dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AN Tranfo Presidente del 19.3.98
Dott. Bruno Oliva Componente SENTENTA
Dott. Adalberto Albamonte Componente N. 1002
Dott. Giuseppe La Greca Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Eugenio Amari Componente N. 37780/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da Di Piazza Filippo,
avverso l'ordinanza in data 8.4.1997 pronunciata dal Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Cons. Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. A Reina;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
C.C. n. 37780/97 R.G.
Il Tribunale di Palermo, decidendo sulla richiesta di riesame del provvedimento custodiale adottato nei confronti del Di Piazza Filippo, in ordine ad un duplice omicidio ed al reato di cui all'art.416 bis c.p., con ordinanza in data 8.4.1997 rigettava la richiesta stessa, e confermava la misura cautelare.
Ha proposto ricorso per cassazione il Di Piazza, deducendo nei motivi:
- violazione ed errata applicazione dell'art. 414 c.p.p., poiché il pubblico ministero aveva proceduto a nuove indagini, dopo l'emissione del decreto di archiviazione perché ignoti gli autori, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto il provvedimento di riapertura delle indagini medesime. Prosecuzione di indagini che aveva comportato, poi, l'instaurazione del procedimento a carico del ricorrente e l'emissione del provvedimento custodiale impugnato;
- violazione ed errata applicazione dell'art. 273 c.p.p., e vizi di motivazione con riguardo ai ravvisati gravi indizi di colpevolezza, 'basati sulle dichiarazioni del "collaborante" OL AN, coimputato negli stessi reati;
e ciò con riferimento sia agli omicidi sia al reato di cui all'art. 416 bis c.p. I motivi sono infondati ed il ricorso va rigettato.
Quanto alla violazione dell'art. 414 c.p.p., osserva questo Collegio che già il dato letterale dell'art. 414 c.p.p. porta ad escludere la sua estensibilità all'ipotesi prevista dall'art. 415, norma collocata non a caso dopo la regola contenuta nell'art. 414 Cass. sez. 1, 17 giugno 1997, Giordano;
sez. 2, 28 marzo 1997, Marino). Difatti, l'art. 414 recita "Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti mentre come dicevamo l'ipotesi dell'archiviazione per i reati commessi da ignoti non è collocata fra gli articoli a cui rinvia esplicitamente l'art. 414, comma 1.
Venendo all'intenzione del legislatore, al quale rinvia il canone interpretativo dell'art. 12 delle disposizione sulla legge in generale, si osserva che la ratio del contesto normativo in esame non contrasta con la lettera della norma, poiché il controllo esercitato dal giudice nel procedimento di archiviazione di cui agli artt. 409 ss. non può essere ritenuto omogeneo rispetto a quello previsto in caso di richiesta di archiviazione per reato commesso da persone ignote. Nella prima ipotesi l'archiviazione è fondata sull'infondatezza della notizia di reato riferibile ad una persona, ed è pronunciata a conclusione di un procedimento, eventualmente in contraddittorio delle parti, e la relativa pronuncia esprime un controllo sulla legittimità della richiesta del pubblico ministero, al pari di quanto compete al giudice per le indagini preliminari , in caso di richiesta - di giudizio. Con la conseguenza che il relativo provvedimento è destinato a produrre una preclusione per l'attivazione delle ulteriori indagini, rimovibile solo con la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 414 (Cass. sez. 6, 3 ottobre 1997, Costantini). Nell'ipotesi, invece, di archiviazione di reato commesso da persone rimaste ignote, l'art. 415 detta una disciplina puntualmente riferita al - controllo di legalità sul "congelamento" dell'attività di indagine, prospettato dal pubblico ministero, di carattere contingente, di contro al suo fisiologico svolgimento fino all'iniziativa, a questo riservata, di esercizio o meno dell'azione penale.
In conclusione, la prima ipotesi. è collegata alla scelta se esercitare o meno l'azione penale, la seconda al dilemma attinente la prosecuzione delle indagini. ovvero al fisiologico svolgimento delle stesse essendo ignote le persone alle quali il fatto-reato sarebbe riferibile, e la pronuncia è volta in sostanza a legittimare un loro congelamento, rebus sic stantibus.
Pertanto, nella suddetta ultima ipotesi l'archiviazione non può determinare preclusione alcuna allo svolgimento di ulteriori indagini, in virtù dei poteri spettanti al pubblico ministero, ricollegabili all obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.). Venendo ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale, con motivazione approfondita e corretta, ha dato ragione del quadro di probabile colpevolezza del ricorrente (Corte Cost. n. 314 del 1996), richiamando puntualmente dichiarazioni e riscontri testimoniali ed oggettivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario, nel quale si trova in custodia il ricorrente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 comma 1 bis norme att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 19 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998