Sentenza 21 novembre 2003
Massime • 1
Non è necessario il preventivo parere del P.M. per l'adozione del decreto ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario a norma dell'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975 n. 354, qualora il decreto stesso si riferisca a detenuti in espiazione di pena inflitta con sentenza irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2003, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/11/2003
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 5488
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 031147/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI IU N. IL 05/02/1955;
avverso ORDINANZA del 15/05/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'11 maggio 2003 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava - ad eccezione della parte concernente una delle prescrizioni imposte - il reclamo di BR US avverso il decreto del Ministro della Giustizia applicativo del regime detentivo previsto dall'art. 41 bis ord. pen..
Premesso che il BR era ristretto nella Casa di reclusione di Spoleto in espiazione della condanna all'ergastolo a lui inflitta dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 25 gennaio 1996 per direzione di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, omicidio aggravato ed altro, osservava il Collegio che il Ministero dell'Interno, la D.I.A., il Comando Generale dei Carabinieri, la D.N.A. e la D.D.A. avevano riferito che il predetto dirigeva la cosca mafiosa "Condello- Parrello", aveva partecipato alla progettazione di agguati eseguiti nell'ambito di una cruenta "guerra" di mafia e il suo ruolo era rimasto inalterato nonostante la detenzione.
I delitti per i quali il ZZ era detenuto rientravano nella previsione dell'art. 41 bis ord. pen. - anche nel testo innovato dalla legge n. 279/02 - in relazione all'art. 4 bis dello stesso ordinamento e il decreto impugnato aveva tenuto conto del ruolo apicale rivestito dal recluso nell'ambito della consorteria criminale e della sua pericolosità, evidenziata dalle informazioni trasmesse dagli organi istituzioanli a ciò preposti.
Ricorre per Cassazione il difensore del BR, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza, in quanto secondo il disposto dell'art. 41 bis ord. pen., come modificato dalla legge n. 279/02, il titolo del reato costituisce l'antecedente logico necessario per l'applicazione del regime differenziato, che ha il suo ulteriore presupposto nel pericolo di collegamenti criminosi, qualificati per la loro attualità e concretezza, mentre nella specie la valutazione era avvenuta sulla base di una presunzione di pericolosità connessa a vicende risalenti all'anno 1989, senza considerare che nel 1996 il BR era stato assolto dall'accusa di appartenenza alla cosca "Parrello".
Rileva, altresì, il ricorrente che doveva ritenersi scontata interamente la pena per il reato associativo, indicata in nove anni di reclusione nella sentenza di condanna, dovendo procedersi a scioglimento del cumulo di pene in tutte le ipotesi di applicazione di istituti che richiedono la separata considerazione dei titoli di condanna, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato.
Si deduce, infine, la illegittimità del decreto impugnato in quanto privo di qualsiasi indicazione in relazione all'intervento del pubblico ministero.
Con memoria presentata ai sensi dell'art. 611 c.p.p. vengono ribadite le argomentazioni difensive attinenti alla mancata verifica dell'attualità dei collegamenti criminosi attribuiti al BR. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono, in relazione ai motivi proposti.
1) Il comma 2-bis della legge 26-7-1975 n. 354, nel testo riformato dall'art. 2 della legge 23-12-2002 n. 279, dispone che ñf provvedimenti, di sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dallo stesso ordinamento penitenziario sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, "sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede".
Il tenore testuale della norma induce a limitarne l'applicazione ai detenuti nei cui confronti siano in corso le indagini preliminari (nelle quali il pubblico ministero è titolare dell'attività procedimentale) o in un processo in fase dibattimentale (in cui è identificato il giudice che procede e, quindi, l'ufficio del pubblico ministero ad esso correlato), con esclusione della fase esecutiva. Tale interpretazione è coerente con la "ratio legis", in quanto allorché è pendente il procedimento o il processo il pubblico ministero ha una cognizione diretta e non mediata degli elementi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento "de quo", al contrario di quanto avviene dopo la pronuncia della sentenza definitiva. In quest'ultimo caso, infatti, le particolari regole dettate dall'art. 665 c.p.p. possono comportare (nell'ipotesi di pluralità di sentenze esecutive) la competenza di un giudice diverso da quello che ha emesso la condanna di riferimento per l'applicazione del regime differenziato, sicché del tutto incongrua risulterebbe l'attribuzione della funzione consultiva al pubblico ministero presso il giudice competente per l'esecuzione.
Deve, dunque, ritenersi conclusivamente che, ove sia intervenuta la sentenza definitiva, non è previsto per l'emissione del decreto ministeriale di cui all'art. 41 bis ord. pen. il parere del pubblico ministero, che interviene nella successiva -ed eventuale-fase procedimentale dinanzi al tribunale di sorveglianza. 2) L'assunto del ricorrente in ordine alla necessità di procedere a scissione del cumulo al fine di individuare il titolo del reato per il quale in atto è in espiazione la pena è carente nella sua premessa giuridica.
Invero, l'art.
4-bis ord. pen., che anche nel testo novellato costituisce il parametro di riferimento del successivo art. 41-bis agli effetti dell'applicazione del trattamento penitenziario differenziato, menziona, tra gli altri, non soltanto il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., ma anche i "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste": categoria che, nella sua lata estensione, comprende, oltre a quello associativo, i delitti comuni, purché specificamente qualificati dal contesto o dalla finalità.
Con la conseguenza che, nella specie, è inconducente separare idealmente le pene pronunciate per i singoli reati.
3) Il Tribunale ha dato conto della decisione con motivazione adeguata, richiamando puntualmente i dati informativi acquisiti, dai quali risulta il ruolo apicale svolto dal condannato nell'ambito della cosca mafiosa di appartenenza, la persistenza di collegamenti con la stessa e l'attualità della sua pericolosità sociale. Di contro, le deduzioni del ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione in punto di fatto, che non può costituire oggetto del giudizio di legittimità, non essendo ravvisabile alcun vizio logico, suscettibile di censura in questa sede, nelle argomentazioni svolte dal Giudice di merito. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004