Sentenza 26 gennaio 2004
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma secondo bis, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede la prorogabilità del provvedimento di sospensione delle regole del trattamento adottato dal ministro della giustizia ai sensi del precedente comma secondo dello stesso articolo, non comportando detta previsione alcuna inversione, a carico del detenuto, dell'onere di provare l'avvenuta cessazione della sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, ma dovendosi al contrario ritenere che spetti comunque al giudice dare congrua motivazione in ordine al proprio convincimento circa la permanenza di detta capacità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2004, n. 8056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8056 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 26/01/2004
1. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 417
3. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 018015/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IU N. IL 18/12/1946;
avverso ORDINANZA del 17/03/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRASSO ANTONIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 17.3.2003 il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da IA IU avverso il decreto in data 28.12.2002 del Ministro della Giustizia, che lo aveva sottoposto al regime penitenziario speciale di cui all'art. 41-bis della legge 26.7.1975 n. 354.
Osservava il tribunale:
- che il ON era stato condannato con diverse sentenze, definitive e non, alla pena dell'ergastolo perché ritenuto responsabile di gravissimi reati (come omicidi, associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro), era risultato affiliato all'organizzazione mafiosa "cosa nostra", ed era stato indicato quale capo indiscusso della omonima cosca, operante nella provincia di Caltanissetta e a Genova, ed avente collegamenti con altre cosche di Palermo e di Catania;
- che, nella specie, il decreto ministeriale appariva adeguatamente e analiticamente motivato in ordine alla sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto e, specificamente, alla persistenza di una particolare situazione di sicurezza pubblica, caratterizzata da drammatiche vicende, verificatesi negli ultimi anni, legate alla criminalità mafiosa (come le numerose stragi di Palermo, Roma, Firenze, Milano, gli omicidi di operatori penitenziari, gli attentati a magistrati, i traffici di armi e di ingenti quantitativi di stupefacenti ecc.), che imponeva l'adozione di misure restrittive nei confronti di alcuni detenuti che, come il ON, per i probabili collegamenti con la cosca di appartenenza - tuttora attiva nel campo del traffico degli stupefacenti, delle estorsioni e, in genere, del controllo del territorio e della realtà economico-sociale del territorio - apparivano connotati da altissima pericolosità e potevano costituire serio pericolo per la sicurezza sia interna che esterna agli istituti penitenziari;
- che sussistevano fondati sospetti per ritenere che egli mantenesse comunque collegamenti con la cosca di appartenenza e con la criminalità organizzata in genere, e che avesse la possibilità di impartire ordini all'esterno, sicché doveva escludersi che egli avesse definitivamente troncato i collegamenti con gli ambienti criminali di riferimento, e non potendosi ritenere i legami interrotti solo a seguito del mero stato di detenzione dell'affiliato;
- che non apparivano fondate le altre censure, concernenti disposizioni derogatorie al normale trattamento e le limitazioni dei colloqui con i familiari, dal momento che erano comunque salvaguardati i diritti fondamentali del detenuto, perché le stesse non intaccavano le esigenze di igiene e di salute del detenuto e perché i trattamenti previsti non apparivano contrari al senso di umanità;
- che era manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 41-bis della Legge 354/75, avanzata dalla difesa del ON.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, tramite il suo difensore, il ON, lamentando:
1) l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel comma 2- bis dell'art. 41-bis Ordinam. Penit., come novellato dall'art. 2 della Legge 279/2002, laddove prescrive che "i provvedimenti del regime differenziato sono prorogabili purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno", per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 27, 97 e 113 Cost.;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, per mancata verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione del regime speciale, non essendo state specificate concretamente le ragioni per le quali le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, rilevanti ex art. 41-bis Ordinam. Penit., fossero collegabili con la posizione soggettiva del condannato, essendo stata la presenza di tali ragioni affermata con argomentazioni del tutto astratte, essendo stata esclusa la sua partecipazione alla strage di via D'Amelio (omicidi NO ed altri) ed annullata la sua condanna per la strage di PA (omicidi NE ed altri), ed essendo sub judice la sua condanna all'ergastolo per gli omicidi ZI e Di RI;
3) manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo che dalle argomentazioni addotte, appiattite sulle generiche affermazioni contenute nel decreto ministeriale, non emergerebbe in che modo e forma egli avrebbe potuto concretamente avere contatti con l'esterno, essendo egli sottoposto al regime differenziato da ormai undici anni;
4) violazione dell'art. 127 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost., sul rilievo che gli atti concernenti il procedimento amministrativo, che aveva preceduto il decreto ministeriale, non erano stati posti a disposizione della difesa, impedendole in tal modo, di fatto, il controllo delle informazioni su cui il provvedimento si fondava. Ciò posto, va rilevato che le doglianze esposte appaiono, da un canto, manifestamente infondate e, dall'altro, pur denunciando formalmente vizi di legittimità, attengono, in realtà, a valutazioni di carattere discrezionale, strettamente riservate al giudice di merito, mirando ad ottenere inammissibilmente in questa sede un riesame della decisione, laddove il tribunale, sulla base degli accertamenti compiuti, ha giustificato il proprio convincimento con esauriente e convincente motivazione, esente da vizi logico- giuridici.
Innanzitutto è asserzione del tutto priva di fondamento quella secondo cui il tribunale avrebbe affermato l'esistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione del regime differenziato ex art. 41-bis O.P. mediante argomentazioni astratte ed avulse dalla realtà.
Al contrario, il tribunale si è mosso proprio in un'ottica di assoluta concretezza e specificità. Gli argomenti posti in luce chiariscono infatti perfettamente in che modo e sotto quale profilo il condannato - la cui estrema pericolosità risulta per tabulas dalle sentenze di condanna e dai provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti - è strettamente collegabile con la situazione esterna, caratterizzata dalla presenza attiva, e condizionante l'ordine e la sicurezza pubblica, della cosca di appartenenza, con la quale egli ben potrebbe facilmente e concretamente interagire, qualora fosse lasciato in regime di detenzione ordinario. Particolarmente sintomatici, sotto tale aspetto, il presumibile mantenimento dei collegamenti, malgrado le limitazioni imposte, con la criminalità organizzata, in genere, e con la cosca del quale era capo indiscusso, in particolare, in considerazione del ruolo di vertice e di assoluta preminenza da lui svolto in seno all'organizzazione e della ineliminabilità dei colloqui. Quanto all'asserita lesività dei suoi diritti fondamentali delle limitazioni imposte, è evidente che, avendo il tribunale riconosciuto come sussistenti le condizioni per l'applicazione del trattamento a regime differenziato, non si può certo affermare che esse abbiano mero carattere afflittivo e siano del tutto ininfluenti rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza, posto che i collegamenti di alcuni detenuti ad alto indice di pericolosità con gli ambienti criminali esterni di appartenenza possono realizzarsi in vari modi attraverso i colloqui visivi e telefonici con i familiari e con i conviventi, mentre una diversa modulazione e frequenza dei contatti possono prevenire o ridurre al minimo le possibilità di collegamenti con l'ambiente esterno.
Manifestamente infondata appare anche la doglianza relativa alla mancata messa a disposizione degli atti relativi al procedimento amministrativo nel corso della procedura giurisdizionale. Le esigenze di necessaria cautela e di riservatezza, connesse con il divieto di esame degli atti suddetti nel corso del procedimento amministrativo, persistono chiaramente anche nel corso del procedimento giurisdizionale, essendo evidente che, in caso contrario, tali esigenze verrebbero facilmente frustrate ed aggirate. Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, ritiene il Collegio che tale eccezione sia manifestamente infondata.
Sostiene il ricorrente che la nuova normativa, in parte modificatrice del regime delineato dall'art. 41-bis O.P., abbia di fatto cristallizzato il sistema delle proroghe ripetute e abbia introdotto nel sistema la cosiddetta prova negativa sul venir meno della capacità del detenuto di mantenere contatti con l'esterno, con conseguente spostamento, a carico del condannato, dell'onere della prova, impossibile da rispettare, circa "il venir meno" di tale capacità.
Tale lettura della nuova disposizione è, a parere di questa Corte, palesemente distorta e, in un certo senso, manipolatoria, in quanto va al di là di quelle che erano le reali intenzioni del legislatore e del senso vero che va attribuito alla legge.
Ed infatti - a prescindere dalle considerazioni svolte dal Procuratore Generale (secondo cui la norma presuppone comunque una motivazione compiuta sulla permanenza dei presupposti di base, per modo che la proroga del provvedimento non potrà essere disposta ove la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno), che questa Corte condivide pienamente - la introduzione nel sistema della cosiddetta prova negativa sul venir meno della capacità del detenuto di mantenere i predetti contatti, come si esprime il ricorrente, non comporta affatto una inversione dell'onere della prova a carico del condannato.
Della disposizione sopra richiamata non può che essere data, invece, una lettura conforme al dettato costituzionale, nel senso che la stessa non comporta affatto una inversione dell'onere della prova;
ma, nel momento in cui prevede la possibilità di proroga del regime differenziato "purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali...... sia venuta meno", mantiene fermo e lascia integro l'obbligo del giudice di dare congrua motivazione in ordine al proprio convincimento che la capacità di cui sopra non sia venuta meno. È rimasto praticamente inalterato il precedente sistema di possibile reiterazione del decreto applicativo del regime differenziato, anche se, alla luce della novella introdotta con la legge n. 279/2002, è ora fondato su un regime di prova rafforzata per accertare l'inesistenza di una condizione negativa (assenza di elementi da cui risulti che la capacità del detenuto di avere contatti con associazioni criminali sia venuta meno), che non è affatto in contrasto con i parametri costituzionali delineati dalla Corte competente.
In altre parole, la possibilità di reiterare il provvedimento applicativo del regime speciale anche solo sulla circostanza che non risulti che la capacità del detenuto di avere contatti con l'esterno sia venuta meno, non vuol dire affatto che la reiterazione può avvenire in maniera automatica e immotivata. Al contrario, rimane intatto l'obbligo del giudice di individuare ed evidenziare gli elementi da cui "risulti" che il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno. A ben riflettere, si tratta della medesima impostazione normativa, fatte le debite differenze, contenuta, da una parte, nella seconda parte del primo comma dell'art.
4-bis dell'Ordinam. Penit., e, dall'altra, nel terzo comma dell'art. 275 c.p.p., nei quali, per concedere certi benefici penitenziari o per revocare la custodia cautelare, si richiede, rispettivamente, che non vi siano "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva" o che "siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari". Nei casi suddetti non si richiede affatto che sia il condannato o l'indagato a dover dare la prova circa l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o circa l'inesistenza di esigenze cautelari, ma spetta comunque al giudice dar conto, nei congrui casi, dei motivi del proprio convincimento circa l'esistenza di elementi idonei a far ritenere la sussistenza dei collegamenti o l'acquisizione di elementi da cui "risulti" che persistono le esigenze cautelari.
Le suddette disposizioni di legge hanno superato indenni il vaglio di costituzionalità alle quali sono state sottoposte sotto il profilo di cui sopra (v., a titolo esemplificativo, l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 450 del 18.10.1995 o la sentenza n. 306 dell'11.6.1993). Tutt'al più, si potrà ritenere che sussista a carico dell'interessato un onere di allegazione degli elementi di fatto da cui sia possibile dedurre che la capacità di mantenere i collegamenti con l'esterno sia venuta meno;
ma su tali allegazioni il giudice avrà comunque l'obbligo di esprimere motivatamente il proprio giudizio.
Del resto, la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 376 del 26.11.1997 ha chiarito come sia possibile e doverosa una interpretazione più restrittiva, che sia conforme alla Costituzione, delle norme di cui all'art. 41-bis O.P., che sono volte, secondo le testuali parole della Corte suddetta, "a far fronte a specifiche esigenze di ordine e di sicurezza, essenzialmente discendenti dalla necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà, collegamenti che potrebbero realizzarsi... ... ...attraverso l'utilizzo delle opportunità di contatti che l'ordinario regime carcerario consente e in certa misura favorisce".
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente e, in applicazione della norma di cui al 3^ comma dell'art. 606 C.P.P., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con relativa condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua avuto riguardo ai profili di colpa chiaramente ravvisabili nel gravame, di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004