Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2004, n. 8056
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Sentenza 26 gennaio 2004

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma secondo bis, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede la prorogabilità del provvedimento di sospensione delle regole del trattamento adottato dal ministro della giustizia ai sensi del precedente comma secondo dello stesso articolo, non comportando detta previsione alcuna inversione, a carico del detenuto, dell'onere di provare l'avvenuta cessazione della sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, ma dovendosi al contrario ritenere che spetti comunque al giudice dare congrua motivazione in ordine al proprio convincimento circa la permanenza di detta capacità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2004, n. 8056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8056
    Data del deposito : 26 gennaio 2004

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