Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
Nel caso di ricongiunzione presso l'INPDAI dei periodi di contribuzione precedentemente versati all'INPS, ex art. 5 legge n. 44 del 1973, ai fini della determinazione della data da cui è consentito all'interessato il pensionamento di anzianità, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma ventinovesimo, legge n. 335 del 1995 e dalla tabella E) ivi allegata, è necessario fare riferimento al giorno in cui il lavoratore raggiunge la richiesta anzianità (coincidente con la scadenza del quinquennio contributivo maturato presso l'INPDAI) e non a quello, posteriore, di decorrenza degli effetti del trattamento previdenziale, atteso che il legislatore - nel predisporre il sistema delle c.d.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10032 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' PESA, TASSA 1 0032/02 DI BOLLOREPUBBLICA ITALIAN. DELL'ART. IN NOME DEL POPOND 11-3-73 N. 513 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 14601/99 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Cron.27301 Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 08/05/02 Dott. ID VIDIRI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPDAI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 31, rappresentato e difeso dagli avvocati COSTANTINO TONELLI CONTI, NUNZIO IZZO, giusta delega in atti;
MM ricorrente
contro
MARTINELLI GIULIANO, elettivamente domicil iato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente 2002 2021 agli avvocati VINCIO FERRANTE, CARLO DATTOLI , giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 10354/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 26/09/98 R.G.N. 997/97 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dot t. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato IZZO;
udito l'Avvocato ALBINI per delega MANZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procu ratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 30 ottobre 1997 l'INPDAI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Giuliano LI chiedendo la riforma della sentenza del Pretore della stessa città, che aveva condannato l'Istituto a pagare la pensione di anzianità in favore del LI dalla data del 1 gennaio 1996 oltre rivalutazione ed interessi. Aveva ritenuto il Pretore che il LI alla data del 31 dicembre 1994 avesse tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento dell'INPDAI per godere del trattamento pensionistico compreso quello dell'iscrizione per cinque anni alla previdenza dei ID VI dirigenti e che, pertanto, la pensione, pur applicando il blocco disposto dalla legge n 335 del 1995, art. 1, comma 29, allegato E, decorreva dal 1 gennaio 1996 e non invece dal luglio 1996. L'INPDAI da parte sua aveva, invece, sostenuto che gli effetti del trasferimento dei contributi ad esso Istituto decorressero dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del quinquennio di anzianità contributiva specifica e, nella fattispecie, quindi dal 1° gennaio 1996 per cui correttamente la pensione era stata liquidata dal luglio 1996. Il Tribunale di Milano con sentenza del 26 settembr e 1 1998 rigettava l'appello e confermava l'impugnata sentenza. Osservava il giudice d'appello che l'INPDAI confondeva il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva specifica con gli effetti che a tale requisito la legge ricollega ai fini del computo del trattamento pensionistico. Ne conseguiva che avendo il LI compiuto i cinque anni di anzianità utili al 31 dicembre 1994, dal 1° gennaio 1996 poteva godere dell'accesso alla pensione, attesi gli effetti, che al requisito dell'anzianità (specificamente richiesto dall'ordinamento INPDAI), le leggi nn. 438/1992, art. 2, e 335/95, art. 1, comma 29, ricollegavano in presenza degli altri requisiti Gurholden di cui non si contestava il possesso. Precisava al riguardo che la domanda di ricongiungimento ex art. 5 1 n. 44/1973 era finalizzata unicamente all'accertamento da parte dell'Istituto, cui era dei contributivi utili addiretta, dell'esistenza incrementare la posizione previdenziale dell'assicurato unificata presso l'ente chiamato ad erogare la pensione. In tale contesto l'anzianità era destinata a configurare un fatto oggetto di accertamento, e cioè di verifica dell'acquisizione del requisito contributivo, nel caso di specie coincidente con la data del 31 dicembre 1994. 2 Una diversa interpretazione del dato normativo avrebbe finito per creare una situazione di svantaggio per i pensionati richiedenti la ricongiunzione pur essendo essi, come gli altri, già in possesso di tutti i requisiti per accedere al beneficio pensionistico. Mentre, infatti, si giustifica, in funzione del miglior trattamento erogato dall'INPDAI, la richiesta del requisito di cinque anni di anzianità specifica, non si sarebbe giustificato, viceversa, un trattamento deteriore a parità di requisiti, che avrebbe sacrificato il pensionando per un fatto, quale quello della contribuzione presso più enti, che la legge aveva ormai superato prevedendo lo strumento della qurolookin ricongiunzione. Avverso tale sentenza l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali INPDAI - propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati anche da memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso Giuliano LI. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente deduce e falsa applicazione dell'art. 5 dellaviolazione legge 1973 n. 44 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare il ricorrente ribadisce che essendosi 3 di contribuzione all'INPDAIil quinquennio minimo compiuto con lo spirare del 31 dicembre 1994 solo a partire dall'avvenuto perfezionamento di tale requisito e, quindi, solo a partire dal compimento del quinquennio minimo, cioè dal 1° gennaio 1995 poteva essere richiesto e, quindi, operare il trasferimento gratuito della contribuzione maturata in altro regime in quella quinquennale maturata presso l'INPDAI, con l'ulteriore e connessa "decorrenza" da tale data della validità ed efficacia dei contributi trasferiti. Il quinquennio contributivo minimo INPDAI rappresentava, in altri termini, il "corrispettivo previdenziale" che UR doveva pertanto essersi compiutamente realizzato al fine di ottenere il riconoscimento in ragione di - un giusto bilanciamento (legale) tra oneri e vantaggi di un beneficio speciale ed eccezionale. Le anzianità trasferite, come specificato dall'art. 4 D.M. 7 luglio 1973 (in G. U. 192 del 26 luglio 1973) erano utili non solo per la determinazione della misura della pensione ma anche per l'insorgenza del relativo diritto presso l'INPDAI e gli effetti del trasferimento potevano decorrere solo dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del quinquennio di attività contributiva. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2-bis e quinquies della legge 14 novembre 1992 n. 438 e dell'art. 8 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 in all'art. 360 n. 3 c.p.c. Lamenta il relazione ricorrente che il Tribunale ha errato perchè ha applicato gli effetti tipici della ricongiunzione ordinaria e non del trasferimento speciale in oggetto, violando in tal modo anche le norme "sulle finestre" per le quali doveva tenersi conto del singolo ordinamento previdenziale. In particolare la legge n. 438 del 1992 aveva fatto espresso richiamo "ai singoli ordinamenti per il collocamento a riposo" ed il successivo d. lgs. n. 503 del 1992 aveva disposto, Eur oldin per i pensionati di anzianità, che "restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti". Da una contenutistica delle suddetteinterpretazione disposizioni era lecito ricavare che il possesso del requisito contributivo doveva essere valutato in conformità del rispettivo ordinamento previdenziale, che deve erogare in concreto la prestazione, e non poteva, quindi, che essere riconosciuto sussistente a partire dall'avvenuto riconoscimento della validità dei contributi trasferiti. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione 5 circa un punto decisivo della controversia sotto diversi profili in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. Sostiene ancora una volta il ricorrente che la sentenza impugnata ha operato una confusione tra "presupposti" ed "effetti" del trasferimento ex art. 5 1. 44/1973 perchè, se per la domanda di trasferimento la legge chiede il compiuto decorso di "almeno cinque anni" per cui tale requisito può essere vantato a decorrere dal giorno successiv o al suo perfezionamento non possono poi farsi decorrere - precedente gli effetti di quel dal giorno trasferimento per il quale manchi il presupposto Guersloboden legale. Nè può condividersi l'assunto che una interpretazione delle norme diversa da quella seguita dal Tribunale importava una situazione di disparità di trattamento atteso che tutti indistintamente gli assicurati INPDAI sono legittimati a chiedere il trasferimento solo se possono far valere il requisito minimo di cinque anni completi di contributi presso la gestione INPDAI al fine precipuo di potere maturare ed acquisire il diritto della pensione di anzianità presso il singolo ordinamento prescelto secondo le specifiche norme di tale ordinamento che incidono "anche", ma non esclusivamente, sulla misura delle prestazione. 6 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2 e 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Ribadito che al legislatore non può impedirsi di attribuire, secondo le regole speciali e diversificate, un beneficio di misura inferiore a quello derivante da una normale ricongiunzione di indistintamente i periodi assicurativitutti antecedenti e successivi all'ultima contribuzione della gestione di destinazione - esistenti presso altri enti, il ricorrente ha poi evidenziato com e la Gundololen statuizione del Tribunale di Milano, in quanto applicativa degli effetti tipici e normali di una ricognizione ordinaria, abbia comportato la violazione della legge n. 29/79 perchè ha fatto scaturire, senza la prescritta copertura finanziaria, conseguenze economiche a carico dell'assicurato, con grave ed irreparabile pregiudizio per la gestione previdenziale dei dirigenti industriali. Per di più una equiparazione della fattispecie del trasferimento a quella della ricongiunzione anche in relazione agli effetti finirebbe per tradursi in una abrogazione tacita dell'art. 5 della legge n. 44 del 1973 per opera della successiva legge n. 29 del 1979, con il 7 venire meno del beneficio della gratuità del trasferimento riconosciuta dalla prima disposizione. In altri termini due erano le vie interpretative possibili: ° si riteneva la specialità della disposizione dell'art. 5 della legge 44/1973 che trova nella minore misura del beneficio la giustificazione della sua gratuità ovvero, in caso di totale identità di effetti con la ricongiunzione ordinaria regolata dalla legge 29/1979, non era possibile prescindere dal pagamento imposto imperativamente dalla legge stessa. Da qui la necessità di annullamento della sentenza impugnata per l'indebita commistione> di leggi Gandolden diverse e quindi di effetti giuridici conseguenzialmente diversi.
2. Gli esposti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse , vanno rigettati per le seguenti ragioni. La questione, che questa Corte è chiamata a risolvere attiene alla individuazione del momento in cui può dirsi perfezionato il requisito della "anzianità contributiva di almeno cinque anni" maturato presso l'INPDAI, richiesto dall'art. 5 della legge 15 marzo 1973 n. 44 (norme integrative della legge 27 dicembre 1953 n. 967 sulla previdenza dei dirigenti di aziende 8 industriali) per lo speciale riconoscimento gra tuito presso 1'INPDAI dei periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e a forme di previdenza sostitutive della medesima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.
2.1. Un primo orientamento di questa Corte ha fatto coincidere il suddetto momento con il giorno successivo a quello di scadenza del quinquennio sul presupposto che solo dopo la maturazione del requisito contributivo al 31 dicembre 1994 l'assicurato matura il quinquennio di contribuzione effettiva presso Gandoloka l'Istituto ricongiungente, condizione questa indispensabile per potere richiedere il trasferimento a titolo gratuito dei contributi maturati presso altro istituto previdenziale (cfr. in tali sensi : Cass. 19 aprile 2001 n. 5766 cui adde Cass. 28 novembre 2001 n. 15040). Altro orientamento è pervenuto ad opposte conclusioni propendendo, invece, per la tesi che tale momento debba corrispondere con il giorno stesso della scadenza del quinquennio (cfr. Cass. 20 dicembre 2001 n. 16089). Ai fini della soluzione della dedotta questione 3. tratteggiato, dapprima, l'assetto normativo entro va il quale la questione stessa va risolta, e di poi va 9 giustificata sulla base del delineato dato normativo l'adesione di questa Corte al secondo degli indicati indirizzi. Il già citato art. 5 della legge n. 44 del 1973 stabilisce, come visto, che i criteri di calcolo contributiva e delle correlatedell'an zianità prestazioni da corrispondere per effetto del trasferimento contributivo di cui si è detto devono essere determinati "con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione" dell'INPDAI. Il d.m. 7 luglio 1973, nel definire i suddetti criteri, ha nell'art. 4 previsto che "gli effetti dei IDlden riconoscimenti dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973 n. 44 sono operanti dal primo giorno del mese nel corso del quale l'interessato abbia presentato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali la richiesta dei riconoscimenti medesimi". La legge 7 febbraio 1979 n. 29 (ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) ha disciplinato in via generale la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori presso l'INPS. L'art. 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995 n. 335 ha 10 stabilito, infine, la data di maturazione dei requisiti contributivi e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità rinviando alla tabella E ad esso allegata per quanto riguarda la determinazione delle date cui fare riferimento "in fase di prima applicazione". La tabella E, a sua volta, prevede per i soggetti che hanno maturato il quinquennio contributivo entro il 31 dicembre 1994 la decorrenza della trattamento pensionistico dal 1° gennaio 1996; decorrenza spostata invece al 1° luglio 1996 per i soggetti che hanno maturato il requisito contributivo quinquennale dopo il 31 dicembre 1994 ed entro il 31 Gurodden dicembre 1995. Questa Corte ritiene sulla base delle 3.1. norme di dovere aderire, come detto, al indicate secondo degli orientamenti indicati per le ragioni che si vengono ad esporre. Come è stato osservato in dottrina un importante contributo alla uniformazione dei regimi, quanto meno ad una reciproca interdipendenza e, quindi ad una maggiore e più razionale compattezza dell'intero oltre che ad un efficace rimedio per coloro sistema - che, a causa del frazionamento dei periodi assicurativi nei vari regimi, non potevano vantare in nessuno di essi i requisiti contributivi per il 11 diritto a pensione - lo hanno apportato la disciplina della ricongiunzione delle posizioni assicurative (avviata per il settore privato - per quello pubblico avendo già provveduto al legge n. 523 del 1952 - dalla legge n. 29 del 1979, proseguita dalla legge n. 45 del 1990) e quella della c.d. totalizzazione (già prevista nell'ordinamento comunitario dall'art. 51 del Trattato CE e dall'art. 15, regolamento CE n. 574 del 1972 e da ultimo generalizzata nell'ordinamento interno dal d. lgs. n. 184 del 1997). Con la ricongiunzione> dei periodi assicurativi maturati presso enti e gestioni diverse si è consentito agli interessati di massimizzare> i IDldin vantaggi dell'operazione, che importa alla stregua della legge n. 29 del 1979 il versamento di specifici e predeterminati oneri, a differenza invece di quanto accade ai sensi dell'art. 5 legge n. 44 del 1973 per il trasferimento> dei contributi, che proprio per la sua gratuità (da alcuni ritenuta conseguenza ricollegabile a posizioni di forza contrattuale della categoria dei dirigenti) e per gli effetti quantitativamente minori rispetto alla ricongiunzione (la pensione da dirigente> viene liquidata soltanto sulla base delle retrib uzioni percepite dall'assicurato con la qualifica dirigen ziale e sulle 12 quali viene corrisposta la contribuzione INPDAI) è stato qualificato in dottrina ed in giurisprudenza come una forma speciale di detta ricongiunzione.
3.2. Tutti i suddetti vantaggi hanno sicuramente contribuito, seppure con altri istituti, ad accrescere il deficit statale sicchè la crisi del debito pubblico in maniera accentuata nel 1993manifestatasi accompagnata anche dalla previsione del maturarsi del diritto di molti lavoratori autonomi e subordinati alla pensione di anzianità ha spinto il legislatore ad innovazioni funzionalizzate a limitare drasticamente detto deficit. E così con l'art. 1, Gundolden comma 29, 1. n. 335 del 1995 ( che per i neoassunti prevede solo la pensione di vecchiaia e non più quella di anzianità) si è assicurato un allungamento del periodo minimo di anzianità contributiva (ed una della durata teorica della pensione) contrazione attraverso un contingentamento dei trattamenti pensionistici fissandosi tra l'altro, a partire dal 1994, la decorrenza di detti trattamenti in date predeterminate (c.d. finestre) differenziate a seconda dell'età degli interessati (art. 2 bis, ter e 2 quinquies legge 438 del 1992; art. 1, comma 29, 1. n. 335 del 1995). Insieme al preminente interesse a perseguire una 13 contrazione del deficit pubblico non poteva al legislatore sfuggire anche la convenienza di diluire nel tempo con scadenze successive trattamenti pensionistici che andavano nel frattempo a maturarsi. Ciò spiega la fissazione di due finestre>, e cioè la introduzione di un sistema che, da un lato, svincolava gli assicurati da un congelamento di lunga durata dei loro trattamenti pensionistici e che, dall'altro, con il fissare il momento del del diritto a detti trattamenti a bensorgere individuate scadenze semestrali annullava o quanto ' meno limitava drasticamente, il pericolo di ritardi in Gandololu nella loro liquidazione ( pericolo ben concreto di una eccessiva concentrazione degli presenza adempimenti da assolvere), capaci di causare non certo trascurabili pregiudizi economici per gli Istituti previdenziali e, conseguentemente, anche per la finanza pubblica.
4. Una interpretazione che voglia essere, nello stesso tempo, rispettosa sia della lettera che della ratio del dato normativo, e cioè delle finalità ad esso sottese, porta a tener nel dovuto conto nella individuazione del momento del sorgere del d iritto al trattamento pensionistico anche del disposto dell'art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155, sec ondo 14 cui il diritto al trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale sono stati perfezionati i requisiti assicurativi e contributivi di legge ma l'interessato ha la facoltà di differire la decorrenza della pensione al mese successivo alla data di presentazione della domanda. Detta norma, seppure fissata per le pensioni di vecchiaia, può tuttavia considerarsi espressione di un generale principio di differenziazion e tra il momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sorge e diviene operativo ed il momento immediatamente antecedente della maturazione del Guiddolen requisito contributivo. Anche alla luce di quanto ora detto, va dunque 5. ribadito che la legge n. 335 del 1995 ha nettamente distinto giusta il disposto dell'art. 1, 29 comma, e della tabella E allegata il momento della maturazione dei contributi da quello immediatamente successivo della maturazione del diritto al trattamento pensionistico rispondendo alla logica che prescinde pertanto dalla specifica natura del singolo trattamento di valorizzazione del dato - del momento in cui vengono fattuale e di distinzione costitutivi dellaa maturarsi tutti gli elementi pensione chiesta ed il momento in cui il diritto che 15 su detti elementi si fonda può essere f atto valere.
5.1. Corollario di quanto sinora detto è che la individuazione dei suddetti momenti e la loro scansione temporale non può essere influenzata in domanda (giudiziale) dialcun modo dalla ricongiungimento dei periodi contributivi e dal tempo richiesto per accertare l'esistenza del quinquennio di cui all'art. 5 legge n. 44 del 1973. infatti, è ormai consolidatoEd l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il suddetto ricongiungimento opera "indipendentemente dalla data di presentazione della relativa richiesta all'INPDAI " IDlden retroattivamente "ove sussistono le e, quindi, previste dalla legge" attesa condizioni l'illegittimità, per eccesso di delega, dell'art. 4 del d.m. 7 luglio 1973 che, fa, invece, riferimento alla suddetta data;
illegittimità questa derivante dal fatto che l'art. 5, comma 1, della legge n. 44 del 1973 delega al Ministro del lavoro soltanto la determinazione dei criteri di trasferiment o delle posizioni contributive considerate "e non anche la determinazione della operatività temporale del relativo riconoscimento" (cfr. in argomento ex agosto 2000 n. 11701; Cass. 1 plurimis : Cass. agosto 2000 n. 10065; Cass. 21 novembre 1990 n. 11219; 16 Cass. 15 maggio 1991 n. 5433).
6. Le considerazioni sinora svolte inducono anche a ritenere infondata l'eccezione sollevata, con il quinto motivo del ricorso, sul presupposto che l'art. 5 della legge n. 44/73 violerebbe l'art. 3 Cost. - sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza e della disparità di trattamento se fosse interpretato - (come ha fatto il Tribunale) nel senso di consentire la ricongiunzione con effetti sostanziali identici alla ricongiunzione onerosa di cui alla legge n. 29 del 1979 ma senza la corresponsione delle somme previste da quest'ultima legge. come non siano IDlolen Per disvelare l'infondatezza della sollevata eccezione è sufficiente osservare parametrabili le diverse fattispecie messe a confronto dal ricorrente attesa la specifica natura del rapporto dirigenziale e dell'Istituto (INPDAI) deputato a liquidare il relativo trattamento pensionistico. Specificità che non rende affatto irrazionale la diversità di trattamento tra i beneficiari della legge n. 44 del 1973 e quelli della legge n. 29 del 1979 e che non fa, conseguentemente, sorgere dubbio alcuno incostituzionalità sul versante della gratuità di della ricongiunzione per quanti hanno maturato il quinquennio contributivo INPDAI anche in 17 considerazione del fatto che la normativa del trattamento pensionistico in questione continua a risponde al criterio retributivo ( per essere invece il sistema contributivo, determinante, appunto, la diretta influenza dei contributi sull'ammontare della pensione, stato introdotto dalla legge n. 335 del 1995 e per ipotesi ben differenziate da quella per cui è controversia). L'attribuzione del beneficio agli appartenenti alla dirigenza deve dunque farsi risalire alla discrezionalità politica del legislatore, che non può essere sindacata dal giudice delle leggi per il limite Ganolololen alla giustizia costituzionale imposto dall'art. 28 1. 11 marzo 1953 n. 87 sicchè a questa non è consentito, come è noto, porre riparo a qualsiasi, pur possibile, lacuna o disarmonia della legislazione ordinaria(cfr. Corte Cost. 29 ottobre 1999 n. 402; Corte Cost. 18 febbraio 1998 n. 18).
7. Per concludere, la sentenza impugnata per risultare congruamente motivata, priva di salti logici e per avere, inoltre, fatto corretta applicazione delle norme regolanti la materia in esame, si sottrae alle censure che le sono state mosse sicchè il ricorso spiegato dall'INPDAI va rigettato.
8. Ricorrono giusti motivi per compensare 18 interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IDlde Audie selte IL CANCELLIERE/ Cancelleria Deposit 10 LVG. 2002 CELLIERE 19