Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10032
CASS
Sentenza 10 luglio 2002

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Nel caso di ricongiunzione presso l'INPDAI dei periodi di contribuzione precedentemente versati all'INPS, ex art. 5 legge n. 44 del 1973, ai fini della determinazione della data da cui è consentito all'interessato il pensionamento di anzianità, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma ventinovesimo, legge n. 335 del 1995 e dalla tabella E) ivi allegata, è necessario fare riferimento al giorno in cui il lavoratore raggiunge la richiesta anzianità (coincidente con la scadenza del quinquennio contributivo maturato presso l'INPDAI) e non a quello, posteriore, di decorrenza degli effetti del trattamento previdenziale, atteso che il legislatore - nel predisporre il sistema delle c.d. delineato con la citata legge n. 335 del 1995 - ha inteso esplicitamente valorizzare il distinto momento in cui vengono a maturarsi di fatto tutti gli elementi costitutivi della pensione richiesta, a prescindere dal momento in cui il relativo diritto può essere fatto valere. Nè tale sistema, così interpretato, consentendo ai soggetti interessati una ricongiunzione gratuita con effetti sostanzialmente identici alla ricongiunzione onerosa prevista dalla legge n. 29 del 1979, può suscitare fondati dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Costituzione, rispetto ai soggetti che operano la ricongiunzione presso l'INPS in base a tale ultima disciplina, tenuto conto della specifica natura del rapporto dirigenziale e del relativo trattamento pensionistico (soggetto, fra l'altro, al calcolo con il criterio e non con quello ) e considerata, conseguentemente, la diversità delle due situazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10032
    Data del deposito : 10 luglio 2002

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