Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà.
Commentari • 3
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Cass. Pen. Sez. VI, Sent. del 13 febbraio 2020, n. 5774 Sommario: 1. Il caso. -2. Omessa prestazione dei mezzi di assistenza: art.570, secondo comma, n.2 c.p. -3. Particolare tenuità del fatto: art.131 bis c.p.; applicabile in assenza di abitualità. Il caso Con sentenza del 09 gennaio 2019 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma delle precedenti sentenze del Tribunale di primo grado di Cosenza del 13 maggio 2016 e 5 luglio 2017, dichiarava l'imputato non punibile, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., del reato di cui all'art 570, secondo comma, n.2, per aver omesso di versare la somma statuita dal giudice civile della separazione a titolo di mantenimento dei figli minori, violando di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2012, n. 8063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8063 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 08/02/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 211
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 21755/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. G.G. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza dell'08/10/2009 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente avv. Dionesalvi Salvatore, che si è riportato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. G.G. propone ricorso avverso la sentenza dell'8 ottobre 2009 della Corte d'appello di Bologna con la quale è stata confermata la sua condanna per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di ingiuria.
Si eccepisce con il primo motivo violazione di legge e carenza di motivazione riguardo all'applicazione dell'art. 570 c.p., assumendo che non fosse stata accertata in modo rigoroso l'assenza della capacità economica dell'interessato, incapacità che esclude la sussistenza del reato. In argomento si lamenta che sia stato prestato credito alle dichiarazioni della parte offesa, non disinteressata, e che si fosse fatto riferimento agli accertamenti svolti in sede di separazione, ignorando le deduzioni di segno diverso proposte nel corso del giudizio di merito ed acquisite tramite testimonianze che risultavano, secondo l'assunto del ricorrente, ingiustamente ignorate.
2. Con il secondo motivo si lamenta la sussistenza di analoghi vizi in ordine alla misura della determinazione della pena, assumendo non valutati in suo favore ne' la misura del danno cagionato di non grave entità, ne' la sua situazione di vita e di bisogno, non riconducibile a sua colpa, ritenendo conseguentemente non correttamente applicati criteri di cui all'art. 133 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata, con motivazione coerente, identifica gli elementi costituivi del reato, in relazione ai quali la parte si limita a riproporre generiche allegazioni di merito, non dimostrate, del tutto pacifico essendo che sia onere dell'interessato allegare circostanze di fatto concrete dalle quali sia possibile desumere la sua assoluta impossibilità di adempiere, del tutto inidonea essendo a tal fine anche la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici, o la generica allegazione di difficoltà. La specifica allegazione è diretta conseguenza della natura dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, che incombe su ciascuno genitore, e dal quale questi può ritenersi esentato solo dimostrando una impossibilità assoluta, protratta per tutto il periodo dell'inadempimento, la cui individuazione non può che pervenire dalla persona che vi è stata sottoposta.
Correttamente quindi il giudice di merito, a fronte dell'assenza finanche di un'allegazione a riguardo, ha ritenuto di accertare la responsabilità dell'interessato. Del tutto generica in proposito è la prospettazione difensiva riguardante l'inaffidabilità della testimonianza della parte lesa, operata richiamando generiche risultanze di segno contrario assunte nel giudizio di merito, a fronte della precisa individuazione nella sentenza impugnata di allegazioni provenienti dal fratello dell'interessato, che non hanno attestato la totale mancanza di redditi nel periodo di riferimento in capo al G. , ma al più la precarietà della sua condizione lavorativa, per quanto detto non sufficiente a giustificare, per tutto il periodo di inadempimento l'assenza di versamenti (in fattispecie del tutto analoga Sez. 6, Sentenza n. 4636 del 14/02/1994, dep. 21/04/1994, imp. Ricciardulli, Rv. 198824). È bene rimarcare che tale situazione di precarietà, anche ove rigorosamente dimostrata quanto agli intervalli di inattività, e non meramente evocata non sarebbe inidonea a giustificare l'omesso integrale versamento del contributo, riguardante tutto il periodo in contestazione.
2. Le medesime considerazioni di genericità delle allegazioni, oltre che di novità delle stesse, impongono di valutare Inammissibile l'impugnazione proposta con riferimento alla misura della sanzione, che si assume dover essere contenuta per le condizioni personali dell'interessato, di cui non è stata offerta alcuna dimostrazione;
per di più in argomento deve rilevarsi che la misura della pena non costituiva oggetto dell'appello, sicché il motivo proposto risulta inammissibile anche in ragione della disposizione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 2. L'inammissibilità dell'impugnazione non consente di accertare la maturazione del termine massimo per la prescrizione del reato, concretizzandosi un difetto assoluto ab origine, di costituzione di un valido mezzo di impugnazione (v. Cass. S. U. n. 23428/2005, Bracale).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2012