Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 1
Non integra un'ipotesi di nullità la notificazione da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 655, comma quinto, cod. proc. pen., dell'ordine di esecuzione di pena detentiva al difensore erroneamente indicato come di fiducia nella fase del giudizio, anziché a quello designato d'ufficio a norma dell'art. 97 cod. proc. pen., perché detta erronea indicazione non incide sul diritto all'assistenza difensiva dell'imputato. (Fattispecie relativa alla notificazione di ordine di esecuzione non sospenndibile perché concernente pena che esulava dai limiti previsti dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2016, n. 19357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19357 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
19357 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/10/2016 Composta da: 296712016 Sent. n. sez. MASSIMO VECCHIO -Presidente REGISTRO GENERALE ENRICO PE SANDRINI N.3350/2016 LUIGI FABRIZIO MANCUSO Rel. Consigliere - GAETANO DI GIURO ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO PE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2015 del GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Anelo Geleno che ha chiesto ic irigaTio del micorso e le condenc e elle spere del incovento Udit i difensor Avv.; D ли RITENUTO IN FATTO 1. Con l' ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di CC GI, tesa ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di carcerazione n. 12/2015 SIEP, depositato in data 18/03/2015, previa sospensione della sua esecuzione e conseguente immediata scarcerazione dell'interessato. Detta ordinanza premetteva che nell' istanza proposta si era affermato che l'ordine di esecuzione era stato erroneamente notificato ad un difensore e precisamente all' Avv. Francesco - erroneamente indicato come difensore di fiducia nella fase Gambardella del giudizio, mentre il CC in detta fase era stato difeso dal difensore istante, Avv. Antonio Larussa, e che, pertanto, non essendo Cin stata effettuata la notifica di detto ordine nei trenta giorni a quest'ultimo, come prescritto a pena di nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 656, comma 4 e 655, comma 5 cod., l'ordine andava dichiarato nullo. Il Giudice a quo rilevava che la circostanza dell'erronea indicazione del difensore di fiducia nell' ordine di carcerazione non importava nullità رس dello stesso, sia perché al momento dell'emissione di detto ordine il CC non aveva ancora nominato un difensore di fiducia per la fase esecutiva, sia perché detto ordine conteneva sempre l'indicazione di un difensore - Avv. Gambardella - pur se erroneamente indicato, sia perché un eventuale difensore d'ufficio correttamente nominato non aveva legittimazione ad esperire rimedi alternativi trattandosi di ordine di carcerazione non sospendibile, sia, infine, perché l'Avv. Larussa non aveva diritto alla notifica, siccome nominato difensore di fiducia dall'imputato nella fase di cognizione e per la fase esecutiva solo in data postuma all'emissione dell'ordine di carcerazione. Per tali motivi il G.i.p. riteneva non fondata l'istanza difensiva, rigettandola.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, CC GI, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione degli artt. 655 e 656 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Invero, il difensore evidenzia : come, ai - sensi del comma quinto dell' art. 655 cod. proc. pen., la notifica dell'ordine di carcerazione andasse effettuata, a pena di nullità, entro trenta giorni dall'emissione al difensore nominato dall'interessato o al difensore di ufficio;
come nessuna valenza debba essere riconosciuta all'erronea indicazione del difensore di fiducia da parte di detto ordine, considerata comunque l'indicazione fiduciaria dell'Avv. Larussa avvenuta in sede di notificazione del provvedimento atteso che prima il CC non poteva sapere dell'esistenza di detto ordine in costanza - della quale nessuna nomina di difensore d'ufficio ovvero notifica al difensore del merito erroneamente indicato poteva essere fatta;
come, pertanto, debba ritenersi nullo l'ordine di carcerazione ed errata, in quanto in violazione dell'art. 655 ultimo comma cod. proc. pen., oltre che illogicamente motivata, la decisione del Giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Non risulta integrata alcuna violazione di norme processuali penali dal rigetto dell'incidente di esecuzione proposto dal CC. Né è configurabile nell'ordinanza impugnata alcun vizio di motivazione. Preliminarmente va osservato che nella fase di esecuzione non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia effettuata nel giudizio di merito, salvo che per quanto riguarda la notifica dell'ordine di esecuzione ли e del pedissequo decreto di sospensione, secondo la disposizione espressa dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., preordinata a consentire la proposizione delle istanze da essa stessa previste e non suscettibile di interpretazione analogica (Sez. 1, n. 30366 del 22/05/2003 - dep. 18/07/2003, Carraro, Rv. 22549901). Orbene, nel caso di specie, non trova applicazione il disposto normativo appena menzionato, di cui non ricorrono i presupposti quoad poenam, ma l'art. 655, comma 5 cod. proc. pen., che prevede che la notifica dei provvedimenti del pubblico ministero di cui al titolo secondo, tra cui anche l'ordine di esecuzione della pena detentiva, deve avvenire a pena di nullità entro trenta giorni dall'emissione al difensore nominato dall'interessato o in mancanza a quello designato a norma dell'art. 97 cod. proc. pen.-dal P.m.. In assenza, quindi, di una nomina di un difensore di fiducia per la fase di esecuzione, essendo intervenuta solo successivamente alla notifica dell' ordine di carcerazione quella dell' Avv. Larussa, che quindi non aveva diritto alla notifica, l' ordine, in applicazione della disposizione 2 normativa appena menzionata, andava notificato al difensore designato dal P.m.. Tanto premesso, ritiene la Corte che l' indicazione del difensore cui notificare l'ordine di carcerazione, erronea, in quanto lo stesso è indicato, anziché come difensore d'ufficio, quale legale di fiducia della fase di merito, non comporti alcuna nullità, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in esame. Invero, prescindendo da quanto sottolineato dall'ordinanza impugnata circa l'assenza di "legittimazione ad esperire rimedi alternativi, trattandosi di ordine di carcerazione non sospendibile", detto errore non ha privato il condannato dei diritti fondamentali riconosciuti dal codice di rito in relazione all' art. 24 Cost., atteso che - come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata "l'ordine di - carcerazione contiene pur sempre l'indicazione di un difensore", e che ad esso ha fatto seguito l'invio all'UNEP di Lamezia Terme per una notifica nei termini di legge - che si dà per fatta e comunque non è stata oggetto di contestazione a detto difensore, in uno con la notifica al condannato, - che risulta ritualmente avvenuta. Non determina nullità la violazione delle regole per l'individuazione del difensore da nominare d'ufficio, perché non incide sul diritto all'assistenza difensiva dell'imputato (Sez. 3, n. 20935 del 11/03/2009 - dep. 19/05/2009, Anselmi e altri, Rv. 243620: fattispecie nella quale al difensore, erroneamente qualificato come difensore di fiducia senza che fosse mai intervenuta rituale nomina, erano stati notificati in ogni stato e grado tutti gli atti processuali, ciò che avrebbe determinato, secondo la doglianza disattesa dalla Corte, sia l'omessa individuazione del difensore di ufficio sia l'omessa comunicazione al reo della facoltà di nominarne uno di fiducia).
2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del CC al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016. Il Consigliere Estensore Il Presidente Saurmo CC AN Di RO Massimo CC 3