Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2016, n. 19357
CASS
Sentenza 5 ottobre 2016

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Non integra un'ipotesi di nullità la notificazione da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 655, comma quinto, cod. proc. pen., dell'ordine di esecuzione di pena detentiva al difensore erroneamente indicato come di fiducia nella fase del giudizio, anziché a quello designato d'ufficio a norma dell'art. 97 cod. proc. pen., perché detta erronea indicazione non incide sul diritto all'assistenza difensiva dell'imputato. (Fattispecie relativa alla notificazione di ordine di esecuzione non sospenndibile perché concernente pena che esulava dai limiti previsti dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2016, n. 19357
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19357
    Data del deposito : 5 ottobre 2016

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