Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
0427 3 / 02 REPUBBLI IN NOME DEL F OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Violarimi departati- SEZIONE TRIBUTARIA Contrabbandb. Faltisfecie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 12370/98 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere - Cron. 9940 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere - Rep. Ud. 14/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO D'AQUINO 75, presso lo studio dell'avvocato LACAGNINA MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato PICCININO JOELLE, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE ISP. COMPARTIMENTALE MONOPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e 2002 difende ope legis;
69 controricorrente avversO la sentenza n. 1160/98 del Pretore di MILANO, depositata il 03/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LACAGNINA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ordinanza-ingiunzione n.11421/18 del 12 marzo 1996, l'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato determinò in £.972.000 la sanzione amministra- tiva dovuta da IU RI a seguito nei suoi confronti, della violazionedell'accertamen to, del d. P. R. 23 gennaio 1973 n.43, per avere effettuato contrabbando di Kg.2,200 di tabacchi lavorati esteri;
che, con ricorso del 24 aprile 1996, il RI propose opposizione dinanzi al Pretore di Milano, chie- dendo l'annullamento del provvedimento impugnato e de- ducendo, in particolare, che egli gestiva un distribu- tore di carburante in Milano;
che, in data 28 luglio 1995, militari della Guardia di Finanza, nell'effettuare un controllo di cittadino extracomuni- 2 tario, avevano rinvenuto occultate nel tombino del ditributore Kg.2,200 di sigarette estere;
e che egli, intento al suo lavoro, era del tutto ignaro dell'occultamento della merce di contrabbando, operato evidentemente dal cittadino extracomunitario, a sua in- saputa, al fine di sottrarla al controllo dei militari;
che, l'Amministrazione finanziaria, costituitasi, instò per la reiezione del ricorso;
1 che il Pretore adito, all'esito di istruzione probatoria documentale e testimoniale, con sentenza n.1160 del 3 aprile 1998, rigettò il ricorso;
che, in particolare, il Pretore dopo aver pre- cisato che il RI era stato sanzionato “per la vio- lazione degli artt.282 e ss. del D.P.R. 42/73, in quan- to deteneva, occultate nel tombino del distributore di benzina da lui stesso gestito, Kg. 2,200 di sigarette di ha osservato quanto segue: "La valuta- contrabbando" zione delle prove acquisite consente di ritenere prova- ta la conoscenza da parte del ricorrente dell'utilizzo del tombino del proprio distributore come nascondimento per le sigarette di contrabbando. Ed invero anche dalle fotografie presentate dalla difesa del RI si è avuto modo di esaminare come gli spazi tra il gabbiotto del distributore ed i due tombini siano davvero molto limitati. Tali esigue distanze sono state confermate 3 anche dal teste CI che ha dichiarato che inter- corre circa 1,5 metri tra il gabbiotto ed il tombino più distante. Anche se il teste non ha specificato se, al momento in cui gli operanti videro l'extracomunitario depositare le sigarette nel tombino, il RI fosse nel gabbiotto ovvero а fare riforni- mento, tuttavia il distributore è lungo appena sei- sette metri ed una manovra di occultamento da parte dell'extracomunitario sarebbe stata comunque vista dal ricorrente, nel tempo necessario ad aprire il tombino e posizionare la merce. Non scalfisce questa ricostruzio- ne neppure la testimonianza del Marrese, che è arrivato sul posto a fare rifornimento quando l'extracomunitario era già accovacciato a depositare la merce;
pertanto il fatto che il RI fosse di spalle a versare la ben- zina nell'auto non esclude che avesse visto, prima dell'arrivo del Marrese, il marocchino che stava na- scondendo le sigarette. D'altro canto i rilievi foto- grafici rendono evidente che lo spazio in cui si sono svolti i fatti sono così esigui che la tesi del ricor- rente, che nulla avrebbe visto delle operazioni risulta assolutamente non credi- dell'extracomunitario, bile"; che avversO tale sentenza IU RI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi 4 di censura, illustrati con memoria;
che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto che, con il primo motivo (con cui deduce: "Inosservanza ed erronea applicazione della legge"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che siccome la violazione contestatagli è quella pre- - vista dall'art.282 lett.f) del d. P. R. n. 43 del 1973 mancherebbe, nella specie, l'elemento oggettivo della violazione medesima, che presupporrebbe la detenzione della merce illegalmente posta in commercio;
e che di- fetterebbe anche l'elemento soggettivo della violazio- ne, posto che l'istruzione probatoria esperita non avrebbe messo in luce alcuna circostanza da cui desume- re legittimamente, in capo al RI, la consapevolez- za dell'occultamento delle sigarette di contrabbando;
che, con il secondo motivo (con cui deduce: Insufficienza e contraddittorietà della motivazione"), " il ricorrente lamenta che dall'esame delle prove acqui- site non emergerebbe sufficientemente ed univocamente il fondamento della sussistenza dell'elemento sogget- tivo della violazione;
che il ricorso merita accoglimento;
che è necessario premettere che sussiste una ra- 5 dicale divergenza, tra le parti, in ordine alla viola- zione concretamente contestata al ricorrente: infatti mentre la difesa di quest'ultimo sostiene che la viola- zione addebitatagli è quella prevista dall'art.282 lett. f) del d. P. R. n. 43 del 1973, che sanziona "chiunque detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art.25 per il delitto di contrabbando" il Ministro delle Finan- ze, nel controricorso, afferma esplicitamente che "fu contestata al Sig. RI IU la violazione dell'art.292 del DPR 43/73", che sanziona "chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovu- ti"; che, di fronte a siffatta divergenza, il Pretore di Milano, come già dianzi rilevato (cfr., supra, Rite- nuto in fatto), all'inizio dei motivi della decisio- ne, afferma che il RI fu perseguito "per la viola- zione degli artt. 282 e ss. del D. P. R. 43/73, in quanto deteneva, occultate nel tombino del distributore di benzina da lui stesso gestito, Kg.2,200 di sigarette di contrabbando"; - che, anche se la menzione della "detenzione" di sigarette di contrabbando potrebbe far intendere che il Giudice a quo si è riferito alla condotta prefigurata 6 dall'art.282 lett.f) del t.u.l.d., tuttavia il generico del d.P.R. n. 43 delriferimento agli "artt.282 e SS." 1973 collide radicalmente con il dovere imposto sia agli organi preposti all'accertamento delle violazioni amministrativamente sanzionate con pena pecuniaria (cfr. art.14 della legge n.689 del 1981), sia al giudi- ce del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - di specificare la fattispecie astratta in cui viene sussunta la condotta illecita contestata al preteso au- tore della violazione: e ciò, in ottemperanza, sia al principio di legalità, affermato anche nell'ordinamento sanzionatorio amministrativo disciplinato in via gene- rale dalla richiamata legge n.689 del 1981 (artt.1 com- ma 1 e 12); sia ad elementari esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa da parte della per- sona assoggettata a sanzione amministrativa pecuniaria;
sia al dovere del giudice di motivare i provvedimenti giurisdizionali dallo stesso adottati e, in particola- re, nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, di identificare la pretesa punitiva espressa nell'ordinanza-ingiunzione, al fine di valu- tarne il fondamento in relazione alla condotta illecita contestata al preteso autore della violazione;
che, in tale prospettiva, è evidente la differen- za tra le condotte tipiche, sanzionate, rispettivamen- 7 te, dagli artt.282 lett.f) e 292 del d. P. R. n.43 del 1973: mentre, infatti, la prima disposizione punisce la "detenzione di merci estere" ove ricorrano le circo- stanze previste dal precedente art.25 comma 2; la se- conda, con ipotesi residuale c.d. "a condotta libera" (cfr. Cass. pen. n.7773 del 1982), sanziona la "sottrazione di merci al pagamento dei diritti di con- fine dovuti"; che, a tal ultimo proposito, deve aggiungersi che la giurisprudenza penale di legittimità ha da tempo chiarito con affermazioni di principio certamente re- cepibili anche nelle ipotesi, quale quella di specie, di reati "depenalizzati" (ai sensi dell'art.39 comma 1 della legge n.689 del 1981, come mod. dall'art.2 della legge n.562 del 1993, applicabile alla specie ratione temporis: cfr. Cass. pen. nn. 10356 del 1995, 2340 del 1996, 2087 del 1997, 1755 e 3755 del 1999) che: a) - contrabbando per la natura permanente del reato di permane oggettivamente sulla merce l'antigiuridicità illegittimamente importata in ogni vicenda successiva e coinvolge ogni susseguente atto di vendita о di tra- sporto della merce medesima, senza che ciò comporti al- cuna presunzione di colpevolezza a carico dell'imputato ed а favore dell'amministrazione doganale sulla base della sola detenzione, in quanto per la integrazione 8 del reato Occorre non solo la detenzione della merce estera di contrabbando, bensì anche l'elemento psicolo- gico (per gli illeciti amministrativamente sanzionati con il pagamento di una somma di denaro, cfr. art.3 comma 1 della legge n.689 del 1981), costituito dalla consapevolezza della illegittima provenienza della mer- ce stessa, siccome introdotta in frode nel territorio dello Stato 0 già da altri illegittimamente detenuta nello stesso territorio (cfr. Cass. pen. n.9953 del 1988); b) - il reato di detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando di cui all'art.282 del d. P. R. n. 43 del 1973 presuppone una relazione di fatto di na- tura permanente tra l'autore della violazione ed il ta- bacco e prescinde, per la configurabilità del reato, dal luogo о dai luoghi in cui detta relazione venga iniziata o mantenuta, nonché dalle singole quantità di volta in volta ubicate in ciascuno di essi, attenendo tali elementi ad attività esecutive del delitto (cfr. Cass. pen. nn.12911 del 1998 e 4369 del 1999); - che alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata appare viziata, in limine, sia perché omette di specificare la norma di legge che pre- figura la violazione contestata al ricorrente e, quin- di, non consente di verificare la corretta applicazione di essa alla condotta accertata e concretamente posta 9 in essere dallo stesso;
sia perché, conseguentemente, non permette di verificare se la valutazione delle pro- ve acquisite sia congruamente motivata, sul piano logi- co-giuridico, rispetto alla norma di legge applicata;
- che, pertanto, la sentenza stessa deve essere an- nullata e la relativa causa rinviata al Tribunale di Milano in composizione monocratica (ai sensi del combi- nato disposto degli artt.244 comma 2 del d.lgs. n.51 del 1998 e 22-bis commi 2 lett.g) e 3 della legge n.689 del 1981, introdotto dall'art.98 del d.lgs. n.507 del 1999: cfr., e pluribus, Cass., a S. u., nn. 63 e 491 del 2000), in persona di altro magistrato, il quale, oltre a decidere il merito della causa stessa, previa elimi- nazione dei vizi dianzi rilevati, provvederà anche а regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in composizione monocratica, in persona di altro magistra- to. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 14 gennaio 2002 Il felato Il Presidente ore ed estensore Avatore D PalmaCalive Mar Bruno Saccuc јечис DEPOSITA 25 MAR 2002A Oggi CA RE 01 IL CANCELLERE C1 t Innocenzo Battista